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L. R. Lombardia 08/11/2021, n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/07/2024, n. 11
- Delib. G.R. 04/12/2023, n. XII/1494
- L.R. 28/12/2022, n. 33
- L.R. 08/08/2022, n. 17
- L.R. 20/05/2022, n. 9
- L.R. 20/05/2022, n. 8
- L.R. 27/12/2021, n. 24
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge disciplina la pianificazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava, così come definite all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di caratt

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'attività estrattiva di sostanze minerali di cava disciplinata ai sensi della presente legge:

a) costituisce attività temporanea rispetto alla destinazione e all'uso del territorio previsti dai piani e dai programmi urbanistici e territoriali di carattere locale;

b) è finalizzata a rendere disponibili i materiali necessari allo sviluppo socio-economico del

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) attività estrattiva: attività produttiva economica costituita da estrazione di sostanze minerali di cava, con eventuale prima lavorazione dei materiali estratti e recupero ambientale delle aree in cui l'estrazione è conclusa;

b) cava: unità produttiva economica caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva; è costituita dall'area estrattiva, nella quale è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava, e può comprendere:

1. area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, proveniente anche dall'esterno della cava;

2. area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva, quali uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso e piste perimetrali; le aree di servizio possono essere individuate sia

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Art. 4 - Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare

1. In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, nonché di quant'altro previsto all'articolo 1, comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali alle stesse alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.

2. Al fine di favorire, anche nell'ambito di progetti di opere pubbliche, l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiu

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Art. 5 - Competenze

1. La funzione d'indirizzo strategico regionale è esercitata da parte del Consiglio regionale mediante l'approvazione dell'atto di indirizzo, che definisce le politiche regionali per la disciplina dell'uso delle materie prime e dell'utilizzo di materiali riciclati di cui alla presente legge.

2. Spetta alla Giunta regionale:

a) l'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, anche tenendo conto di eventuali documenti di analisi e proposte approvati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

b) la verifica di conformità e di compatibilità, rispetto agli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1, dei piani di cui all'articolo 10, comma 4;

c) la determinazione di misure tecnico-amministrative di attuazione e applicazione della presente legge, al fine di uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;

d) la determi

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Art. 6 - Disciplina attuativa della coltivazione delle sostanze minerali di cava

1. La Giunta regionale disciplina con una o più deliberazioni le modalità tecnico operative di attuazione e applicazione della presente legge e, in particolare:

a) le autorizzazioni e i progetti di coltivazione e recupero ai sensi dell'articolo 12, comma 19;

b) la definizione delle compensazioni ambientali, nei limiti degli impatti non mitig

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TITOLO II - Pianificazione delle attività estrattive
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Art. 7 - Pianificazione

1. La pianificazione dell'attività di cava è operata attraverso:

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Art. 8 - Atto di indirizzo regionale

1. L'atto di indirizzo regionale è il documento strategico di definizione delle politiche regionali per l'uso delle materie prime di cui alla presente legge e persegue i seguenti obiettivi:

a) inserire l'attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale e di compatibilità economico-sociale, garantendo il rispetto dei principi dell'economia circolare;

b) salvaguardare le risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti;

c) favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), incentivando e sostenendo il mercato dei materiali riciclati;

d) garantire l'approvvigionamento di materie pri

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Art. 9 - Piano delle attività estrattive

1. Il Piano delle attività estrattive (PAE) è elaborato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano sulla base dell'atto di indirizzo regionale tenendo conto di:

a) consistenza e caratteristiche dei giacimenti coltivabili, dei quali si promuove, in un'ottica di salvaguardia del suolo, la tutela e la più razionale e completa valorizzazione;

b) situazione geologica, idrogeologica, agraria e vegetazionale del territorio;

c) sistema delle aree protette nella sua diversa articolazione delle relative forme di tutela;

d) destinazione attuale delle aree di interesse per l'attività estrattiva, in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

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Art. 10 - Procedimento di approvazione del PAE

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione d'incidenza ambientale (VIncA), il PAE è approvato, anche per distinti settori merceologici, ai sensi dei commi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La provincia o la Città metropolitana di Milano adotta la proposta di PAE, sentiti i comuni e gli enti gestori delle aree protette interessati, secondo la seguente procedura:

a) la provincia o la Città metropolitana di Milano avvia il procedimento di predisposizione della nuova proposta di PAE, ne dà comunicazione alla Regione, agli enti locali e agli enti gestori dell

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Art. 11 - Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE

N4

1. Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull’assetto e sull’uso del territorio che possono incidere sull’attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il PAE non può derogare alle previsioni del Piano territoriale regionale, del Pian

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TITOLO III - Regime dell'attività di cava
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Art. 12 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione, fatti salvi i casi di concessione di cui alla presente legge, sulla base di una domanda presentata alle province o alla Città metropolitana di Milano, in conformità alle previsioni del PAE, dall'operatore avente la disponibilità giuridica dell'area estrattiva e le necessarie capacità tecniche ed economiche ai fini della coltivazione del giacimento, secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Per ciascuna delle aree idonee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), le province o la Città metropolitana di Milano territorialmente interessate pubblicano nel BURL e sui propri siti istituzionali la prima domanda di autorizzazione pervenuta.

3. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, le province o la Città metropolitana di Milano, in caso di domande insistenti sulla stessa area idonea e riferite complessivamente a volumi estrattivi superiori a quelli massimi previsti dal PAE per ciascuna area, procedono secondo quanto previsto ai commi 4 e seguenti; in caso di domande insistenti sulla stessa area idonea e riferite a volumi estrattivi non superiori a quelli massimi previsti dal PAE per ciascuna area, le province o la Città metropolitana di Milano procedono ai sensi dei commi 6 e seguenti.

4. In caso di domande complessivamente riferite a volumi superiori a quelli massimi previsti dal PAE ai sensi del comma 3, la provincia o la Città metropolitana di Milano, ai fini dell'istruttoria, esamina prioritariamente le istanze per le quali sia stata condivisa una proposta di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d). L'accordo ha ad oggetto esclusivamente le misure di recupero ambientale, di compensazione e di mitigazione, nonché eventuali contenuti progettuali, di interesse per il comune o i comuni territorialmente interessati, secondo quanto specificato dalla Giunta regionale, in relazione agli impatti ambientali, ai sensi del comma 19, lettera d); in assenza della proposta di accordo, o nel caso in cui più di un operatore abbia condiviso tale proposta con il comune o i comuni interessati, sono esaminate prioritariamente le istanze relative a progetti collocati in adiacenza ad aree già oggetto di coltivazione e, in subordine, quelle che presentano il maggiore valore economico complessivo del progetto di recupero ambientale, delle compensazioni e delle mitigazioni di cui al comma 10, lettera f), rapportato al volume complessivo di coltivazione di sostanza minerale di cava; tale valore economico è aumentato, fino a un massimo del 20 per cento, di un importo pari a quello degli investimenti effettuati su macchinari e mezzi funzionali all'attività estrattiva oggetto di autorizzazione, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, per l'efficientamento energetico e del processo produttivo, la salvaguardia dell'ambiente, la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.

5. Le province e la Città metropolitana di Milano istruiscono le richieste pervenute e, in caso di mancato accoglimento di una o più delle istanze esaminate prioritariamente ai sensi del comma 4, istruiscono le restanti richieste in base ai criteri di cui allo stesso comma 4. Qualora, a seguito del rilascio dell'autorizzazione relativa alla o alle istanze esaminate prioritariamente, sia disponibile un volume residuo, previsto dal PAE per la relativa area idonea, di consistenza inferiore rispetto a quello oggetto dell'istanza da esaminare succes

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Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione, sospensione e cessazione dell'attività.

1. Costituiscono motivi di decadenza dell'autorizzazione:

a) il mancato inizio dell'attività estrattiva entro ventiquattro mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo;

b) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a ventiquattro mesi;

c) il venir meno delle capacità tecniche o economiche del titolare dell'autorizzazione;

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Art. 14 - Concessione e relativa indennità

1. Qualora sia decorso almeno un anno dall'approvazione del PAE e, in relazione a un'area idonea non pervengano istanze di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 oppure le istanze pervenute siano complessivamente inferiori, per quantitativo massimo di materiale da estrarre, rispetto a quanto previsto dal PAE, la provincia o la Città metropolitana di Milano, se rileva motivi di pubblica utilità legati alla necessità di soddisfare fabbisogni di materiale o di garantire la realizzazione delle opere idrauliche, di cui all'articolo 21, comma 2, può disporre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'acquisizione di una porzione dell'area idonea per l'attività estrattiva nel proprio patrimonio indisponibile e consentirne lo sfruttamento in concessione a un soggetto terzo

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Art. 15 - Incentivazione al risparmio di materie prime e all'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti

1. Al fine di incentivare il risparmio di materie prime, in caso vengano effettuate attività di recupero o riciclo di rifiuti, anche non localizzate nel medesimo sedime di cava, in proporzione al volume di rifiuti recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava:

a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere prorogata fino a due anni, ulte

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Art. 16 - Convenzione

1. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cui agli articoli 12, 14 e 20 è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'operatore e il comune o i comuni sede dell'attività estrattiva.

2. La convenzione deve prevedere il rispetto di quanto previsto dall'eventuale accordo definito secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e contenere l'impegno dell'operatore:

a) a versare annualmente al comune o ai comuni di cui al comma 1 e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata quanto previsto all'articolo 18, rispettivamente ai comuni la quota spet

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Art. 17 - Garanzie finanziarie per la coltivazione di sostanze minerali

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Art. 18 - Tariffe dei diritti di escavazione

1. L'escavazione di materiale derivante dalle attività estrattive di cava è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.

