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L. R. Sardegna 23/04/2015, n. 8

Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge contiene disposizioni di semplificazione delle procedure in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica e di

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Capo II - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985
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Art. 2 - Titoli abilitativi
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Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) — 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di mutamento di destinazione d'uso, il ripristino della destinazione originaria legittimamente autorizzata, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 4.

2. Entro quindici giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell'ufficio può richiedere all'autorità competente

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Art. 4 - Integrazione all'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in parziale difformità)
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di ristrutturazione edilizia)
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Art. 6 - Integrazioni all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA))

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)) — 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria;

b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni pa

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Art. 7 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d'uso)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Mutamenti della destinazione d'uso) — 1. Relativamente alle destinazioni d'uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;

b) turistico-ricettiva;

c) artigianale e industriale;

d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria;

e) agricolo-zootecnica

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Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite senza autorizzazione)

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA) — 1. L'esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunq

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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere interne)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Interventi di edilizia libera) — 1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da

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Art. 10 - Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia

N1

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Art. 11 - Integrazioni all'articolo 15-bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

1. Dopo l'articolo 15-bis della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

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Art. 12 - Integrazioni all'articolo 15-ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Dopo l'articolo 15-ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 15-quater (Parcheggi privati) — 1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di

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Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985 (Vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia)

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 20 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) — 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ent

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Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985 (Adempimenti regionali)

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione) — 1. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a presc

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Art. 15 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere abusive escluse dalla sanatoria)

1. All'articolo 28, comma 1, lettera d), della leg

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Capo III - Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 7 del 2002
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 (Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale)
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale)

1. All'articolo 10-bis della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "ricompresi tra gli ambiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono" sono soppresse;

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Art. 18 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del Piano urbanistico comunale)

1. All'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Entro quindici giorni dall'adozione, il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel BURAS, anche ai sensi del

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Art. 19 - Integrazioni alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

1. I comuni tenuti all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni

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Art. 20 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"d-bis) piani di utilizzo del litorale.";

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Art. 21 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

1. Dopo il comma 5-quater dell'articolo 31 del

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Capo IV - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 8 del 2004 e alla legge regionale n. 4 del 2009
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenze del comune)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge

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Art. 24 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 (Zone F turistiche)
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 (Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica)
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Capo V - Salvaguardia dei territori rurali e disposizioni relative all'estensione del vincolo paesaggistico
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Art. 26 - Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali

N4

1. Nelle more dell'aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni amm

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Art. 26-bis - Superamento delle condizioni di degrado dell'agro

N90

1. Al fine di superare le situazioni di degrado legate alla presenza, all'interno delle zone urbanistiche omogenee agricole, di costruzioni non ultimate e prive di carattere compiuto, alle condizioni di cui al presente articolo, è consentito il completamento degli edifici, le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo è scaduto o dichiarato decaduto e non può essere rinnovato a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti disposizioni. N91

2. Il completamento è ammesso a condizione che gli edifici:

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Art. 26-ter - Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano

N52

1. La Regione riconosce la valenza storica, culturale e turistica che la Sartiglia riveste per l'in

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Art. 27 - Estensione del vincolo paesaggistico

N50

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Capo VI - Disposizioni diverse
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Art. 28 - Direttive in materia di prestazioni acustiche

1. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del

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Art. 29 - Disposizioni in materia di aree per la sosta di autocaravan e caravan

N16

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Art. 29-bis - Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009

N5

1. L'unità immobiliare a uso

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TITOLO II - NORME PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ESISTENTE
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Capo I - Norme per il miglioramento del patrimonio esistente
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Art. 30 - Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente

1. È consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l'incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.

2. Nella zona urbanistica A l'incremento volumetrico può essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell'assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all'intera zona urbanistica o previa verifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono ispirati al principio dell'armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico massimo del "25 per cento"N31 del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di "90 metri cubi"N31.

3. Nelle zone urbanistiche B e C l'incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di "180"N32 metri cubi. N6

4. Nei casi previsti dal comma 3 è concesso un ulteriore incremento volumetrico del "10 per cento"N31 del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, "in almeno una delle seguenti ipo

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Art. 31 - Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive

1. N54 Ai fini della riqualificazione e dell'accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive e sanitarie e socio-sanitarie, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, alle condizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 30, B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente e per le attività turistico-ricettive secondo la seguente articolazione:

a) il 25 per cento riservato all'adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze;

b) il 15 per cento riservato all'incremento del numero complessivo delle stanze;

c) il 10 per cento riservato al miglioramento del livello di classificazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);

d) in alternativa o in aggiunta ad una o più delle lettere a), b) e c), e comunque fino alla concorrenza massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, è consentito l'ampliamento delle zone comuni nelle strutture ricettive turistico-alberghiere quali hall, sale convegni e spazi comuni; tali ampliamenti sono consentiti anche per le strutture socio-assistenziali quali le comunità integrate e le comunità alloggio, per la realizzazione di idonei spazi protetti e delle cosiddette zone di isolamento.

2. Gli incrementi volumetrici:

a) N36

b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti

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Art. 32 - Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti "gli spazi e"N35 i volumi compresi tra l'estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

2. Nelle zone urbanistiche "A, B, C, E ed F"N31 sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. "Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito" N20 purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nell

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Art. 32-bis - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra

N30

1. Ai fini del presente articolo si definiscono:

a) seminterrati: i piani siti al piede dell'edificio e parzialmente interrati, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;

b) pian

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Art. 33 - Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

1. Nelle zone urbanistiche "A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina"N31 è sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell'edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all'organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e m

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Art. 34 - Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente capo non sono ammessi:

a) negli edifici o nelle unità immobiliari prive di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui al presente capo è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto;

b) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge

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Art. 35 - Procedure

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati, sotto il profilo procedurale, dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procediment

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Art. 36 - Disposizioni comuni

1. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l'incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.

