L. R. Lombardia 19/02/2014, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 19/02/2014, n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività.
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa dell’Unione europea e nell’ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l’

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Art. 2 - (Strumenti)

1. Concorrono, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di stato e concorrenza al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, i seguenti strumenti:

a) ACCORDI PER LA COMPETITIVITÀ: consistenti in strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale). Tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di commercio industria artigianato agricoltura, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese. Essi contengono precisi obblighi e diritti reciproci nella prospettiva di definire, in particolare, tempi certi, numero di posti di lavoro previsti, incentivi, anche sotto forma di credito di imposta e ricorso semplificato agli strumenti urbanistici per la localizzazione degli insediamenti produttivi, l’ampliamento di insediamenti già esistenti, il recupero di aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, nonché per la valorizzazione di ambiti strategici, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di insediamenti integrati ispirati a logiche di sostenibilità ambientale e innovazione, fatte salve le norme a tutela di interessi primari costituzionalmente protetti. Allo scopo di sostenere gli investimenti privati finalizzati a favorire la realizzazione di progetti di sviluppo rilevanti a livello interregionale o nazionale, la Regione adotta provvedimenti affinché gli accordi per la competitività possano eventualmente integrarsi nelle procedure di concessione di agevolazioni finanziarie e fiscali previste da normative statali ed europee. L’accordo per la competitività può prevedere la valorizzazione del capitale umano, sulla base di accordi sindacali aziendali e territoriali anche ai sensi delle leggi regionali 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) e 24 dicembre 2013

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Art. 3 - (Attuazione)

1. La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all’articolo 1, con gli strumenti di cui all’articolo 2, anche:

a) stipulando specifici accordi con Stati, Regioni, Province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego volte a rilanciare la tradizione imprenditoriale lombarda come modalità di politica attiva del lavoro prevista dalla l.r. 22/2006;

b) individuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d’intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia con specifico riguardo agli effetti occupazionali, all’attrattività e alla competitività del territorio, anche in una prospettiva sovraregionale d’intesa con le Regioni e le Province autonome confinanti;

c) promuovendo o aderendo agli accordi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a);

d) N7

e) promuovendo interventi specifici, sentite le organizzazioni imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, gli enti bilaterali e il sistema delle cooperative, per la riqualificazione, valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell’ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche industriali regionali;

f) sostenendo e valorizzando la riconversione produttiva, anche attraverso l’innovazione di processo organizzativo e gestionale, nonché i prodotti tipici locali e le produzioni industriali del sistema delle imprese della Lombardia;

g) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti lombardi, attraverso l’istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;N2

h) istituendo un nucleo operativo sulla gestione delle crisi aziendali e di se

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Art. 3-bis - (Premialità negli appalti regionali in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro)

N27

1. Nei bandi della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezioni I e II, della

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Art. 3-ter - (Microcredito)

N36

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Art. 3-quater - (Semplificazione degli strumenti finanziari)

N36

1. Per semplificare le

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Art. 4 - (Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare)

N3

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Art. 5 - (Aggregazioni)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese e di altri soggetti dell’ecosistema dell’innovazione con particolare riferimento ai cluster tecnologici e ai distretti produttivi, fina

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Art. 5-bis - (Filiere produttive)

N37

1. La Regione valorizza le filiere produttive, quali raggruppamenti ar

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Art. 5-ter - (Musei di impresa della Lombardia)

N39

1. Regione Lombardia sostiene le imprese lombarde che costituiscono un proprio museo di impresa con la finalità di salvaguardare il patrimonio tecnico-industriale, diffondere la conoscenza della storia e della cultura del lavoro e dell’industria regionali, valorizzare le storie imprenditoriali di eccellenza e promuovere l’attrattività delle imprese, dei territori e delle comunità locali, nonché promuovere la cultura lombarda tramite la valorizzazione culturale della storia d’impresa.

2. Ai fini del presente artic

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Art. 6 - (Semplificazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19-bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L’istanza, la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal titolare dell’attività economica. La documentazione, costituita dall’istanza, dalla SCIA o dalla comunicazione e dai documenti allegati a corredo delle stesse, è trasmessa a cura del SUAP, con modalità esclusivamente telematica, al fascicolo informatico d’impresa, ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 445/2000. In attuazione dell’articolo 43-bis, comma 3, del d.p.r. 445/2000, l’imprenditore non è tenuto a trasmettere alle amministrazioni interessate la documentazione già presente nel fascicolo informatico d’impresa e l’amministrazione pubblica non può chiederne neppure l’esibizione. N11

N331.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, la Regione istituisce un servizio di tutoraggio che faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte degli operatori economici, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all’articolo 6 della legge 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

N331.2 La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell’interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi.

1-

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Art. 7 - (Amministrazione unica)

1. Al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare l’interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, nonché di dare piena attuazione all’informatizzazione dei processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall’allegato tecnico al d.p.r. 160/2010 presso tutti i SUAP iscritti all’elenco del relativo portale e provvede alla trasmissione dei dati di monitoraggio al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. La Regione favorisce l’adeguamento dei SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della ricevuta e implementazione dell’interscambio informativo con il registro delle imprese. La Regione favorisce e promuove l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di convenzioni.

3. Al fine di dare completa attuazione alla previsione dell’articolo 19 del decreto-

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Art. 8 - (Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese)

1. È istituito, in attuazione dell’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese), il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI

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Art. 9 - (Sistema integrato dei controlli)

1. Al fine di uniformare sull’intero territorio regionale le attività di controllo comunque denominate, in coerenza con l’articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con il Piano regionale della prevenzione della corruzione e trasparenza, la Regione approva con deliberazione di Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, un Piano pluriennale dei controlli, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, incentrato sui seguenti prin

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Art. 9-bis - (Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato)

N37

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Art. 10 - (Clausola valutativa)

N35

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, previa informativa al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

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Art. 11 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese connesse alle iniziative di natura sperimentale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 6, si fa fronte con le risorse allocate presso il «Fondo per la partecipazione regionale ad accordi negoziali e progetti sperimentali a sostegno della competitività» istituito alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 1 (Industria PMI e artigianato) dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi, finanziato nel seguente modo:

a) rientri fondi finalizzati per interventi sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili) e sulla legge 27 ottobre 1994, n. 598 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi) per euro 8.780.000,00;

b) risorse «Fondo Attrattività degli investimenti» allocato presso Finlombarda s.p.a. per euro 12.000.000,00.

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Art. 12 - (Abrogazioni)

1. La presente legge abroga la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

2. Sono abrogati:

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Art. 13 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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