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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 18/04/2012, n. 7
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/05/2020, n. 11
- L.R. 04/12/2018, n. 17
- L.R. 26/05/2017, n. 15
- L.R. 29/12/2016, n. 34
- L.R. 07/10/2016, n. 25
- Sent. Corte Cost. 20/10/2016, n. 224
- L.R. 08/07/2016, n. 16
- L.R. 29/12/2015, n. 42
- L.R. 10/11/2015, n. 38
- L.R. 08/07/2015, n. 20
- L.R. 08/07/2014, n. 19
- L.R. 19/02/2014, n. 11
- L.R. 29/10/2013, n. 9
- L.R. 31/07/2013, n. 5
- Avviso di rettifica in B.U. 8.6.2012, n. 23 Suppl.
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TITOLO I - MISURE PER IL SOSTEGNO DEL CAPITALE UMANO |
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CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2006, N. 22 (IL MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA) |
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Art. 1 - (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 22/2006. Tirocini)1. L’articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è sostituito dal seguente: |
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Art. 3 - (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 22/2006. Apprendistato)1. L’articolo 20 della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: “Art. 20 - (Apprendistato) 1. La Regione promuove le diverse f |
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 22/2006. Istituzione del Fondo regionale per il diritto all’apprendimento lungo l’arco della vita della persona. Disposizioni in materia di formazione continua)1. All’articolo 21 della l.r. 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: |
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Art. 5 - (Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali)1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 22/2006&egr |
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Art. 6 - (Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 22/2006. Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l’occupazione)1. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 22/2006è inserito il seguente: “Art. 23 ter - (Interventi a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione) 1. La Regione promuove la crescita com |
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CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 19 (NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA) |
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Art. 7 - Art. 9 Omissis |
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CAPO III - ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CAPITALE UMANO |
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Art. 10 - Art. 11 Omissis |
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TITOLO II - MISURE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in agricoltura)1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) |
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Art. 13 - Omissis |
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Art. 14 - (Inserimento del Titolo VIII quater nella l.r. 31/2008. Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica: a) dopo il Titolo VIII ter è inserito il seguente: “TITOLO VIII quater - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI INCLUSI GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, LE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E LE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI Art. 130 octies - (Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati) 1. In attuazione delle disposizioni dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 20 |
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Art. 15 - (Abrogazione della l.r. 37/1993)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate: |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 10 della l.r. 21/2008. Sale cinematografiche) |
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Art. 17 - (Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011)1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli va |
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Art. 19 - (Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico-edilizia)1. Per garantire ed accelerare il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia |
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Art. 20 - (Interventi in materia di patrimonio pubblico. Modifiche alla l.r. 36/1994)1. La Giunta regionale, anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di fondi comuni di investimento immobiliare), inserito con l’articolo 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, può promuovere la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione e degli enti del sistema regionale, delle province, “della Città metropolitana di Milano,”N20 dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, prov |
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Art. 21 - (Inserimento dell’articolo 95 bis nella l.r. 12/2005. Disposizioni per agevolare la valorizzazione di immobili comunali)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito, dopo l’articolo 95, il seguente: “Art. 95 bis - (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobil |
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Art. 22 - (Inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono inseriti i seguenti articoli: “Art. 6 bis - (Sostenibilità delle grandi strutture di vendita) 1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita. |
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Art. 23 - Omissis |
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Art. 24 - (Modifiche alla l.r. 27/2009) |
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TITOLO III - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE |
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Art. 25 - (Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003. Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili (FER))1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è inserita la seguente: “c bis) promuovere interventi per la realizzazione di impianti di produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroindustriali;”. |
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Art. 26 - (Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosf |
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Art. 27 - (Censimento delle piccole centrali idroelettriche dismesse e dei salti d’acqua)1. Nell’ambito della valorizzazione delle fonti di produzione di energia rinnov |
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Art. 28 - (Modifiche al Titolo III della l.r. 26/2003. Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)1. Al Titolo III - Disciplina del settore energetico - della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d’interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 le parole “di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), insistenti sul territorio provinciale”; b) dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: “Art. 29 bis - (Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica) 1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un regolamento ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d’autonomia della Lombardia, per disciplinare la realizzazione e la gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della RTN, secondo principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa. 2. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica: |
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Art. 29 - (Programma regionale del settore minerario)1. Il programma regionale del settore minerario definisce le linee e gli obiettivi dello sviluppo delle attività minerarie per la ricerca e la coltivazione di minerali solidi, dell’anidride carbonica e delle risorse geotermiche in ambito regionale. |
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Art. 30 - (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali)1. L’articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010) è sostituito dal seguente: “Art. 31 - (Competenze regionali in materia di oli minerali) 1. Ferme restando le competenze conferit |
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Art. 31 - (Modifica all’articolo 10 della l.r. 24/2006. Sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo)1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), è sostituito dal seguen |
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Art. 32 - (Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 26/2003. Incentivi per la bonifica di siti contaminati)1. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali d’interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è inserito il seguente: “Art. 21 bis - (Incentivi per la bonifica di siti contaminati) 1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell’anagrafe regionale di cui al comma 11 dell’articolo 21 in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi ince |
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Art. 33 - (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera)1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione |
