Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 23/07/2024, n. 11, così recitava:

“Art. 40 - (Sperimentazione)

1. La Regione realizza le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge anche ricorrendo alla loro sperimentazione. A tal fine il programma triennale per la cultura prevede gli interventi oggetto di sperimentazione con l’impiego di metodi analitici, secondo i più alti standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.”

Dalla redazione