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Dec. Ass.R. Sardegna 20/06/1983, n. 2266/U

Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna.
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Art. 1 - Campo di applicazione

Le disposizioni che seguono si applicano a tutti gli strumenti urbanistici dei comuni della Sardegna in conformità al dispositivo dell'

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Art. 2 - Classificazione dei comuni

Ai fini del presente decreto i comuni della Sardegna sono ripartibili, in funzione della popolazione residente e di quella prevista dallo strumento urb

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Art. 3 - Zone territoriali omogenee

Sono considerate zone territoriali omogenee ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765:

Zone A - Centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale.

Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale, o da porzione di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli aggiornamenti stessi.

Zone B - Completamento residenz

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Art. 4 - Limiti di densità edilizia per le diverse zone

N1

La densità edilizia viene determinata mediante gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario che esprimono la misura del volume edificabile per ogni metro quadro di superficie rispettivamente territoriale e fondiaria.

Il numero degli abitanti presumibilmente insediabili è dedotto assumendo, salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale, il parametro di 100 mc ad abitante per zone A, B e C, dei quali:

- 70 mc per la residenza;

- 20 mc per i servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa privata, quali: negozi di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde;

- 10 mc per servizi pubblici;

Il parametro di 60 mc ad abitante per le zone F dei quali:

- 50 mc per residenza;

- 10 mc per servizi pubblici.

Per le zone F costiere la capacità insediativa massima, salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale, è calcolata sulla fruibilità ottimale del litorale determinata secondo i seguenti parametri:

- 2 posti-bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza superiore a 50 mt:

- 1,5 posti-bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza compresa tra 50 e 30 mt;

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Art. 5 - Limiti di altezza dei fabbricati e di distanza tra pareti prospicenti, di cui almeno una finestrada

Le altezze massime degli edifici e le distanze minime tra pareti prospicenti, per le diverse zone territoriali omogenee, sono stabilite come segue:

Zone A

Per le operazioni di risanamento non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti computate senza tenere conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.

Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, quando siano ammesse in sede di piano attuativo, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico o ambientale e le distanze tra gli edifici, ove non sia tecnicamente opportuno costruire sul confine, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza ten

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Art. 6 - Rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 7, dovrà essere assicurata per ogni abitante insediato o da insediare la seguente minima per spazi pubblici (S) riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie:

- Comuni della I e II classe: mq 18,00 per abitante;

- Comuni della III e IV classe: mq 12,00 per abitant

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Art. 7 - Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee

La quantità minima di spazi, definita nel precedente articolo in via generale, è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilito in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1) Zone A e B

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Art. 8 - Rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

I rapporti massimi di cui all'art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono deferiti come appreso:

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Art. 9 - Disposizioni finali

Le disposizioni che precedono sostituiscono integralmente quelle contenute nei D.P.G.R. 1° agosto 1977 n. 9743-271, D.P.G.R. 4 dicembre 1978 n. 144 e D.P.G.R. 25 novembre 1980 n. 104.

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