2. N19 I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l'incremento volumetrico.

3. L'incremento volumetrico è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell'edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell'edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l'intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;

b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l'intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati; N66

c) utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l'apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;

c-bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni re

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Art. 37 - Efficacia, durata e valutazione degli effetti

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 N29.

2. La Commissione consiliare competente in materia di governo del te

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Capo II - Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio e per la promozione dei programmi integrati per il riordino urbano
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Art. 38 - Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica

1. La Regione promuove, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto, il miglioramento della qualità dell'abitare e la messa in sicurezza del territorio, il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti:

a) in aree ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni; N17

b) in aree necessarie per garantire spazi pubblici finalizzati all'incremento della qualità dell'abitare, come spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione sociale;

c) in aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica;

d) in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche;

e) all'interno di aree di rispetto inedificabili;

e-bis) all'interno del perimetro di tutela integrale e della fascia di rispetto condizionata dei beni dell'assetto storico culturale del Piano paesaggistico regionale;

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Art. 38-bis - Trasferimento del volumi realizzabili ricadenti nelle zone Hi4, Hi3, Hg4 ed Hg3 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)

N74

1. Al fine di conseguire la riqualificazione dei relativi contesti e la messa in sicurezza del territorio, la Regione promuove ed incentiva interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili previa approvazione di piani attuativi nelle zone urbanistiche C, D e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI. Nei limiti di cui al presente articolo, la Regione promuove analoghi interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi ai volumi esistenti, legittimamente realizzati nelle zone urbanistiche B, C, D, F e G ricadenti nelle zone Hi3, Hi4, Hg3 ed Hg4 del PAI per i quali è consentito il trasferimento, previa approvazione di piani attuativi, in altre zone urbanistiche B, C, D, F e G del territorio comunale situate al fuori delle aree a rischio idraulico o geologico, con incremento del volume del 35 per cento. I lavori di realizzazione dei volumi trasferiti possono avere inizio solo dopo l'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.

3. In attesa della realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione, i volumi previsti come realizzabili previa approvazio

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Art. 39 - Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di integrale demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti che necessitino di essere adeguati in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale e per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, su proposta del privato interessato, è consentita la demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione con la concessione di un credito volumetrico pari al volume dell'edificio demolito maggiorato del 30 per cento, da determinarsi con apposita determinazione dell'ufficio tecnico comunale. N75

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l'intervento preveda la ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico, l'ufficio tecnico comunale, con la stessa determinazione di cui al comma 2, stabilisce i parametri urbanistico-edilizi dell'intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni, con eventuale superamento dei parametri volumetrici e dell'altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non è ammessa deroga alle vigenti disposizioni regionali. N15

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ove l'intervento preveda la ricostruzione in diverso lotto urbanistico, il consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui al comma 2, individua l'area di trasferimento delle volumetrie e determina i parametri urbanistico-edilizi dell'intervento, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Ove necessario, è consentita la variante allo strumento urbanistico generale, ferma l'impossibilità di modificare la destinazione della zona urbanistica E, non contigua al centro urbano, e della zona urbanistica H, nelle quali non è ammessa la localizzazione degli interventi di ricostruzione.

5. Nel caso di edifici che insistono su lotti urbanistici non superiori a 500 metri quadri o che hanno un volume non superiore a 2.000 metri cubi, in alternativa a quanto previsto al comma 2, su istanza del privato interessato è consentita la demolizione con successiva ricostruzione nel medesimo lotto urbanistico o in diverso lotto urbanistico, purché all'interno della stessa lottizzazione o zona omogenea oppure in diverso lotto urbanistico, posto ad una distanza non superiore a 300 metri, purché i due lotti siano serviti dalle medesime opere di urbanizzazione con la concessione di un bonus volumetrico pari al 15 per cento dell'edificio demolito e il superamento dei parametri volumetrici di superficie coperta, dei rapporti di copertura e dell'altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Nelle zone urbanistiche E ed H non �

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Art. 40 - Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano

1. La Regione promuove il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano, di cui alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell'abitare, anche attraverso l'incremento della dotazione degli standard.

2. Il programma integrato, di iniziativa pubblica o privata, può essere esteso ad areali, urbani e non, di complessa configurazione, può interessare comparti a diversa destinazione urbanistica, e prevede interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia, di modifica di destinazione d'uso di aree e di immobili con un incremento volumetrico massimo del 40 per cento della volumetria demolita, con conseguente adeguamento della dotazione di standard urbanistici. Ove la sostituzione edilizia con mutamento di destinazione riguardi edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l'altezza al valore di 3 metri, per le destinazioni residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e socio-sanitaria, ed al valore di 4,50 metri per le destinazioni artigianale e industriale, commerciale e

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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
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Capo I - Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009
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Art. 41 - Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

1. Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi per l'espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attività o dell'istanza volta all'ottenimento della concessione edilizia, ancorché le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.

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Capo II - Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici
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Art. 42 - Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

1. Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, seco

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Capo III - Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione
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Art. 43 - Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2018

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Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali
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Art. 44 - Abrogazioni
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Art. 45 - Disposizioni finali, di entrata in vigore e di redazione di un testo coordinato

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i

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