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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 21/11/2007, n. 37
L. R. Liguria 21/11/2007, n. 37
L. R. Liguria 21/11/2007, n. 37
L. R. Liguria 21/11/2007, n. 37
- L.R. 19/05/2020, n. 9
- L.R. 07/08/2014, n. 22
- L.R. 09/08/2012, n. 31
- L.R. 13/06/2011, n. 14
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l’agricoltura, lo sviluppo rurale, l’acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di: |
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Art. 2 - (Attività agrituristiche)1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali. |
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Art. 3 - (Attività di pescaturismo e ittiturismo)1. Si intende per pescaturismo l’attività esercitata dagli imprenditori ittici, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) e successive modificazioni e integrazioni, consistente nell’imbarco di persone non facenti |
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TITOLO II - ATTIVITÀ AGRITURISTICA |
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Art. 4 - (Criteri e limiti dell’attività agrituristica)1. Le attività agrituristiche sono consentite a condizione che: a) l’azienda agricola richieda, per le attività strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all’allevamento animale, l’impiego di almeno una mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 5 comma 3 e di almeno una ULU nelle restanti zone; b) le attività agrituristiche risultino in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende rea |
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Art. 5 - (Immobili destinati all’attività agrituristica)1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i fabbricati o parti di essi già esistenti sul fondo alla data di presentazione della domanda di “registrazione alla Banca dati” N1 di cui all’articolo 9 o della richiesta di variazione dell’attività esistente, conformi alla normativa urbanistico-edilizia. 2. Qualora l’imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività: a) l’abitazione ove risiede l’imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo; |
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Art. 6 - (Ospitalità in camere e unità abitative)1. I locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell’organi |
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Art. 7 - (Ospitalità in spazi aperti)1. L’ospitalità in spazi aperti deve essere allestita in piazzole nel rispetto delle caratteristiche orografiche e ve |
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Art. 8 - (Norme igienico-sanitarie)1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle specifiche normative vigenti. Nell’applicazione di tali disposizioni le autorità sanitarie competenti per territorio tengono conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività. |
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Art. 9 - (Banca dati regionale degli operatori agrituristici)1. Ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), la Regione istituisce la Banca dati regionale degli operatori agrituristici, distinta per sezioni provinciali. N2 2. N6 3. Per la registrazione nella Banca dati di cui al comma 1, gli operatori che intendono esercitare un’attività agrituristica tra quelle individuate dall’articolo 2 comunicano i dati aziendali alla Regione che effettua una valutazione preliminare per l |
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Art. 10 - (Esercizio delle attività agrituristiche)1. L’esercizio delle attività agrituristiche è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’ |
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Art. 11 bis - (Attività di pescaturismo) |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
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Art. 12 - (Disposizioni per le attività di agriturismo e ittiturismo)1. La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni per le attività agrituristiche: a) le modalità per la tenuta, la registrazione, l’aggiornamento della Banca dati di cui all’articolo 9; b) le modalità per le verifiche dei requisiti e le condizioni per la cancellazione dalla Banca dati di cui all’articolo 9; c) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, nonché i limiti massimi |
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Art. 13 - (Attività di studio e di ricerca e formazione professionale)1. La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni, le associazioni di cate |
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TITOLO V - OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 14 - (Obblighi)1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento “delle attività agrituristiche e ittituristiche”N29 di cui agli articoli 2 e 3 deve: a) osservare le disposizioni, le prescrizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune e dalle altre autorità competenti; N13 b) esporre al pubblico copia della segnal |
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Art. 15 - (Sospensione e revoca N14)1. Il Comune sospende l’esercizio dell’attività agrituristica “o ittituristica” N18 con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui all’articolo 14. 2. L’esercizio dell’attività agrituristica è revocato d |
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Art. 16 - (Vigilanza e controlli)1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'articolo 9 comma 5 e all'articolo 11 c |
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Art. 17 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.500. |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE |
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Art. 18 - (Contributi)1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. 2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle aziende agrituristiche, pescaturistiche ed ittituristich |
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Art. 19 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l’anno finanziario 2007, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bi |
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Art. 20 - (Entrata in vigore)1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore |
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Art. 21 - (Norme abrogative e transitorie)1. La legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 (disciplina dell’agriturismo) è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12 comma 1. 2. Restano valide le iscrizioni all’elenco regionale istituito dall’articolo 7 della l.r. 33/1996 e le autorizzazioni comunali rilasciate in forza dell’articolo 9 della l.r. 33/1996 per l’esercizio dell’attività agrituristica e le autorizzazioni rilasciate alle imbarcazioni per il pescaturismo. 3. Ai pro |
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