Comma abrogato dalla L.R. del 19/02/2014 n. 11. Il comma 1 dell’articolo 57 così recitava: “1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) è così sostituita:

“b) CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese, attraverso:

1) il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia e il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante eventuali nuovi modelli di intervento regionale;

2) la prestazione, per le agevolazioni regionali, nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, di garanzie fideiussorie, prestate dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente, ivi compresi, nelle more della costituzione dell’albo unico degli intermediari finanziari, i confidi attualmente iscritti nell’elenco generale e speciale di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

3) modalità che consentano il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e la destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;

4) modalità che consentano l’introduzione di possibili limitazioni alla richiesta di garanzie collettive e di un eventuale adeguamento della garanzia in funzione del livello di rischio correlato alla singola misura;

5) modalità di svincolo delle garanzie prestate correlate alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l’anticipazione finanziaria;”.”

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