Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 23/07/2024, n. 11, così recitava:

“Art. 10 - (Programmi provinciali annuali)

1. Le province, al fine di consentire la valutazione della coerenza con le linee di indirizzo definite dal programma triennale, presentano alla Giunta:

a) entro il 31 dicembre il programma annuale degli interventi in materia di politiche culturali, con riferimento alle funzioni di cui all’articolo 4, tenendo conto delle iniziative di rilevanza locale proposte da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali;

b) entro il 31 marzo una relazione sull’attuazione del programma dell’anno precedente.”

Dalla redazione