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11/12/2024

Mutamento destinazione d’uso, adeguamento della Lombardia al Decreto Salva casa

La L.R. Lombardia 20/2024, in vigore dal 11/12/2024, detta disposizioni di adeguamento della legislazione regionale alle norme contenute nel D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa).

ADEGUAMENTO DECRETO SALVA CASA LOMBARDIA MUTAMENTO DESTINAZIONE D'USO - Si ricorda che il D.L. 29/05/2024, n. 69 (c.d. “Decreto Salva casa”, convertito dalla L. 105/2024), nell’apportare modifiche e integrazioni all’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 riguardante il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ha stabilito, sostituendo il primo e il secondo periodo del comma 3 del suddetto articolo che “Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere ulteriori livelli di semplificazione”.
Per un riepilogo dettagliato delle nuove regole in materia di mutamento di destinazione d’uso si veda Mutamento di destinazione d’uso, nuove regole nel D.L. Salva casa.

Con le modifiche approvate dalla L.R. Lombardia 20/2024 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024) alla L.R. Lombardia 12/2005 (Legge urbanistica regionale) e alla L.R. Lombardia 7/2017 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), la Regione Lombardia adegua la legislazione regionale alle norme contenute nel D.L. 69/2024.

Nello specifico, la L.R. Lombardia 20/2024:

* modificando l’art. 33, comma 1, della L.R. Lombardia 12/2005 integra l’articolato con i riferimenti alle disposizioni normative statali che disciplinano i casi di interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a SCIA in alternativa al permesso di costruire e a permesso di costruire (anche “in sanatoria”);
* abroga i commi 2 e 3 dell’art. 52 della L.R. Lombardia 12/2005 (in caso di mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie) e la disposizione dell’art. 53 (sanzioni amministrative) connessa ai suddetti commi, in quanto tali disposizioni risultano in contrasto con le integrazioni apportate all’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001, che prevede titoli edilizi più appropriati in relazione agli interventi da realizzare;
* modifica l’art. 2, comma 3, della L.R. Lombardia 17/2017 sul recupero dei vani e locali seminterrati esistenti conseguito senza opere edilizie in connessione all’abrogazione dell’art. 52, comma 2, della L.R. Lombardia 12/2005, in quanto in contrasto con le integrazioni apportate all’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 dal D.L. 69/2024;
* abroga il comma 7 dell’art. 2 della L.R. Lombardia 7/2017 il quale stabilisce che “I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità” nell’ottica della semplificazione secondo i principi del D.L. 69/2024, convertito con modifiche dalla L. 105/2024.

Per un utile supporto riepilogativo di tutte le novità in materia di D.L. Salva casa si veda Decreto Salva casa: legge di conversione in G.U. e in vigore dal 28/07/2024.

Dalla redazione