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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 24/05/2012, n. 7
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L. R. Piemonte 24/05/2012, n. 7
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/01/2018, n. 1
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Ferme restando le competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino in materia di pianificazione e programmazione, in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La presente legge istituisce e disciplina altresì la Conf |
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Capo II - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
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Art. 2 - (Organizzazione del servizio idrico integrato)1. Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d’ambito, di scelta della fo |
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Art. 3. - (Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)1 |
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Capo IV - REGOLAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI |
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Art. 7 - (Finalità)1. Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi, nonché la conformità dei piani d’ambito alla pianificazione regionale di settore, la regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione |
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Art. 8 - (Controllo di sistema)1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare: a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge ", della l.r. 13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regio |
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Art. 9 - (Osservatori regionali)1. Presso le strutture regionali competenti per materia operano l’osservatorio regionale dei servizi idrici e l’osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominati osservatori regionali. 2. Gli osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti: a) i piani d’ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge; b) i modelli adottati per l’esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi; c) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; |
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Art. 11 - (Poteri sostitutivi)1. In caso di inerzia "delle autorità competenti"N3 nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunt |
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Art. 12 - (Sanzioni)1. Per la violazione degli obblighi inerenti la fornitura delle informazioni agli osservatori regionali, si applica |
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Capo V - CONFERENZA REGIONALE DELL’AMBIENTE |
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Art. 13 - (Conferenza regionale dell’ambiente)1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l’espressione agli stessi di proposte e pareri, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con decreto, la conferenza regionale dell’ambiente. 2. Fanno parte della conferenza regionale dell’ambiente: a) il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato, con funzioni di presidente della conferenza; |
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Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 15 - (Consorzio obbligatorio dei comuni per l’Acquedotto del Monferrato)1. Sono fatti salvi i diritti del Consorzio obbligatorio dei Comuni per l’Acque |
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Art. 17 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. |
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