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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 28/09/2006, n. 22
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- L.R. 22/02/2010, n. 11
- L.R. 27/02/2007, n. 5
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CAPO I - Articolazione delle competenze |
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Art. 1 - (Obiettivi e finalità)1. La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall’articolo 4 della Costituzione. 2. L’uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo. 3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione con le province e gli altri enti locali, le autonomie funzionali e le parti sociali, in particolare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli enti bilaterali da essi istituiti, ed è orientata al perseguimento delle seguenti finalità: a) garantire la libera scelta dei lavoratori attraverso un sistema di servizi per il lavoro co |
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Art. 2 - (Competenze della Regione)1. Competono alla Regione: a) la programmazione e gli indirizzi in materia di politiche del lavoro; b) la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento all’organizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati; c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e sentite le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori anche utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 mar |
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Art. 3 - (Programmazione regionale)1. Il Consiglio regionale definisce nell'ambito del programma regionale di sviluppo e dei successivi aggiornamenti annuali, approvati con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), gli indirizzi di programmazione pluriennale e in particolare: a) le aree di intervento prioritario; |
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Art. 4 - (Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)1. È delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999; |
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Art. 5 - (Avviamento presso le pubbliche amministrazioni)1. Le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, formulano richiesta di avviamento a selezione per le qualif |
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CAPO II - Monitoraggio e analisi |
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Art. 6 - (Osservatorio regionale del mercato del lavoro)1. È istituito l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere, e conoscenze utili ai fini di un’attività efficace di monitoraggio, elaborazione ed analisi dell’efficacia |
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CAPO III - Organismi istituzionali |
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Art. 7 - (Comitato istituzionale di coordinamento)1. È istituito il Comitato istituzionale di coordinamento, di seguito denominato Comitato, quale organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale, al fine di garantire l’integrazione dei servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche dell’istruzione e della formazione. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto: |
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Art. 8 - (Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione)1. È istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di seguito denominata Commissione, quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione. 2. La Commissione esprime, in particolare, pareri obbligatori sul "indirizzi di programmazione" di cui all’articolo 3 e relativi aggiornamenti, nonché sulle modalità di attuazione degli interventi riguardanti le politiche integrate del lavo |
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Art. 9 - (Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione) |
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Art. 10 - (Consiglieri regionali e provinciali di parità)1. Al fine di accrescere l’efficacia delle azioni dei consiglieri regionali e provinciali di parità e di consentire lo scambio di |
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CAPO IV - Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro |
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Art. 11 - (Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro)1. È istituita l’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il |
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CAPO V - La rete degli operatori |
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Art. 12 - (Rete dei servizi per il lavoro)1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati: |
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Art. 13 - (Albo degli operatori accreditati)1. È istituito l’albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l’erogazione dei servizi di cui al comma 2. L’iscrizione all’albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato. 2. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a: a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l’accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l’inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mer |
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Art. 14 - (Albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate)1. È istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell’articolo 6, comm |
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CAPO VI - Valutazione dei servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro |
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Art. 16 - (Valutazione dei servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro)1. La valutazione concerne tutti i servizi per l’istruzione, la formazione e il lavoro, finanziati o comunque gestiti dalla Regione o dalle province. La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli "indirizzi di programmazione"N25 di cui all’articolo 3. 2. La valutazione è volta a verificare prioritariamente: a) il conseguimento deg |
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Art. 17 - (Valutatore indipendente)1. La valutazione è svolta da un valutatore indipendente, al quale il servizio è affidato con procedura di evidenza pubblica. Il servizio è affidato per periodi di quattro anni. Un contratto di servizio definisce le risorse minime che il valutatore impiega nel servizio, la quantità |
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Capo VI-bis - Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del lavoro |
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Art. 17-bis - (Sistema dote nelle politiche attive del lavoro)1. La Regione garantisce alla persona l'accompagnamento per la qualificazione, la ricollocazione e la riqualificazione professionale e per la ricerca del lavoro. |
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Art. 17 ter - (Reti di partenariato) |
