Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 06/08/1984, n. 39
L.R. Lombardia 06/08/1984, n. 39
L.R. Lombardia 06/08/1984, n. 39
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
TITOLO I - Norme generali |
|
Articolo 11. La Regione, al fine di promuovere la protezione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse ambientale, architettonico, artistico nonché del patrimonio archeologico, concede contributi: |
|
Articolo 21. I contributi finalizzati all'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) dell'art. 1, sono concessi ai comuni e alle provincie. |
|
Articolo 31. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate |
|
Articolo 41. La domanda di contributo per l'acquisto di immobili di cui alla lettera a) dell'art. 1, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) almeno due planimetrie, tra le quali un estratto catastale, contenenti una dettagliata descrizione dell'immobile, nonché del circostante contesto ambientale e nelle quali siano messe in evidenza le principali modificazioni urbanistiche e territoriali intervenute dall'epoca di realizzazione dell'opera; b) documentazione ottenuta con indagine tecnica non distruttiva, dello stato di fatto con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte, nonché di ogni elemento artisticamente significativo; c) relazione illustrativa contenente la descrizione dello stato di fatto con l'indicazione dei dati riassuntivi delle superfici e dei volumi, la descrizione dello stato di conservazione della costruzione e delle finiture, la descrizione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, nonché circa le destinazioni d'uso dell'immobile, corredata di note storico - critiche e dall'indicazione delle re |
|
Articolo 51. La concessione ai privati proprietari dei contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei proprietari degli immobili e alla trascrizione nei registri immobiliari, di un atto unilaterale di obbligo che preveda: a) l'impegno a non trasferire per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento o d |
|
Articolo 61. La concessione dei contributi di cui alla lett. e) del precedente art. 1, è subordinata all |
|
TITOLO II - Procedure per la concessione dei contributi |
|
Articolo 7N2 “1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi in conto capitale di cui all’articolo 1.” |
|
Articolo 81. Al fine della determinazione delle priorità per la concessione dei contributi relativi all'acquisto di immobili di interesse ambientale, architettonico o artistico, la Giunta regionale tiene conto di tutti i seguenti elementi: a) il valore ambientale, architettonico artistico dell'immobile; |
|
Articolo 101. N5 2. I contributi per l'acquisto di immobili sono erogati entro due mesi dalla loro concessione. 3. Ove si tratti di acquisizione mediante trattativa privata, i relativi contratti dovranno essere stipulat |
|
Articolo 111. Qualora i lavori finanziati con i contributi di cui alla presente legge non siano ultimati nel termine stabilito dal precedente art. 10, quinto comma, o in quello eventualmente prorogato ai sensi del medesimo quinto comma, il comune competente per territorio, ovvero |
|
Articolo 121. In caso di decadenza parziale o totale, dal contributo, le somme corrisposte al beneficiario e da |
|
Articolo 131. La Regione, al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi di cui al titolo |
|
Articolo 141. Per le finalità previste dalla presente legge, salvo quando disposto dal precedente art. 13, è autorizzata a favore di comuni, provincie e soggetti proprietari degli immobili, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 2, la concessione di contributi in capitale "una tantum" di lire 4.370 milioni nel triennio 1984/- 1986 di cui lire 620 milioni nel 1984, lire 2.250 milioni nel 1985 e lire 1.500 milioni nel 1986. 2. Per le finalità previste dal precedente art. 13 è autorizzata la spesa di lire 380 milioni nel biennio 1984/- 1985 di cui lire 130 milioni nel 1984. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti commi trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1984/1986 alla parte II "Spesa per i programmi di sviluppo", progetto 4.6.4.1. "Interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e ambientale", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi". |
Dalla redazione
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Beni culturali e paesaggio
Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Appalti e contratti pubblici
- Partenariato pubblico privato
- Beni culturali e paesaggio
La sponsorizzazione nei contratti pubblici
- Enzo De Falco
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Manufatti leggeri, anche prefabbricati, temporanei e contingenti
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/12/2024
- Cambio della guardia tra bonus da Italia Oggi
- Per la sicurezza sul lavoro raddoppiano gli ispettori da Italia Oggi
- Impossibile affidare gratis la gestione di impianti sportivi da Italia Oggi
- Rush finale sulla progettazione da Italia Oggi
- Appalti integrati, tempi congrui da Italia Oggi
- Sempre possibile revocare il project financing da Italia Oggi