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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 06/12/2024, n. 20
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Art. 1 - (Abrogazione della l.r. 14/1997)1. La legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’at |
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Art. 2 - (Modifica all’articolo 5 della l.r. 18/2022)1. All’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli org |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 31/2008)1. All’articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unic |
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Art. 5 - (Modifiche agli articoli 62, 63, 64 e 66 della l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 62 le parole «servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi ai settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, al territorio rurale e alla montagna»; b) al comma 1 dell’articolo 63 le parole «nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna in Lombardia» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna»; |
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Art. 6 - (Modifica all’articolo 87 della l.r. 31/2008) |
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Art. 7 - (Modifica all’articolo 95 della l.r. 31/2008)1. All’articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico del |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Modifiche agli articoli 18, 28, 31, 32, 33 e 40 e inserimento dell’articolo 35-bis nella l.r. 26/1993)1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 18 le parole «; qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all’articolo 13 comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «. Decorsi i 5 anni dalla loro istituzione e salvo esplicito atto di rinnovo, possono essere revocate, modificate o trasferite con atto della Giunta regionale su proposta dei competenti uffici territoriali regionali, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all’articolo 13, comma 3.»; b) al comma 7 dell’articolo 28 dopo il periodo «I cacciatori residenti che non confermino l’iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente.» è aggiunto il seguente: «I cacci |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 6/2010)1. All’articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono appo |
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Art. 11 - (Modifica all’articolo 7 della l.r. 6/2010)1. All’articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in ma |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 67 della l.r. 6/2010, agli articoli 2 e 4 della l.r. 8/2009 e all’articolo 4-bis della l.r. 3/2012)1. Il presente articolo reca disposizioni relative alla disciplina dei requisiti richiesti al fine di attestare il livello di conoscenza della lingua italiana per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato e dell’attività svolta in centri massaggi di esclusivo benessere. 2. All’articolo 67 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 2-bis è sostituita dalla seguente: «a) una certificazione di |
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Art. 14 - (Modifica all’articolo 148 della l.r. 6/2010) |
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Art. 15 - (Modifiche agli articoli 37, 38, 39, 40 e 42 della l.r. 27/2015)1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell’articolo 37 è aggiunto il seguente: «3-bis. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024», sono definiti, nel rispetto della normativa statale vigente, i requisiti minimi degli alloggi dati in loca zione per finalità turistiche e i servizi erogati in tali alloggi, fermi restando i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.»; b) alla rubrica dell’articolo 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le locazioni per finalità turistiche»; c) dopo il comma 1 dell’articolo 38 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando l’obbligo per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale di presentare la SCIA, di cui all’articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 17 - Art. 18 Omissis
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Art. 19 - (Modifiche agli articoli 20, 25 e 26 della l.r. 20/2021)1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati) sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 20 le parole «si applica la sanzione amministrativa prevista all’articolo 25, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative previste all’articolo 25»; b) il comma 1 dell’articolo 25 è sostituito dai seguenti: «1. In caso di ricerca o di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuate senza alcuna autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l’importo di cui all’articolo 18, comma 2, determinata in proporzio |
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Art. 21 - (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 24/2006)1. All’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea del comma 1 le parole «conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendime |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2007)1. All’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla |
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Art. 23 - (Introduzione dell’articolo 16-bis nella l.r. 26/2003)1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica: a) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente: «Art. 16-bis - (Disciplina dell’esercizio delle funzioni conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti) 1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere da b) a b-quater), le province e la Città metropolitana di Milano utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione. |
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Art. 24 - (Modifiche agli allegati A e B della l.r. 5/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 25 - (Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 27/2021)1. Alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 5 dell’articolo 6 le parole «ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, tramite, in tal caso, l’associazione dagli stessi costituita ai sensi dell’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, tramite, in tal caso, l’associazione dagli stessi costituita oppure da qu |
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Art. 26 - (Modifiche agli articoli 33, 52 e 53 della l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 |
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Art. 27 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2017)1. All’articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esisten |
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Art. 28 - (Modifiche agli articoli 80, 81 e 82 e all’allegato A della l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 80 le parole «interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizion |
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Art. 29 - (Modifiche agli articoli 10 e 51 della l.r. 12/2005)1. Al fine di specificare le disposizioni di natura urbanistico-edilizia commerciale per gli insediamenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della |
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Art. 30 - (Modifica all’articolo 51 della l.r. 12/2005)1. All’articolo 51 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica: a) dopo |
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Art. 31 - (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 6/2012) |
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Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - (Modifica all’articolo 2 della l.r. 31/2015)1. All’articolo 2 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di r |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - (Inserimento dell’articolo 3.1 nella l.r. 86/1983)1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 38 - (Modifiche agli articoli 164 e 164-bis della l.r. 16/2007 e all’articolo 2 della l.r. 29/2022)1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 164 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell’a |
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Art. 39 - (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/2024. Modifiche agli articoli 23 e 48 della l.r. 26/1993. Modifica all’articolo 2 della l.r. 20/2022)1. Omissis 2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 40 - (Clausola di neutralità finanziaria)1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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Art. 41 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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