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ISSN 1721-4890
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L. R. Lombardia 05/01/2000, n. 1
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- L.R. 27/03/2000, n. 18
- Avviso di rettifica in B.U. 15/02/2000, n. 8, Suppl. Ord. n. 1
- Errata Corrige in B.U. 17/01/2000, n. 3, Suppl. Ord. n. 1
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Art. 1 - Disposizioni comuni1. In attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti: a) sviluppo economico ed attività produttive; b) territorio, ambiente ed infrastrutture; c) servizi alla persona e alla comunità; d) polizia amministrativa. 2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti principi: a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative; b) completezza, omogeneità ed unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee ed un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento; c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro conferite; e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali. 3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale. 4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni di vigilanza e controllo. 5. Annualmente, il documento di programmazione economico-finanziaria regionale individua le Priorità delle politiche d'intervento della Regione per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega. 6. La Regione può avvalersi per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all'art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità ai modelli di programmazione comunitaria. 8. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico-operative per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità devono comunque |
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Art. 2 - Sviluppo economico ed attività produttive1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "artigianato", "cooperazione" "acque minerali e termali", "industria", "turismo", "fiere e sostegno alla internazionalizzazione", "commercio", "sportello unico", "agevolazioni alle imprese", "carburanti", "energia", "risorse geotermiche", "vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", oltre a quelli in tema di "agricoltura e foreste", già disciplinati dalla L.R. 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), in attuazione del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale). 2. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", come definita dall'art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dalla legge n. 59 del 1997, esercita le funzioni amministrative ad essa conferite dal D.Lgs. n. 112 del 1998, riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane. 3. La Regione subentra nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti: a) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche; b) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti; c) l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana; d) la promozione nonché la qualificazione del prodotto artigianale lombardo; e) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane; f) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione; g) la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani e la bottega scuola; h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti; i) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane; j) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari, nonché l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 (Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive); k) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata; l) le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano; m) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) e cooperative di garanzia. 5. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti: a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea; b) l'osservatorio dell'artigianato; c) l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché l'adeguamento agli standard qualitativi; d) il risanamento e la tutela ambientale: e) gli insediamenti artigiani; f) gli interventi di formazione professionale per il comparto artigiano, da attuarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi da 113 a 114 e commi da 125 a 129. 6. La Regione valorizza la sussidiarietà orizzontale attraverso modalità partecipative di consultazione e gestione dei soggetti associativi, nonché di riconoscimento del ruolo degli enti bilaterali nelle materie della formazione, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 7. La Regione svolge le funzioni ad essa spettanti secondo la normativa vigente anche attivando progetti sperimentali, approvati dalla Giunta regionale. 8. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con società a partecipazione regionale, ovvero può avvalersi di agenzie regionali aventi compiti di istituto coerenti con quanto ad esse attribuito e può altresì stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate. 9. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi consiliari in materia, attiva gli strumenti finanziari idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende erogatrici di credito sulla base della legislazione vigente. 10. La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi. 11. Per l'attivazione delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali, si provvede anche mediante l'utilizzo del fondo unico regionale di cui al comma 42. 12. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate. 13. Sono delegate ai comuni la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti: a) la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati adibiti ad attività produttive; b) l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell'Unione europea. 14. È delegata alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale. 15. Gli interventi di cui al comma 13, lettera a), sono effettuati in coerenza con la programmazione provinciale relativa alle aree industriali prevista al comma 32, lettera a). 16. Sono delegate alle CCIAA la gestione e l'amministrazione degli interventi per: a) l'adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto; b) l'attività istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato; c) il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa; d) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche. 17. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16, lettere a), c) e d), le CCIAA possono attivare rapporti di collaborazione con le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso convenzioni. 18. Le funzioni amministrative attribuite alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle CCIAA sono finalizzate alla realizzazione degli interventi di loro competenza e all'eventuale erogazione di contributi, secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla Giunta regionale. 19. Le province, i comuni, le comunità montane e le CCIAA esercitano le funzioni amministrative loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione degli stessi enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano. 20. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti: a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento; b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione compresi i contributi alle associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative e dei circoli; N10 c) le agevolazioni per gli investimenti a favore di iniziative destinate a programmi di innovazione; d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione; e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito attraverso la costituzione di fondi regionali; f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative entro i limiti di legge; g) l'istituzione e il regolamento dell'albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi; N11 h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea. 21. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza concernenti: a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea; b) il monitoraggio dei dati riguardanti le cooperative e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche integrando, a mezzo di specifiche convenzioni, i dati derivanti dalle attività svolte nel settore dal sistema degli enti locali; N10 c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo; d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti realizzati con il concorso di risorse regionali; e) gli incentivi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio di attività di impresa cooperativa; f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa. 22. N12 23. Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative, finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a sostenere l'occupazione del comparto, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio regionale in materia, attiva gli |
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Art. 3 - Territorio, ambiente ed infrastrutture1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "territorio e urbanistica", "edilizia residenziale pubblica"; "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile". 2. N36 2-bis. N37 3. N36 4. N36 5. N36 6. N36 7. N36 8. N36 9. N36 10. N36 11. N36 12. N36 13. N36 14. N36 15. N36 16. N36 17. N36 18. N36 19. N36 20. N36 21. N36 22. N36 23. N36 24. N36 25. N36 26. N36 27. N36 28. N36 29. N36 30. N36 31. N36 32. N36 33. N36 34. N36 35. N36 36. N36 37. N36 38. N36 39. N36 40. N36 41. N38 41-bis. N39 41-ter. N40 42. N38 43. N38 43-bis. N39 43-ter. N39 44. N41 45. N41 46. N41 47. N41 48. N38 49. N38 50. N38 51. N38 51-bis. N42 51-ter. N43 51-quater. N44 51-quinquies. N44 51-sexies. N44 52. N38 52-bis. N45 52-ter. N46 53. Nell'ambito della programmazione regionale di cui al Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale "Stato dell'Ambiente" e delle sue scansioni annuali, definendo: a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale; b) il coordinamento degli interventi ambientali; c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi. 54. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione. 55. L'elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela ambientale. 56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali). 57. Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma 58. 58. Sono delegate alle province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale: a) N122 b) alle funzioni relative alla promozione e coordinamento della "giornata del verde pulito", di cui alla legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito). N47 58-bis. N48 59. N49 60. N32 61. Oltre alle funzioni stabilite dall'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative: a) emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale; N50 b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano regionale tri |
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Art. 4 - Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali". 2. N83 3. N83 4. N83 4-bis. N84 4-ter. N84 4-quater. N84 4-quinquies. N85 4-sexies. N86 4-septies. N87 4-octies. N87 5. Si definiscono servizi sociali le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. n. 112 del 1998 comprese quelle che integrano tra loro prestazioni socio-assistenziali, prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario e prestazioni sanitarie nelle aree delle attività consultoriali in ambito materno-infantile e dell'età evolutiva, della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza, dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti, della salute mentale in riferimento alle attività di reinserimento. 6. Appartengono altresì ai servizi sociali le attività e gli interventi che concorrono al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione dei diritti riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato. 7. N88 7-bis. Al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno della povertà e della esclusione sociale e di misurare l'impatto delle politiche messe in atto per contrastarlo, è istituito l'Osservatorio regionale sull'esclusione sociale. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Dell'Osservatorio possono far parte rappresentanti di enti pubblici e privati attivi sul territorio regionale nella programmazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà ed esclusione sociale, oltre che nello studio, ricerca e analisi del fenomeno. Annualmente la Giunta regionale determina, in coerenza con la programmazione regionale, gli indirizzi per le attività dell'Osservatorio. Agli oneri derivanti dalle attività dell’osservatorio si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali. N89 8. N88 9. N88 10. Al fine di favorire l'integrazione degli stranieri e la valorizzazione della loro presenza nella società i servizi sociali predispongono collegamenti tra: a) la rete delle infrastrutture di accoglienza immediata e temporanea; b) gli inserimenti nel mercato del lavoro territoriale; c) le attività di integrazione rivolte agli stranieri: formazione, mediazione culturale, assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale; d) le soluzioni abitative stabili sia attraverso la concessione di contributi per la ristrutturazione di alloggi di proprietà degli stranieri, sia attraverso l'accesso in condizioni di parità agli alloggi di edilizia popolare; e) le iniziative volte a garantire nel Paese e nella pubblica amministrazione un approccio interculturale. 11. N88 12. N88 13. N88 14. N88. 15. N88 16. N88 17. N88 18. N83 19. N88 20. Compete in particolare alla Regione: a) N90 b) N90 c) N90 d) definire i programmi pluriennali e annuali delle attività concernenti l'immigrazione finalizzati sia all'effettiva attuazione della legislazione nazionale e regionale in conformità alle modalità e ai criteri in essa indicate, sia alle indicazioni delle iniziative prioritarie finanziabili con le risorse del fondo nazionale e realizzabili con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e del privato sociale non profit; e) N90 f) N90 g) N90 h) N90 i) N90 j) N90 k) N90 l) N90 |
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Art. 5 - Disposizioni finali1. Per i tempi e le modalità del passaggio delle funzioni e del trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali si applicano le |
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Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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