N70 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 30, comma 5 della L.R. 29/12/2020, n. 32 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 5, della L.R. 03/05/2021, n. 7, così recitava:

“Articolo 12-bis - (Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance)

1. Per gli enti di cui all'articolo 15 è previsto un Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance, nominato dalla Giunta regionale.

2. L'organismo unico monocratico indipendente di valutazione di cui al comma 1 è disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale nomina l'Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2. Nell'avviso pubblico vengono definiti i requisiti per il conferimento dell'incarico. In via di prima applicazione la Giunta regionale nomina l'Organismo con decorrenza 1° gennaio 2022, restando sino a quella data in carica gli organismi designati dagli enti parco.

4. All'Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance spetta un compenso come determinato dall'articolo 12, comma 9.

5. L'Organismo unico monocratico indipendente di valutazione resta in carica cinque anni.”

Dalla redazione