L. R. Lombardia 02/02/2007, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 02/02/2007, n. 1

Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 13/03/2012, n. 4
- L.R. 18/04/2012, n. 7
- L.R. 02/10/2013, n. 7
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Art. 1 - (Obiettivi)

1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e nell’ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, con i seguenti obiettivi:

a) SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) l’orientamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse professionali, nonché la diffusione delle conoscenze;

2) l’impiego ottimale delle capacità e delle risorse professionali;

3) la coesione sociale e la cultura imprenditoriale volta a bilanciare benefici e rischi d’impresa;

b) RICERCA ED INNOVAZIONE, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) i processi di ricerca, con una particolare attenzione al capitale umano, favorendo la crescita delle capacità innovative nei settori dell’alta tecnologia ed in quelli tradizionali, con particolare attenzione alla sostenibilità dello sviluppo;

2) la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica ed i

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Art. 2 - (Strumenti)

1. Gli obiettivi di cui all’articolo 1 sono perseguiti con l’utilizzo delle seguenti tipologie di strumenti:

a) POLITICHE E STRUMENTI FISCALI: consistono nella riduzione del carico fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, attuata in forma complementare o alternativa agli strumenti di cui al presente articolo. Nell’ambito della legge finanziaria è determinato il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile;

N2 “b) CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese, attraverso:

1) il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia e il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli alt

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Art. 3 - (Attuazione)

1. La Giunta regionale, anche attraverso gli enti regionali e le società a partecipazione regionale, attua la presente legge perseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 1 mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui all’articolo 2:

a) stipulando specifici accordi con gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese; tali accordi devono essere definiti in coerenza con la programmazione degli enti locali, laddove esistente, per quanto riguarda la definizione e valorizzazione delle potenzialità e delle esigenze di sviluppo economico locale, privilegiare la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari delle azioni, favorire il concorso di risorse addizionali;

b) attuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d’intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia delle azioni secondo i seguenti criteri:

1) effetti sulla competitività del destinatario e del sistema socio-economico;

2) effetti occupazionali;

3) altri effetti e parametri correlati alla specificità dell’azione;

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Art. 4 - (Distretti)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in distretti, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all’innovazione, all’internazionalizzazione, all’organizzazione e alla logistica. Si intendono per distretti le aggregazioni di imprese secondo legami di affinità che possono avere carattere tematico-settoriale, territoriale o congiunto, ovvero altro specifico legame di correlazione. Ai distretti possono aderire liberamente le imprese industriali, artigianali, cooperative, della distribuzione, dei servizi, edili, turistiche, agricole e agroalimentari.

2. La Giunta regionale definisce i requisiti per l’accreditamento dei distretti in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 R (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) tenendo conto:

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Art. 5 - (Semplificazione dei rapporti)

1. I procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.

2. In caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

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Art. 6 - (Semplificazione delle procedure)

1. Lo sportello unico di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi. Laddove non sia ancora attivo, le relative funzioni sono assolte dal competente ufficio comunale.

2. La domanda di avvio del procedimento è presentata allo sportello unico. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, lo sportello unico può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

3. Qualora lo sportello unico chieda integrazioni nei termini di cui al comma 2, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevime

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Art. 7 - (Recupero delle aree industriali dismesse)

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Art. 8 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese previste dai precedenti articoli si provvede con le risorse annualmente stanziate alle relative UPB delle aree “Persona, Capitale umano e Patrimonio cu

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