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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 28/07/2017, n. 16
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- L.R. 21/06/2021, n. 11
- L.R. 18/01/2021, n. 1
- L.R. 11/01/2019, n. 1
- L.R. 06/07/2018, n. 23
- L.R. 14/09/2017, n. 21
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità della legge1. La Regione promuove e sostiene il turismo come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l'Isola nel panorama dell'offerta turistica mondiale, quali l'ambiente naturale, il paesaggio, |
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Art. 2 - Obbiettivi1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali): a) pr |
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Art. 3 - Competenze della Regione e dei comuni1. La Regione esercita le proprie competenze attraverso funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale e, in particolare: a) promuove, qualifica e |
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Art. 4 - Conferenza permanente del turismo1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la Conferenza permanente del turismo. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni |
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Art. 5 - Piano strategico regionale del turismo1. La Regione individua nel Piano strategico regionale del turismo lo strumento per l'aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento. 2. Il piano di cui al comma 1, agendo su leve quali il marketing di destinazione e l'innovazione tecnologica e organizzativa (governance), ha come obiettivo generale il miglioramento della competitività e attrattività della destinazione Sardegna, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 3. La Giunta r |
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Art. 6 - Promozione turistica della Regione1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta |
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Art. 7 - Destinazione Sardegna DMO1. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché le politiche di promozione e commercializzazione siano attuate attraverso la costituzione di una "Sardegna destination management organization" in seguito denominata Destinazione Sardegna DMO, in forma di società a cui partecipano la Regione e soggetti pubblici e privati al fine di integrare a |
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Art. 8 - Osservatorio regionale del turismo1. Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, anche mediante |
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Art. 9 - Sistemi informativi per il comparto turistico regionale1. La Regione si dota di strumenti informativi finalizzati a favorire la promozione dell'offerta turistica e la valorizzazione della destinazione Sarde |
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Art. 10 - Attività di informazione e accoglienza turistica1. La Regione individua e disciplina i sistemi di informazione e di accoglienza turistica riguardanti l'offerta locale e regionale, garantisce caratteristiche di omogeneità e standard dei servizi offerti e dei segni distintivi utilizzati e individua le condizioni e le garanzie per il potenziamento e l'affidamento dei servizi di informazione turistica agli enti locali e ad altri soggetti. 2. Le attività di informazione e accoglie |
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Art. 11 - Incentivi alle imprese turistiche1. La Regione sostiene il processo di riqualificazione del sistema turistico tramite incentivi concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 2. L'Amministrazione regionale può concedere contribuiti in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi. I contributi sono concessi per le seguenti iniziativ |
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Art. 12 - Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, che individuano e disciplinano, in particolar |
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Capo II - Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive |
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Art. 13 - Denominazione delle strutture ricettive1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie: |
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Art. 14 - Definizione delle strutture ricettive alberghiere1. Sono "alberghi" le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. 2. Sono "alberghi residenziali" le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. L'attività può essere s |
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Art. 14-bis - Strutture degli alberghi rurali1. Gli alberghi rurali di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzat |
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Art. 15 - Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta1. Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricet |
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Art. 16 - Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere1. Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo. N41 2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei loc |
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Art. 16-bis - Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi1. È istituito il Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi. |
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Art. 17 - Classificazione e denominazione1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli: a) da 1 a |
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Art. 18 - Procedimento di classificazione1. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del gestore dell'attività ricettiva il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione dei requisiti individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24. 2. Con l'autodichiarazione di cui al comma 1, il gestore attesta, se presenti, la sussistenza nella propria struttura dei requisiti di accessibilit� |
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Art. 19 - Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva1. Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi: a) esporre in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedi |
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Art. 19-bis - Realizzazione dei campeggi oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia |
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Art. 20 - Uso occasionale di immobili e aree per campeggio1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale. 2. Il c |
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Art. 21 - Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici1. N30 2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive. N31 2-bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del total |
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Art. 21.1 - Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di |
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Art. 21.2 - Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo. 2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di veg |
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Art. 21.3 - Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento: a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attre |
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Art. 21-bis - Locazione occasionale a fini ricettivi1. La locazione occ |
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Art. 22 - Divieto di campeggio libero1. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di |
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Art. 23 - Stabilimenti balneari1. Sono "strutture o stabilimenti balneari" le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la balneazione, per l'elioterapia e di impianti e di attrezzature sportive e di ricreazione. |
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Art. 24 - Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare: a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai fini della loro apertura e gestione; b) eventuali limiti minimi e massimi di giornate annuali di apertura per le strutture ricettive extra-alberghiere "bed&breakfast" di cui all'articolo 16, comma 1, fatte salve le strutture |
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Art. 25 - Vigilanza e controlli1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Am |
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Art. 26 - Sanzioni amministrative1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi. 2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che: a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a); b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi mo |
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Capo III - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e diversificazione della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo |
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Art. 27 - Integrazione alla legge regionale n. 8 del 2016 (Rete escursionistica regionale)1. Al titolo II della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge |
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Art. 28 - Rete escursionistica della Sardegna (RES)1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente: " |
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Art. 29 - Piano per l'istituzione e la gestione della RES1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: |
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Art. 30 - Dichiarazione di pubblico interesse1. Dopo l'articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: "Art. 14-quater (Dichiarazione di pubblico interesse) |
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Art. 31 - Gestione della rete escursionistica regionale1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente: |
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Art. 32 - Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna1. Al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell'hand bike turismo in Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale com |
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Art. 33 - Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica1. La Regione riconosce l'importanza del proprio patrimonio di ferrovie a scartamento ridotto quale strumento di promozione turistica dei territori e delle zone attraversate e ne |
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Art. 34 - Turismo equestre |
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Art. 35 - Registro delle ippovie |
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Art. 36 - Turismo naturista1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturista in equilibrio con il con |
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Art. 37 - Turismo sportivo1. La Regione promuove ogni forma di attività sportiva che possa contribuire alla crescita del turismo nell'Isola. |
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Art. 38 - Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso. |
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Art. 39 - Rete dei borghi della Sardegna1. La Regione riconosce il crescente ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario. 2. È istituita la Rete dei borghi caratteristici della Sardegna |
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Art. 39-bis - Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 20001. L'attività di programmazione e gestion |
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Art. 40 - Sanzioni e vigilanza1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella |
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Capo IV - Agenzie di viaggio e turismo |
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Art. 41 - Agenzie di viaggio e turismo1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti. 2. Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attività: |
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Art. 42 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale; b) capacità finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata; |
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Art. 43 - Associazioni senza scopo di lucro1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità a livello regionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attività di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di prenot |
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Art. 44 - Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propri |
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Art. 45 - Sanzioni amministrative1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque: |
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Capo V - Clausola valutativa, norma finanziaria e abrogazioni |
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Art. 47 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente per materia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita rel |
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Art. 48 - Norma finanziaria1. La Regione attua gli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui al pres |
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Art. 49 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22); b) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del |
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Art. 50 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). |
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