Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, della L.R. 29/12/2020, n. 32 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 03/05/2021, n. 7, così recitava:

“Articolo 5-ter - (Gestione delle aree marine protette)

1. La Regione definisce e regola, mediante la stipula di accordi con il Ministero competente, le procedure e le modalità finalizzate alla gestione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, anche disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli accordi di cui al comma 1, approvati con provvedimento della Giunta regionale, possono prevedere anche l'acquisizione e la messa a disposizione di risorse strumentali e professionali con le modalità di cui all'articolo 29-bis.”

Dalla redazione