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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 07/10/2016, n. 25
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- L.R. 23/07/2024, n. 11
- L.R. 25/03/2021, n. 3
- L.R. 29/12/2016, n. 34
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia anche attraverso il suo riconoscimento internazionale; N3 b) promozione delle espressioni artistiche e del |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a: a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione: a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazi |
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Art. 4 - (Funzioni delle province)1. Le province, secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), esercitano le funzioni amminist |
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Art. 5 - (Funzioni dei comuni)1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono: |
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Art. 6 - (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a: a) forma giuridica che ga |
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Art. 7 - (Attività di rilevanza regionale)1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa culturale. |
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Art. 8 - (Enti partecipati)1. La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l’attivit� |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE |
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Art. 10 - (Programmi provinciali annuali) |
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TITOLO III - BENI E ISTITUTI CULTURALI |
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Capo I - Beni culturali |
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Art. 12 - (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)1. La Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l’apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse ar |
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Art. 13 - (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all’estero, nelle sue diverse forme ed espressioni. 2. Ai fini della presente leg |
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Capo II - Istituti e luoghi della cultura |
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Art. 14 - (Biblioteche e sistemi bibliotecari)1. La Regione coordina l’organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l’aggiornamento culturale, la formazione permanente, l’avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale. 2. La Regione in particolare: a) promuove l’attuazione di una rete integrata di biblioteche e di sistemi bibli |
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Art. 15 - (Archivi storici)1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione degli archivi degli en |
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Art. 16 - (Musei e sistemi museali)1. La Regione, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato. In particolare: a) sostiene l’incremento delle raccolte, il miglioramento e il potenziamento dei servizi, la qualificazione professionale degli addetti, la ricerca scientifica nei s |
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Art. 17 - (Aree e parchi archeologici)1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza d |
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Art. 18 - (Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO)1. La Regione sostiene e coordina la promozione e la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO mediante: |
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Art. 19 - (Ecomusei)1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l’attività al fine di conservare e rinnovare l’eredità culturale vivente e il patrimonio culturale immateriale di determinati territori e delle popolazioni che l |
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Art. 20 - (Itinerari culturali e cammini)1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l’identificazione e la valorizzazione di itinerari |
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Capo III - Gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale |
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Art. 21 - (Patrimonio culturale di proprietà regionale)1. La Regione e gli enti del sistema regionale, al fine di promuovere la fruizione pubblic |
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Art. 22 - (Archivio di etnografia e storia sociale “AESS”)1. La Regione, attraverso l’Archivio di etnografia e storia sociale “AESS” e con la partecipazione delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche, di enti e associazioni, promuove la conoscenza, l’acquisizione, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visiv |
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Art. 23 - (Archivio regionale della produzione editoriale e Centro di documentazione regionale)1. La Regione, attraverso l’Archivio regionale della produzione editoriale e il Centro d |
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TITOLO IV - SALVAGUARDIA DELLA LINGUA LOMBARDA |
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Art. 24 - (Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali)1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso: a) lo svolgimento di attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza e l’uso; |
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Art. 25 - (Consulte locali)1. Per le finalità di cui all’articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esp |
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TITOLO V - ATTIVITÀ CULTURALI |
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Art. 26 - (Promozione educativa e culturale)1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l’integrazione delle attività educative con quelle culturali. 2. |
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Art. 27 - (Innovazione culturale)1. La Regione promuove l’innovazione culturale, la fruizione dei linguaggi della contemp |
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Art. 28 - (Integrazione europea)1. La Regione promuove accordi e altre forme di collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali o locali, con l’Unione europea, nonché con altri Sta |
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Art. 29 - (Imprese culturali e creative)1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso: |
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Art. 30 - (Nuove generazioni)1. La Regione favorisce la più ampia fruizione e produzione di cultura da parte dei giova |
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Art. 31 - (Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)1. La Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuove la registrazione |
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TITOLO VI - SPETTACOLO |
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Art. 32 - (Spettacolo dal vivo)1. La Regione, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività |
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Art. 33 - (Attività cinematografiche e audiovisive)1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. In particolare sostiene: |
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Art. 34 - (Sale destinate ad attività di spettacolo)1. La Regione sostiene la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico di sale e altre s |
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TITOLO VII - PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI |
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Art. 35 - (Modalità del sostegno finanziario regionale)1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede mediante: a) convenzioni; |
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Art. 36 - (Destinatari dei finanziamenti)1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono: |
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Art. 37 - (Progetti integrati della cultura)1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richie |
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Art. 37-bis - (Censimento delle scuole di musica e dell’offerta formativa musicale) |
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Art. 38 - (Sistemi informativi culturali)1. La Regione promuove la conoscenza, la catalogazione, la valorizzazione e la comunicazione, anche attraverso i social media, del patri |
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Art. 39 - (Ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale)1. La Regione sostiene e incentiva la ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, in c |
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Art. 41 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sviluppo del settore della cultura. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 44, trasmette al Consiglio regionale ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione che descrive e documenta: |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 42 - (Fondo per la cultura)1. Al fine di garantire l’ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge il fondo per la cultura è costituito da: a) risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali; b) risorse di parte corrente destinate alla partecipazione della Regione Lombardia alle attività degli enti lombardi partecipati; |
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Art. 43 - (Norma finanziaria)1. Per le spese relative ai beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario di cui agli articoli 12, 17, 18, 19, 22 e 23 e all’articolo 42, comma 1, lettera c), della presente legge, quantificate in euro 1.076.914,00 nel 2016, in euro 40.000,00 rispettivamente per il 2017 e il 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nell’ambito della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» rispettivamente per euro 334.000,00 al programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e per euro 742.914,00 al programma 1 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. 2. Al fine di garantire gli investimenti in campo culturale di cui all’articolo 42, comma 1, lettera c), e per assicurare una maggiore coerenza della spesa di cui al comma 1 con le competenze dei programmi individuati all’interno della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» dall’allegato 14/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), «Glossario delle missioni e dei programmi», |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 44 - (Osservatorio culturale)1. Le funzioni dell’osservatorio culturale di cui all’articolo 14 della legge regional |
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Art. 45 - (Abrogazioni)1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale); b) legge regionale 13 luglio 1984, n. 37 (Contributo annuale della Regione Lombardia all’istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica); c) legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico); d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 29 (Contributo annuale della Regione Lombardia all’istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione); e) legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale); f) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 75 (Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale); |
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Art. 46 - (Norme transitorie)1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio. 2. Gli organismi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività secondo le disposizioni vigenti alla data della loro costituzione. 3. Gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di approvazione del programma triennale di cui all’articolo 9.
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