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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 04/03/2003, n. 2
L. R. Piemonte 04/03/2003, n. 2
L. R. Piemonte 04/03/2003, n. 2
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/01/2018, n. 1
- Avviso di rettifica in B.U. 13/03/2003, n. 11
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 (Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP)1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le cooperative sociali è ridotta come segue: |
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Art. 4 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 (Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione)1. La Giunta regionale disciplina con regolamento la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione da parte della Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amminist |
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Art. 14 (Finanza di Progetto)1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, l'attuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione. 2. Nell'emanare i |
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Art. 15 - Art. 20 - Omissis
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Art. 21 (Modifiche al Capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 in materia di canoni per l'uso delle acque pubbliche)1. All'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è aggiunto in fine il seguente comma: "4. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore o uguale a euro 3,00 il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.". 2. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. |
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Art. 22 (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24) |
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Art. 23 (Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Confe |
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Art. 24 - Art. 25 - Omissis
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Art. 26 (Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/2001 è inserito il seguente comma 3 bis: |
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Art. 27 - Art. 30 - Omissis
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Allegati - Omissis
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