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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 27/02/2007, n. 5
L. R. Lombardia 27/02/2007, n. 5
L. R. Lombardia 27/02/2007, n. 5
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/12/2008, n. 31
- L.R. 02/02/2010, n. 6
- L.R. 18/04/2012, n. 7
- L.R. 01/10/2014, n. 26
- L.R. 05/10/2015, n. 31
- L.R. 25/01/2018, n. 5
- L.R. 10/08/2018, n. 12
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Art. 1 - (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della legge 144/1999)1. Il nucleo di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), già individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2764 del 22 dicembre 2000, assume la denominazione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 144/1999, di seguito denominato Nucleo, e svolge tutte le funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dalla Regione. 2. Il Nucleo si articola in un comitato d”indirizzo e in una unità tecnicaN3 3. Il comitato d’indirizzo è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dall’Assessore competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, dall’Assessore competente in materia di risorse, o suo delegato, dall’Assessore competente in materia di territorio, o suo delegato, e dai coordinatori “dell’unità tecnica” N4 di cui al comma 2. “Il comitato d”indirizzo definisce gli indirizzi generali dell’attività dell’unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull’attività svolta dalla stessa.”N5 "Il Comitato d'indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti."N19 4. “L’unità tecnica è dotata”,N4 dotate di autonoma capacità valutativa e di piena responsabilità in relazione agli aspetti di propria competenza. N6 5. All’Unità tecnica N7 competono: funzioni di supporto alla programmazione e valutazione di piani e programmi, di valutazione dei progetti di investimento, di promozione e diffusione di strumenti metodologici; funzioni di promozione e sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, avvalendosi della società finanziaria regionale. Spettano, in particolare, all’Unità tecnica N7: a) le funzioni del nucleo di valutazione regionale di cui all’articolo 5 d |
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Art. 2 - Art. 3 |
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Artt. 4-5 - Omissis |
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Art. 8 - (Interpretazione autentica dell’art. 49, commi 2, 3 e 4 della l.r. 26/2003)1. L’articolo 49, comma 2, secondo periodo, e comma 3, della l.r. 26/2003, è da intendersi nel senso che la società cui spetta l’attività di |
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Artt. 11-14 - Omissis |
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Art. 15 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. |
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