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L.R. Piemonte 24/10/2002, n. 24

Norme per la gestione dei rifiuti.
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità della legge)

1. La presente legge ha le finalità :

a) di disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione del

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Capo II - SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
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Art. 2 - (Competenze della Regione)

1. Nell'ambito della proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, la Regione provvede:

a) all'attività di programmazione, ivi compresa l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonché alla disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

b) all'aggiornamento sistematico dell'andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;

c) alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il passaggio da tassa a tariffa, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

d) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché all'incentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione dell'uso degli imballaggi anche attraverso accordi con la grande distribuzione, al

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Art. 3 - (Competenze delle province)

1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, le province provvedono:

a) all'adozione dei programmi provinciali sulla base del piano regionale e secondo le modalità stabilite dall'articolo 6;

b) al coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti;

c) alla verifica dell'attuazione del programma provinciale, anche tramite gli osservatori provinciali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);

d) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del d.lgs. 22/1997;

e) alla verifica ed al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle

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Art. 4 - (Competenze dei comuni)

1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, i comuni provvedono:

a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorziamento obbligatorio previsto dall'articolo 11;

b) ad approvare il regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 22/1997 contenente:

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Art. 5 - (Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)

1. Il piano regionale, che ha lo scopo di promuovere la riduzione dei rifiuti ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività ' di programmazione relative alla gestione dei rifiuti.

2. Il piano regionale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, contiene:

a) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire;

b) la definizione di az

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Art. 6 - (Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione)

1. I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, hanno l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.

2. I programmi provinciali contengono:

a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;

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Art. 7 - (Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali)

1. Al fine del corretto svolgimento da parte della Regione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di costante monitoraggio del territorio relativamente alla gestione dei rifiuti, necessarie per l'adozione di una efficace programmazione regionale, così come previsto dagli articoli 19 e 22 del d.lgs. 22/1997, la Giunta regionale definisce e promuove il raccordo tra i sistemi informativi ambient

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Capo III - SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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Art. 8 - (Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

1. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani comprende i rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.

2. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.

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Art. 9 - (Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

N4 1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territ

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Art. 10 - (Servizi di bacino e di ambito)

N41. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità , con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

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Art. 11 - (Organizzazione delle attività di bacino)

N4 1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. Per ciascun comune con popolazione superiore a 500 mila abitanti il programma provinciale di cui al precedente articolo 6 può prevedere la costituzione di un proprio bacino al quale attribuire direttamente le funzioni di governo per i servizi di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Lo schema di convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 12 - (Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale)

N4 1. L'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata, è assicurata dalla provincia attraverso i consorzi di bacino.

2. Le province coordinano la cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.

3.

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Art. 13 - (Obiettivi di raccolta differenziata)

1. Il consorzio di bacino assicura in ciascun comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24 del d.lgs. 22/1997 e del piano regionale. I consorzi di bacino, tenuto conto delle diverse realtà territoriali, possono organizzare il servizio di raccolta in base a criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità , in modo tale da assicurare a livello di bacino il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al citato articolo 24 e del piano regionale.

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Art. 14 - (Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani)

1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria oper

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Capo IV - DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI
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Art. 15 - (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)

1. La gestione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), b) c), d), e) f) e g) del d.lgs. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e sui seguenti principi generali:

a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche garantiscono l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;

b) la gestione dei rifiut

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Capo V - CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E PROVINCE E OBBLIGHI DEI GESTORI


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"Art. 16. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)

N1 1. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i so

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Capo VI - SISTEMA SANZIONATORIO
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Art. 17 - (Sistema sanzionatorio)

1. Per i casi di contravvenzione ai divieti e agli obblighi previsti dalle disposizioni della presente legge e dalle prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della presente legge si applicano le sanzioni amministrative da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. Nel caso in cui non vengono raggiunti, a livello di comune, gli obiettiv

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Capo VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
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Art. 18 - (Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge sono confermati gli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale per l'anno 2002 e sul pluriennale 2002-2004 nell'

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Art. 19 - (Norme transitorie)

1. Il vigente piano regionale, all'atto di entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti fino all'adozione di un nuovo piano.

2. I vigenti programmi provinciali, all'atto di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti fino all'adozione di

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Art. 20 - (Trasformazione delle forme di gestione)

1. Le assemblee dei consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, che svolgono anche le funzioni amministrative di governo, deliberano la trasformazione di cui all'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), per scissione e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei complessi aziendali aventi ad oggetto la gestione delle attività di cui all'articolo 10, nonché la conseguente limitazione dell'oggetto sociale del consorzio alle funzioni di governo ai sensi dell'articolo 11.

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Art. 21 - (Abrogazione di norme regionali)

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti);

b) legge regionale 26 maggio 1

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Art. 22 - (Norme di coordinamento)

1. Alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 49, il riferimento "alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)" è sostituito con il riferimento all'articolo 2 della presente legge; sono inoltre soppresse le seguenti parole: "non espressamente conferite alle Province";

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50, è abrogata;

c) alla lettera c) del comma 1

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