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Art. 17 quater - (Esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e internazionalizzazione) |
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Art. 17 quinquies - (Misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro)1. La Regione, sentite le parti sociali, individua misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione anche attraverso l |
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CAPO VII - Sostegno nella transizione al lavoro |
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Art. 18 - (Tirocini)1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutel |
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Art. 20 - (Apprendistato)1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato ai sensi della disciplina statale. 2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando l |
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CAPO VIII - Qualità, tutela e sicurezza del lavoro |
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Art. 21 - (Diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita)1. La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l’arco della vita quale garanzia sostanziale dell’occupabilità e del reddito dei lavoratori e promuove le condizioni per garantirne l’effettività. 1-bis. Per favorire l’apprendimento lungo l’arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia, la Giunta regionale promuove misure di sostegno ivi compreso apposito fondo istituito presso Finlombarda. N6 |
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Art. 22 - (Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura)1. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni di sistema a favore dell’inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne, nonché promuove in particolare, anche mediante l’impiego di voucher e altri incentivi economici: a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla persona e alla famiglia; |
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Art. 23 - (Interventi per il sostegno al reddito e al credito)1. La Regione attiva, anche attraverso accordi tra le parti datoriali e sindacali, forme di tutela sociale per i lavoratori autonomi residenti nel territorio regionale con rapporto di c |
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Art. 23-bis - (Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro) |
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Art. 23 ter - (Interventi a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione) |
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Art. 24 - (Promozione di nuove attività imprenditoriali)1. La Regione promuove e sostiene, attraverso il fondo di rotazione costituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell’art. 10, comma 7, le |
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Art. 25 - (Sostegno al reddito dei lavoratori in difficoltà da parte degli enti bilaterali)1. La Regione, in coerenza con le risorse del DPEFR destinate alle politiche attive del lavoro previste dal "indirizzi di programmazione", può sostene |
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Art. 26 - (Contrasto al lavoro irregolare)1. La Regione, al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e alterano le logiche della concorrenza leale tra le imprese: a) esercita azioni di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti interessati a livello regionale; b) promuove intese ed iniziative sperimentali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali al fine di costruire il qu |
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Art. 27 - (Sicurezza nei luoghi di lavoro)1. la Regione, in attuazione del “decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” |
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CAPO IX - Politiche per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate |
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Art. 28 - (Integrazioni alla l.r. 13/2003)1. Alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: |
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CAPO X - Crisi occupazionali |
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Art. 29 - (Azioni per fronteggiare situazioni di crisi occupazionali)1. La Regione, con il concorso delle province, delle CCIAA, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni di sistema volte a conseguire i seguenti obiettivi: a) contrastare le situazioni di crisi aziendale e limitarne l’impatto sul territorio e sui livelli occupazional |
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CAPO XI - Internazionalizzazione e innovazione |
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Art. 30 - (Internazionalizzazione del mercato del lavoro)1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali e operative con le regioni e gli Stati europei, al fine di sviluppa |
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Art. 31 - (Sostegno alla diffusione dell’innovazione)1. La Regione promuove lo sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca e all’innovazione attraverso azioni ed incentivi, rivolti a soggetti lau |
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CAPO XII - Norme transitorie e finali |
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Art. 32 - (Norme transitorie) |
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Art. 33 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, anche avval |
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Art. 34 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare: a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 12 a 20, 10, ad eccezione del comma 2, lettera c) e del comma 7, lettera d), 11, ad eccezione del comma 12, 12 della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego); |
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Art. 35 - (Fondo regionale per le politiche attive)1. È istituito il fondo regionale per le politiche attive, costituito dalle risorse nazionali trasferite e vincolate alle politiche |
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Art. 36 - (Disposizioni finanziarie)1. N32 2. Al fondo di cui al comma 2, dell’articolo 10 si provvede con le risorse statali stanziate annualmente all’upb 2.5.1.2.82 ‘La prospettiva di genere e le politiche temporali nell’insieme delle azioni regionali’. 3. Alle spese relative all’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro di cui all’articolo 11 si provvede con le risorse stanziate annualmente all’upb 2.2.1.2.401 ‘Promozione e sviluppo del mercato del lavoro’. N21 4. Per l’esercizio dell’apprendistato di cui all’articolo 20 si provvede con le risorse statali stanzi |
Testo coordinato con modiifiche fino alla L.R. 11/2010.
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