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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 22/11/2021, n. 17
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/10/2023, n. 9
- L.R. 21/02/2023, n. 1
- Sent. Corte Cost. 20/12/2022, n. 255
- L.R. 12/12/2022, n. 22
- L.R. 09/03/2022, n. 3
- L.R. 28/12/2021, n. 21
- L.R. 28/12/2021, n. 20
- Avviso di rettifica in B.U. 02/12/2021, n. 66, Suppl. Ord. n. 3
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Premessa |
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CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale |
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Art. 1 - Interventi per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia1. Per fronteggiare i danni derivanti dai vasti incendi, con caratteristiche di propagazione straordinarie, sviluppatisi nell'Oristanese nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 è istituito, presso la Direzione generale della Regione competente in materia di protezione civile, un fondo speciale, con dotazione iniziale per il 2021 pari a euro 10.000.000 per l'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, che siano stati danneggiati dagli incendi, destinato al ripristino delle condizioni normali di vita dei privati cittadini, alla sostituzione delle recinzioni, al recupero dei muretti a secco e alla ripresa delle attività produttive (missione 11 - programma 02 - titolo 1). N3 2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso sotto forma di contributo a |
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Art. 2 - Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Disposizioni in materia di personale1.-14.Omissis 15. Alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)) sono apportate le seguenti modifiche: a) N17 b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. |
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Art. 6 - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità1. Alla legge regionale n. 4 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 dell’articolo 3 la frase "una quota nel limite massimo di euro 300.000 delle risorse di cui al fondo nazionale delle politiche sociali è" è sostituita con la seguente: "è autorizzata la spesa annua di euro 100.000" (missione 12 - programma 07 - titolo 1); b) nel co |
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Art. 7 - Disposizioni in materia di pubblica istruzione, beni culturali, sport e spettacolo1. - 5. Omissis 6. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 400.000 per la costituzione dei nuovi Cammini Minerari del "Sarrabus-Gerrei", della "Nurra" e del "Sarcidano Barbagia" (missione 09 - programma 02 - titolo 2 - capitolo SC08.6906). 7. Omissis 8. Al fine di consentire l'esecuzione di interventi in materia di sicurezza e di adeguare i fabbricati e le aree di pertinenza alle prescrizioni in materia di Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 300.000 a favore dei teatri di proprietà dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, discipl |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Modifica alla disciplina transitoria dei consorzi di lettura e per la promozione degli studi universitari1. L'articolo 19 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 1 del 1977, alla L.R. n. 26 del 1985, alla L.R. n. 32 del 1988, alla L.R. n. 31 del 1998, alla L.R. n. 7 del 2005, alla L.R. n. 3 del 2009 e alla L.R. n. 2 del 2016), è sostituito dal seguente: "Art. 19 (Disciplina transitoria dei consorzi di lettura e per la promozione degli studi uni |
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Art. 10 - Disposizioni in materia di lavoro1. N9 È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale, il Fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato "Lavoro in Sardegna". Al fondo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, è assegnata una dotazione iniziale di risorse regionali pari a euro 1.000.000 per l'anno 2021 e a euro 4.000.000 per l'anno 2022 (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La dotazione iniziale può essere ulteriormente incrementata mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 15 - programma 03 - titolo 1 con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 2. Il fondo "Lavoro in Sardegna" opera quale leva per lo sviluppo degli investimenti imprenditoriali esistenti e per l'attrazione di nuove attività imprenditoriali in complementarietà con il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 30 del 2020, attraverso l'erogazione di sovvenzioni dirette alle imprese operanti nel territorio regionale finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, alla salvaguardia e mantenimento della forza lavoro degli effettivi in servizio, di cui all'articolo 5 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, dell'anno precedente e dell'anno in corso all'accesso al fondo. Il fondo sovvenziona, inoltre, programmi regionali e locali per la realizzazione di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'orientamento professionale a percorsi formativi mirati all'acquisizione e all'adeguamento continuo delle competenze professionali per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro. La Regione inoltre, sostiene il trasferimento delle conoscenze tra lavoratori e il passaggio generazionale nelle imprese con strumenti adeguati a rafforzare le competenze del personale coinvolto, per accrescere la competitività aziendale, valorizzare le competenze maturate dalle imprese e per favorire il trasferimento dei processi di innovazione a tutti i componenti delle filiere produttive. La Regione favorisce le sinergie tra l'infrastruttura formativa regionale e il sistema economico-produttivo attraverso le academy che contribuiscono a delineare gli "Attrattori produttivi territoriali". 3. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono erogate nel rispetto delle disposizioni vigenti in m |
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Art. 11 - Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prosecuzione dei progetti di utilizzo1. La Regione è autorizzata a finanziare un programma pluriennale di stabilizzazione per la valorizzazione della professionalità acquisita e incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati con contratti a termine dalle amministrazioni locali e dall'Aziende del Sistema sanitario regionale nei progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36 della legge regionale n. 5 del 2015, così come integrato dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2017, dall'articolo 8, comma 31, della legge regionale n. 1 del 2018, dall'articolo 8, comma 45, della legge regionale n. 48 del 2018 e da ultimo dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 22 del 2020. 2. Per tali finalità, la Regione concede agli enti che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 1 u |
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Art. 12 - Sospensione di obblighi fiscali1. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni è accordata la sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive per cinque anni a decorrere dall'anno in corso e sino all'anno 2025 compreso. Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. 2. Alle imprese della filiera turis |