2. N11 La Giunta regionale definisce l'entità delle tariffe, adeguate con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmata pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che devono essere versate ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), in relazione ai diversi settori merceologici tenuto conto del materiale escavato, del materiale

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Art. 19 - Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali

1. Il progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12 indica i contenuti, le fasi e i tempi di realizzazione delle opere di recupero ambientale, ai quali il titolare di autorizzazione all'attività estrattiva è tenuto ad attenersi. Il PAE individua le aree in cui l'attività estrattiva e il recupero ambientale devono svolgersi per lotti e in fasi successive e i casi in cui l'avvio dell'attività estrattiva in ciascun lotto è consentito esclusivamente all'avvenuto recupero di un lotto già cavato.

2. La realizzazione delle opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientali, anche per singolo lotto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), è certificata dal

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Art. 20 - Reperimento di materiale per opere pubbliche ed estrazione di materiale non prevista dal PAE

1. La realizzazione di cave di riserva per opere pubbliche non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche di interesse statale o regionale, fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti, è soggetta al rilascio di autorizzazione o concessione da parte della Regione.

2. A tal fine, il progetto definitivo delle opere pubbliche di cui al comma 1 deve comprendere un piano di reperimento dei materiali occorrenti, considerando in via prioritaria i materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, nonché il materiale proveniente dalle cave individuate nei PAE. In subordine, il progetto di cui al primo periodo può contenere la previsione di cave di riserva e il relativo progetto di coltivazione, privilegiandone la localizzazione, laddove possibile, in prossimità dell'opera pubblica.

3. Il progetto di coltivazione delle cave di cui al comma 1 è approvato nell'ambito della procedura di approvazione del progetto definitivo delle opere pubbliche di cui allo stesso comma 1 e comprende il progetto delle opere di recupero, mitigaz

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Art. 21 - Lavori idraulici

1. La presente legge non si applica alle seguenti attività, laddove finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto al comma 2:

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TITOLO IV - Adempimenti connessi all'attività di cava e organismi consultivi
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Art. 22 - Comunicazioni obbligatorie

1. I titolari di autorizzazione sono tenuti a comunicare alle province, alla Città metropolitana di Milano e alla Regione i dati statistici, secondo i prospetti definiti dall'ISTAT, relativi ai materiali estratti, nonché quelli dei materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal re

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Art. 23 - Catasto regionale delle cave

1. Il catasto regionale delle cave attive e cessate costituisce lo strumento informatico di raccolta ed elaborazione delle informazioni giuridico-ammin

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Art. 24 - Consulte provinciali e metropolitana e comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava

1. Ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano possono costituire un'apposita consulta per le attività estrattive di cava, composta dal dirigente competente in materia di attività estrattive della provincia o della Città metropolitana di Milano, che la presiede, e da un numero massimo di otto esperti in materia geologico-mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale e agronomica-forestale, anche esterni, nonché da rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, delle associazioni degli imprenditori edili, delle associazioni delle categorie degli operatori agricoli e delle associazioni di tutela dell'ambiente; alle sedute della consulta sono invitati anche rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle a

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TITOLO V - Vigilanza e sanzioni
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Art. 25 - Sanzioni

1. In caso di ricerca o coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza alcuna autorizzazione o concessione, o di coltivazione effettuata al di fuori delle aree di scavo autorizzate o concesse per un volume superiore al 1 per cento del volume autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di materiali scavati in difformità rispetto all'estensione ed alla profondità massima degli scavi autorizzati o concessi, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra quindici e trenta volte l'importo di

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Art. 26 - Vigilanza

1. I comuni esercitano la vigilanza nell'ambito dell'attività estrattiva, inclusa la vigilanza sulle attività di mitigazione, recupero e compensazione ambientale di cui all'articolo 19, nonché l'accertamento delle violazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi ai sensi dell'articolo 25, commi da

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TITOLO VI - Norme finanziarie, transitorie e finali
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Art. 27 - Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dalle attività regionali di promozione dell'adozione dei marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei di cui all'articolo 4, comma 4, alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), a quelle per l'attività di assistenza tecnica ai comuni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i), nonché per il supporto scientifico e tecnico-specialistico alla elaborazione della proposta dell'atto d'indirizzo e alla definizione delle misure e modalità attuative di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 6, stimate complessivamente in euro 160.000,00 annue a partire dal 2023, si provvede con le risorse della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023 corrispondenti alla quota de

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Art. 28 - Norme transitorie e finali

1. La Giunta regionale:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone e trasmette la proposta di atto di indirizzo al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione;

b) entro dodici mesi dall'approvazione dell'atto di indirizzo, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), le modalità e le disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la predisposizione dei PAE.

2. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4-quater, della L.R. 14/1998, riacquistano efficacia, fermi restando gli effetti nel frattempo prodotti o derivanti da tale scadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

3. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla L.R. 14/1998, la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4-quater, della L.R. 14/1998, intercorra tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, restano efficaci fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. Nel territorio provinciale in cui il relativo piano delle cave sia stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4-quater, della L.R. 14/1998, è possibile procedere, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, all'autorizzazione o concessione delle cave, nonché agli ampliamenti, alle varianti o anche alla proroga delle autorizzazioni già rilasciate, per le quali, all

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Art. 29 - Abrogazione

1. La L.R. 14/1998 è abrogata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 e di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi della presente legge; permangono e restano efficaci gli att

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