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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sardegna: in vigore il Piano Casa 2021-2023
In vigore dal 19/01/2021, la L.R. Sardegna 18/01/2021, n. 1 detta misure straordinarie per il rilancio del settore edilizio coniugate con la riqualificazione, la razionalizzazione ed il miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso la semplificazione delle procedure.
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, e in attesa dell'approvazione di una riforma urbanistica, la legge apporta modifiche sostanziali ad alcune leggi quali:
- la L.R. Sardegna 23/04/2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);
- la L.R. Sardegna 11/10/1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia);
- la L.R. Sardegna 20/10/2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);
- la L.R. Sardegna 28/07/2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).
Le disposizioni approvate sono cogenti e di immediata applicazione e prevalgono sugli atti di pianificazione, anche settoriale, sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e sulle altre vigenti disposizioni normative regionali.
In particolare, in relazione alla L.R. Sardegna 8/2015 per la natura delle modifiche approvate, la nuova norma si configura come una sorta di "nuovo Piano Casa" (Piano Casa 2021-2023) che resterà in vigore fino al 31/12/2023, data cui viene differito appunto il termine in materia previsto (articolo 37, comma 1 L.R. Sardegna 8/2015).
Oltre alla proroga del Piano Casa, di seguito la sintesi di altri contenuti di rilievo:
Aree rurali - Il lotto minimo per costruire scende da 3 a un 1 ettaro ma entro i 1.000 metri dalla linea di battigia la licenza sarà concessa solo agli agricoltori professionisti. I Comuni avranno, inoltre, la possibilità di individuare zone turistiche, ma a condizione che nelle vicinanze siano presenti monumenti e attrattori culturali.
Capannoni - Nelle aree commerciali, artigianali e industriali gli ampliamenti potranno essere fino al 25 per cento. Sarà possibile arrivare al 30-40 per cento con la costruzione di uno o più solai.
Entro i 300 metri dal mare - Nei 300 metri non ci saranno nuove costruzioni. Le strutture ricettive che si trovano nella fascia dei 300 metri dal mare non potranno aumentare le volumetrie, potranno invece demolire e ricostruire; il saldo fra vecchio e nuovo dovrà essere sempre e comunque pari a zero. In questo modo viene dunque tutelata la fascia costiera e vengono, altresì, blindati anche i 300 metri dalle zone umide. Anche i proprietari delle seconde case sul mare o affacciate sulla spiaggia non potranno ingrandire le loro proprietà.
Oltre i 300 metri dal mare - Per le strutture alberghiere sono consentiti incrementi volumetrici fino al 50 per cento; si tratta di un bonus che potrà essere utilizzato per ingrandire le camere, aumentare i posti letto, conquistare più stelle, leggi classi turistica, ma anche ampliare le hall e i centri congressi; si potrà beneficiare di un altro bonus, intorno al 10 per cento, a condizione che l’intervento migliori il rendimento energetico. I proprietari delle seconde case potranno ampliare fino al 35 per cento in più della cubatura e utilizzare anche loro il bonus green del 10 per cento.
Aree di sosta per camper e campeggi - I Comuni potranno autorizzare aree di sosta temporanee per caravan e roulotte su terreni privati attrezzati, ma solo oltre la fascia dei 300 metri dal mare; oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è consentita la realizzazione di campeggi, a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità.
Aree urbane - Riconosciuto un bonus del 25 per cento (in precedenza era il 20 per cento) che potrà essere utilizzato dai proprietari delle case all’interno dei centri storici; la superficie non potrà, però, essere superiore a 90 metri cubi (in precedenza erano 70 metri cubi) e sempre nel rispetto del piano particolareggiato. Negli altri quartieri il premio sarà invece del 30 per cento fino a 180 metri cubi (erano 120), mentre per i portatori di handicap il 35 per cento e fino a 150 metri cubi. Nei Comuni, invece, in cui non esiste un piano particolareggiato gli aumenti saranno vietati.
Sottotetti, seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra - In tutte le aree urbane, compresi i centri storici, sarà possibile trasformare sottotetti, seminterrati e piani pilotis in uso residenziale.
Bonus volumetrici - Sono previsti, inoltre, dei premi volumetrici per chi sposterà le cubature da aree ad alto pregio urbanistico e architettonica in altre zone urbanistiche e da aree situate in zone a rischio idraulico o geologico; in sostanza viene concesso un premio volumetrico a chi demolisce un edificio in una zona di pregio (+40%) o in un’area a rischio idrogeologico (+35%) per ricostruire in un’altra zona urbanistica, più sicura nel secondo caso.
Tolleranze edilizie - Rispetto al vigente limite del 2%, viene previsto che per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente al 19/01/2021 sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 5% delle misure progettuali.