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Deliberaz. G.R. Piemonte 12/03/2021, n. 15-2970

D.Lgs 152/2006. L.R. 44/2000, articolo 49. OdG Consiglio regionale 385/2020. Disposizioni e Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano.
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Testo del documento

 

Premesso che

i procedimenti per la realizzazione e l'esercizio di impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano, da un punto di vista amministrativo consistono nel rilascio del giudizio di compatibilità ambientale (di cui all'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006) e, qualora questo sia favorevole, nel contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 - quater D.Lgs. 152/06) per installazioni I.P.P.C. (Integrated Pollution Prevention and Control ovvero controllo e prevenzione integrata dell'inquinamento) e nel caso di produzione di energia/biometano, nel rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 12 D.Lgs. 387/2003);

tali impianti, infatti, indipendentemente dal fatto che siano funzionali alla produzione di energia, prevedendo l'utilizzo di rifiuti organici come combustibile per la produzione di biogas/biometano, non perdono la natura di impianto di trattamento rifiuti ai sensi della parte IV D.Lgs. 152/2006;

le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sono le Province e la Città Metropolitana di Torino; inoltre in attuazione delle disposizioni dell’art. 50, comma 1, lettera c) della L.R. 44/2000 anche la competenza autorizzatoria in materia di impianti di gestione rifiuti risulta in capo a Province e Città Metropolitana di Torino;

alla Regione Piemonte, oltre alla competenza pianificatoria attribuitale dal Decreto Legislativo 152/2006, compete altresì, in quanto funzione che richiede l’unitario esercizio a livello regionale, la “regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo” ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lett. b) della L.R. 44/2000; in merito alle autorizzazioni di gestione dei rifiuti svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo delle Province e della Città Metropolitana di Torino per rispondere alle esigenze rilevate sul territorio e di individuare percorsi condivisi al fine garantire un’omogenea applicazione della disciplina sul territorio regionale, anche allo scopo di evitare disequilibri nella concorrenza tra le imprese sui diversi territori provinciali;

preso atto che con Ordine del Giorno n. 385 “Indirizzi per l'individuazione delle aree territoriali idonee e la predisposizione dei criteri per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali degli impianti di recupero della FORSU per la produzione di biogas e di biometano” approvato con modifiche all’unanimità nell'adunanza consiliare del 29 dicembre del 2020 il Consiglio Regionale impegnava la Giunta:

- ad approfondire le peculiarità della localizzazione degli impianti di recupero della frazione organica per la produzione di biogas e di biometano al fine di valutare la necessità di definire eventuali ed ulteriori criteri specifici di localizzazione;

- a specificare i criteri tecnici per la riduzione degli impatti ambientali con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della stessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale, in coerenza con i criteri regionali in merito alla localizzazione degli impianti;

- ad effettuare una ricognizione aggiornata del fabbisogno di trattamento della frazione organica proveniente dalle raccolte differenziate;

richiamate di seguito le competenze in ordine alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti:

- ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettere n) ed o), e dell’articolo 199, comma 3, lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006, alla Regione compete, nell’ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la definizione di criteri

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Allegato A - Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell’ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano

Parte di provvedimento in formato grafico

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