N25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 33, comma 1, della L.R. 19/04/2019, n. 3, così recitava:

"Articolo 37 - (Norme specifiche)

1. Le norme generali dettate dalla presente legge si applicano anche al Parco di Portofino ed al suo Ente di gestione salvo quanto disposto dal presente capo.

2. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio direttivo l'Ente Parco di Portofino adotta il Piano sulla base delle indagini conoscitive già effettuate dalla Regione in collaborazione con l'Ente regionale Monte di Portofino e tenendo conto delle relative elaborazioni e indicazioni progettuali.

3. Dall'approvazione del Piano cessa l'efficacia del Piano Regolatore del Monte di Portofino redatto ai sensi della legge 20 giugno 1935 n. 1251 e approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1976 n. 5974.

4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2 la Regione procede in via sostitutiva.

5. Fino all'approvazione del Piano prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino l'Area cornice deve essere acquisito il parere dell'Ente Parco di Portofino.

6. Il parere dell'Ente è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso lo stesso si intende favorevole.

7. Fino all'approvazione del Piano rimangono in vigore i divieti stabiliti all'articolo 23 comma 1 lettera a) legge regionale 4 dicembre 1986 n. 32."

Dalla redazione