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Art. 13 - Disposizioni in materia di agricoltura, enti locali, ambiente, protezione civile e urbanistica1.-6. Omissis 7. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) dopo le parole "di bonifica" sono aggiunte le seguenti "con popolazione superiore ai 5.000 abitanti". 8.-18. Omissis 19. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000 per l'affidamento di servizi ad esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica nelle procedure di accertamento e formazione di un inventario dei terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, e articolo 6, comma 4, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), (missione 16 - programma 01 - titolo 1). 20.-22. Omissis 23. È autorizzata, per l'anno 2021, la spesa nel limite complessivo di euro 1.500.000 finalizzata all'erogazione di contributi a favore degli enti locali interessati al recupero del patrimonio pubblico di immobili della Società bonifiche sarde. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le modalità di attuazione (missione 16 - programma 01 - titolo 2). 24.-27. Omissis 28. Per far fronte agli oneri delle amministrazioni locali, dei soggetti privati e delle attività produttive, comprese quelle agricole, colpiti dagli incendi verificatisi in Sardegna da novembre 2019 a tutto l'anno 2020, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa straordinaria di euro 5.000.000 da attribuire, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, in base alla quantificazione dei danni segnalati dai comuni alla Direzione generale della protezione civile (missione 11 - programma 02 - titolo 1). N6 29.-30. Omissis 31. È autorizzata la spesa di euro 1.050.000 nel 2021 ed euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la concessione ai comuni di contributi destinati alle attività di gestione della posidonia depositata sui litorali finalizzata alla fruizione sostenibile del litorale ed al contrasto all'erosione costiera e, se non altrimenti gestibile, alla rimozione permanente dei depositi di posidonia secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), (missione 09 - programma 05 - titolo 1). 32. Nell'autorizzazione di spesa per il 2021 di cui al comma 31 è compresa la gestione straordinaria della posidonia depositata sul litorale di Alghero, attraverso operazioni di recupero ambientale e di tutela delle relative aree degradate |
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Art. 14 - Disposizioni in materia di giustizia, sviluppo economico e competitività e industria1.-6. Omissis 7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 2.000. |
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Art. 15 - Omissis
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CAPO II - Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale |
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Art. 16 - Proroga del termine per la regolarizzazione dei rapporti locativi e modifiche alla legge regionale n. 13 del 1989 in materia di subentro nell'assegnazione1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 33, della legge region |
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1991 in materia di funzionamento dei mercati all'ingrosso1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regiona |
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 in materia di attività dei centri antiviolenza1. Alla legge regionale n. 8 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, comma 2, le parole "tre anni di esperienza" sono sostituiti con "i requisiti di esperienza previsti dalla normativa europea e nazionale vigente"; |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino1. N15 L'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), è sostituito dal seguente: "Art. 15 (Esecuzione dei provvedimenti di demolizione e rimessione in pristino) |
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Art. 21 - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1991 in materia di sovvenzioni regionali1. Nella legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche) dopo il comma 3 dell'articolo 18 è inserito il seguente: |
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Art. 22 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2020 in materia di personale, politiche sociali e trasporti1. Alla legge regionale n. 30 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 dell'articolo 6, dopo le parole "amministrazioni del sistema Regione" sono aggiunte le seguenti "e quelle in house"; |
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Art. 25 - Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2006 in materia di finanziamenti regionali1. Alla legge regionale n. 14 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 30 - Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 in materia di mutamenti di destinazione degli usi civici1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di riforma del sistema sanitario1. Alla legge regionale n. 24 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'articolo 3, comma 3, lettera e), dopo le parole "omogeneizzazione della gestione dei bilanci e della contabilità delle singole aziende" sono aggiunte le seguenti parole "ivi compreso il sistema di internal auditing"; b) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "6. Contestualmente all'istituzione di ARES, nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio della Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'ARES. Il commissario liquidatore, competente a dirigere la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, è nominato dalla Giunta regionale. L'attività liquidatoria di ARES è completata entro tre anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo sanitario regionale attribuite ad ARES."; c) all'articolo 4, comma 12, dopo la lettera d) è inserita la seguente: |
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Art. 35 - Omissis
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Art. 36 - Vacanze di organico nelle società a controllo pubblico1. Le società a controllo pubblico aventi sede legale nella Regione per sopperire alle vacanze di organico attingono in via prioritaria dagli elenchi |
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Art. 37 - Art. 39 - Omissis
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Art. 40 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2005 in materia di requisiti e trattamento dei commissari1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla |
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Art. 41 - Art. 42 - Omissis
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Art. 42-bis - Rispetto della normativa europea |
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Art. 43 - Norma finanziaria1. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese ed utilizzi riportat |
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Art. 44 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). |
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Allegato 1 - Allegato 7 - Omissis
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