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Art. 34 - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2010 e all’articolo 8 della l.r. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA)1. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è aggiunto il seguente: “8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale |
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Art. 35 - (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2007. Semplificazione del nucleo di valutazione)1. Il nucleo di valutazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative. Collegato ordinamentale 2007), già articolato nel comitato di indirizzo, nell’Unità tecnica Programmazione e finanze e nell’Unità tecnica Lavori pubblici, è composto dal comitato di indirizzo e da una unità tecnica, che assume le funzioni svolte dalle operanti unità tecniche con decorrenza stabilita dal comma 2, lettera t), del presente articolo. 2. All’articolo 1 della l.r. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Nucleo si articola in un comitato d’indirizzo e in una unità tecnica.”; b) al primo periodo del comma 3 le parole “delle unità tecniche” sono sostituite dalle parole: “dell’unità tecnica”; c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Il comitato d’indirizzo definisce gli in |
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CAPO I - PRINCIPI |
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Art. 36 - (Finalità ed oggetto)1. Il presente titolo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell’ |
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CAPO II - DISCIPLINA COMUNALE DEL SOTTOSUOLO |
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Art. 37 - (Disposizione generale)1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 36, il presente |
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Art. 38 - (Strumenti di governo del sottosuolo)1. Sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del |
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Art. 39 - (Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo)1. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente le |
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Art. 40 - (PUGSS)1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 38 della l.r. 26/2003 e dell |
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Art. 41 - (Regolamento per l’uso del sottosuolo)1. Il comune approva il regolamento per l’uso del sottosuolo, coordinandone le disposizioni con quelle disciplinanti l’uso del suolo. 2. Il regolamento per l’uso del sottosuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), prevede: a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo; |
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Art. 42 - (Catasti del sottosuolo)1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono, presso l’Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall’insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, "in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare: a) la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche; b) il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture presenti nel sottosuolo, così come definite al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 26/2003."N10. 2. Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo: a) la cartografia georeferenziata "delle reti e"N10 infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall’articolo 15, com |
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CAPO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA ULTRA-LARGA |
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Art. 43 - (Messa a disposizione del patrimonio pubblico)1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2 del d.l. 112/2008, la Regione e gli enti locali mettono a disposizione degli operatori che intendono realizzare reti ed infrastrutture a banda larga e ultra-larga i beni immobili di proprietà a qualsiasi titolo pubblica. I medesimi enti, in attuazione di quanto previsto dall’artico |
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Art. 44 - (Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l’installazione di condotti verticali destinati all’alloggio di cavi in fibra ottica. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione delle aree di nuova e |
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Art. 45 - (Regime abilitativo semplificato)1. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettroniche non è soggetta |
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CAPO IV - PROGETTO BUL |
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Art. 46 - (Partecipazione degli enti pubblici al Progetto BUL)1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del d.lgs. 259/2003, gli enti locali e gli altri enti pubblici partecipano al Progetto BUL, curando, in particolare, la digitalizzazione dei servizi di propria competenza e favorendo l’alfabetizzazione digitale. 2. A tal fine, i predetti enti rendono accessibili le proprie banche dati, curandone il costante aggiornamento, e partecipano allo sviluppo e alla gestione dei servizi di interesse territoriale per cittadini ed imprese quali: |
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Art. 47 - (Atti generali di semplificazione e digitalizzazione)1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni programmatiche di semplificazione, co |
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Art. 48 - (Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese)1. In attuazione dello “Small Business Act” di cui alla comunicazione del |
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Art. 49 - (Linee guida, attività di orientamento e affiancamento all’applicazione di nuove disposizioni normative e amministrative per le imprese)1. La Giunta regionale adotta determinazioni atte a prevedere che i provvedimenti che |
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Art. 50 - (Stage formativi del personale regionale presso imprese private)1. Gli accordi contrattuali per la definizione delle attività di formazione de |
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Art. 51 - (Digitalizzazione delle comunicazioni e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni) |
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Art. 52 - (Accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico “anche in chiave di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni”)1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni di cui “agli artt. 50, 52 e 68 comma 3” N14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e del |
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Art. 52 bis - (Riuso dei programmi informatici) |
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Art. 52 ter - (Interventi per la crescita digitale)1. La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnico-specialistico per l |
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Art. 52 quater - (Ecosistemi digitali della Lombardia)1. La Giunta regionale, al f |
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Art. 53 - (Iniziative per la digitalizzazione attraverso strumenti di identificazione) |
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Art. 54 - (Qualità dei servizi pubblici)1. La Giunta regionale, anche in attuazione dell’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59), individua adeguati livelli minimi di qualità dei servizi propri, di quelli erogati dagli enti dipendent |
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Art. 55 - (Modifiche alla l.r. 73/1989. Semplificazione dell'annotazione all'albo delle imprese artigiane)1. L'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) è sostituito dal seguente: 'Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 4, lett. i) dello Statuto d'autonomia, riconosce e tutela l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all'occupazione. 2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese.'. 2. L’articolo 2 della l.r. 73/89 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Definizione di imprenditore artigiano) 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato). 2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore. 3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. 4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.”. 3. L’articolo 3 della l.r. 73/89 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Annotazione al registro delle imprese) 1. L’Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese. 2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l’annotazione, la modificazione e l |
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Art. 56 - (Appalti per favorire l’accesso alle micro, piccole e medie imprese)1. La Regione Lombardia e gli enti del sistema regionale introducono, nei propri atti |
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Art. 58 - (Integrazione all’articolo 5 della l.r. 6/2010. Distretti del commercio)1. Dopo il comma 2 dell’articolo |
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Art. 60 - Art. 62 Omissis |
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Art. 63 - (Abrogazione dell’articolo 179 della l.r. 31/2008. Irricevibilità dei ricorsi gerarchici avverso atti adottati da enti locali)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’ |
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Art. 64 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. |
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