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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 19/04/2019, n. 3
L. R. Liguria 19/04/2019, n. 3
L. R. Liguria 19/04/2019, n. 3
- Sent. Corte Cost. 06/07/2020, n. 134
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Articolo 1 - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))1. L’articolo 1 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera i), dello Statuto e nel rispetto delle finalità e dei principi fondamentali della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e success |
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Articolo 2 - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/1995)1. All’articolo 3 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Articolo 3 - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 12/1995)1. Al comma 3 dell’a |
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Articolo 4 - (Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 12/1995)1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 5 bis - (Istituzione dei Parchi interregionali) |
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Articolo 5 - (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 7 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 7 - (Funzioni degli enti di gestione delle aree protette) 1. Gli enti gestori delle aree protette: a) provvedono alla conservazione, alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione e alla divul |
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Articolo 6 - (Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 12/1995)1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: “Articolo 7 bis - (Funzioni associate) 1. Gli enti gestori delle aree protette possono attuare tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo svolgimento di funzioni associate, l’impiego del personale, la realizzazione di progetti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso. 2. Per i medesimi fini del comma 1, gli enti gestori possono, altresì, avvalersi della Regione, degli altri enti regionali, degli enti locali sulla base di appositi protocolli di i |
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Articolo 7. (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 11 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 11 - (Comunità del parco) 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni o loro delegati, nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, co |
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Articolo 8 - (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 14 - (Riordino delle aree protette esistenti) 1. Sono confermate le aree naturali protette di interesse regionale, provinciale e locale come di seguito indicate: a) Parchi naturali regionali: 1) Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, istituito con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, gestito dall’Ente Parco delle Alpi Liguri; |
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Articolo 9 - (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 12/1995)1. All’articolo 15 d |
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Articolo 10 - (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 17 - (Piano dell’area protetta) 1. Il Piano dell’area protetta è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la |
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Articolo 11 - (Inserimento dell’articolo 17 bis della l.r. 12/1995)1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 17 bis - (Contenuti del Piano dell’area protetta) 1. Il Piano prevede, in particolare: a) l’organizzazione generale del territorio e, in particolare, la definizione delle aree da classificare in distinte fasce di pro |
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Articolo 12 - (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 18 - (Procedure di approvazione del Piano del parco) 1. Al fine di consentire un procedimento partecipato e condiviso e di assolvere agli obblighi previsti in tema di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, l’Ente di gestione redige e approva uno schema di progetto di Pian |
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Articolo 13 - (Inserimento degli articoli 18 bis e 18 ter della l.r. 12/1995)1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: |
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Articolo 14 - (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 12/1995)1. All’articolo 21 d |
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Articolo 15 - (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 22 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 22 - (Piano pluriennale socio-economico) 1. I soggetti gestor |
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Articolo 16 - (Modifica all’articolo 25 della l.r. 12/1995)1. Al comma 1 dell’a |
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Articolo 17 - (Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 12/1995)1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 25 bis - (Piano regionale delle aree protette) |
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Articolo 18 - (Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 26 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 26 - (Misure di incentivazione) 1. Agli enti locali il cui territorio è incluso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale nazionale o regionale è, nell’ordine, attribuita la priorità prevista all’ |
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Articolo 19 - (Inserimento degli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater e 27 quinquies della l.r. 12/1995)1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: “Articolo 27 bis - (Attività agricole e silvo-pastorali) 1. Le attività agricole e silvo-pastorali, le attività produttive tradizionali e quelle e legate al turismo naturalistico, svolte in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i princìpi della sostenibilità ambientale, rappresentano un presidio essenziale per la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali dell’area protetta e per la sua corretta fruizione. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti definiscono forme di collaborazione con le attività agricole e produttive del territorio, con il concorso delle organizzazioni rappresentative di tali attività, volte tra l’altro: a) |
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Articolo 20 - (Inserimento degli articoli 29 bis e 29 ter della l.r. 12/1995)1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: “Articolo 29 bis - (Attività regionale di coordinamento e indirizzo) 1. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, dell’immagine e della comunicazione istituzionale. 2. A tal fine la Regione: a) emana indirizzi e linee guida volti a uniformare le strategie di gestione e le prassi applicative degli enti gestori; b) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all’attività di coordinamento del sistema e alla rappresentazione all’utenza; c) promuove la conoscenza e la diffusione, a fini didatt |
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Articolo 21 - (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 31 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 31 - (Commissariamento) 1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degl |
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Articolo 22 - (Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 32 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 32 (Vigilanza nelle aree protette) 1. L’Ente di gestione esercita la vigilanza sull’area protetta, accerta e contesta le violazioni per assicurare l’osservanza della presente legge, dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca, tutela del paesaggio, dell’ambiente, della flora |
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Articolo 23 - (Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 33 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 33 (Sanzioni) 1. Fatte salve le norme penali stabilite dalla normativa vigente e le sanzioni eventualmente previste da altre norme di settore, alle violazioni de |
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Articolo 24 - (Inserimento dell’articolo 34 bis della l.r. 12/1995)1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 34 bis - (Trasferimenti regionali e n |
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Articolo 25 - (Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 12/1995)1. L’articolo 42 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 42 - (Norme di tutela ambientale) 1. Nei parchi e nelle riserve naturali regionali di cui alla presente legge sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati: a) l’apertura e l’esercizio di miniere, di cave e di discariche; il Piano del parco può prevedere l’apertura e l’esercizio di cave, per l’utilizzo del materiale ivi prel |
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CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28 (TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ) |
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Articolo 26 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Tutela della biodiversità))1. L’articolo 5 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 5 - (Piani di gestione) |
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Articolo 28 - (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2009)1. L’articolo 9 della l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 9 - (Valutazione di incidenza di competenza regionale) |
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CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 31 - (Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini)1. Nei territori che, per effetto della revisione dei confini di cui all’articolo 14 della |
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Articolo 32 - (Norma transitoria)1. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli enti gestori di aree protette |
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Articolo 34 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubb |
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Allegato A - Confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua (Articolo 3, comma 2)Parte di provvedimento in formato grafico |
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