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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 05/04/2012, n. 12
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- L.R. 02/08/2017, n. 18
- L.R. 06/04/2017, n. 7
- Deliberaz. G.R. 18/10/2016, n. 955
- Sent. Corte Cost. 16/09/2016, n. 210
- L.R. 30/12/2015, n. 29
- L.R. 06/03/2015, n. 6
- L.R. 12/11/2014, n. 31
- L.R. 08/07/2013, n. 19
- L.R. 09/08/2012, n. 31
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. Il presente testo unico definisce la disciplina generale per l’esercizio dell’attività estrattiva, costituente attività primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l’economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché nell’ottica dello sviluppo delle im |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Il presente testo unico disciplina l’attività di ricerca e di coltivazione dei seguenti materiali di cava, appartenenti alla seconda categoria delle coltivazioni indicate dall’a |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. Al fine del perseguimento delle finalità previste dal presente testo unico, spettano alla Regione le funzioni concernenti: a) la formazione e l’approvazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC) |
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TITOLO II - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE |
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Art. 4 - (Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava)1. L’ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave è assicurato dalla Regione mediante l’approvazione del PTRAC, di seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell’attività estrattiva, tenendo conto dei seguenti criteri: a) razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attività estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione territoriale; b) esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimità della costa o di ambiti, insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico; |
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Art. 5 - (Formazione ed approvazione del Piano)1. La Regione, in qualità di autorità procedente, avvia il processo di elaborazione del Piano tramite la redazione del Rapporto Preliminare di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. L’approvazione del Rapporto Preliminare da part |
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Art. 6 - (Varianti e aggiornamenti del Piano)1. Le varianti al Piano che incidono sui contenuti fondamentali di cui all’articolo 4, comma 4, lettera d), necessarie anche in conseguenza degli esiti del monitoraggio di |
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Art. 7 - (Catasto dei siti estrattivi)1. È istituito il catasto dei siti estrattivi, comprendente i siti i |
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TITOLO III - PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
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Art. 8 - (Autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività estrattiva)1. La Regione rilascia l’autorizzazione alla coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell’attività estrattiva, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 11, in conformità alle indicazioni del Piano e previa verifica del possesso da parte dell’istante della disponibilità giuridica delle aree interessate e di adeguate capacità tecnico-economiche. N58 |
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Art. 9 - (Oggetto e contenuto dell’autorizzazione)1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8 ha per oggetto il programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell’ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti, al progetto di sistemazione e recupero ambientale del sito, durante e al termine della coltivazione, e all’indicazione degli investimenti finanziar |
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Art. 10 - (Durata dell’autorizzazione e sospensione volontaria dell’attività)1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi. 2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il comp |
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Art. 11 - (Procedimento di rilascio dell’autorizzazione)1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo comprensivo di tutti gli atti e i pareri necessari ai fini dell’esercizio dell’attività estrattiva, il proponente presenta istanza secondo il modello di domanda di cui all’articolo 8, comma 3, e, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successiv |
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Art. 13 - (Disciplina dell’attività estrattiva in presenza di grotte)1. Qualora il programma di coltivazione interferisca con una o più grotte censite nel catasto regionale delle grotte di cui all’articolo 3 della l.r. 39/2009, viene acquisito, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo |
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Art. 14 - (Contributo di estrazione)1. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è tenuto a versare “entro il 31 maggio di ogni anno” N7 un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto “nell’anno precedente” N7, applicando i seguenti parametri: a) materiali da taglio e da rivestimento: euro 0,35 a tonnellata; b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: euro 0,58 a tonnellata; |
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Art. 15 - (Decadenza dell’autorizzazione)1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva nei seguenti casi: a) accertata mancanza originaria “o sopravvenuta” N40 dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione; b) perdita della disponibilità giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l’approvazione di una variante all’autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell’intervento autorizzato; |
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Art. 16 - (Revoca e modifiche autoritative dell’autorizzazione)1. L’autorizzazione di cui all’articolo 8 può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non più proseguibile l’esercizio dell’attività, anche a causa di nuove dispos |
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Art. 17 - (Riutilizzo di materiali)1. Negli impianti a servizio dell’attività di cava è consentita, oltre alla lavorazione di materiali estratti nella stessa o in altre cave, la lavorazione di materiali non costituenti rifiuto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che la quantità annuale di tali materiali sia inferiore alla quantità di materiali estratti lavorati nell’anno precedent |
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Art. 17-bis - (Cave sottoposte al regime di trasformazione)1. Per le |
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Art. 17-ter - (Autorizzazione al riutilizzo del sito di cava)1. Quando l’attività estrattiva sia prossima alla conclu |
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Art. 18 - (Consorzi)1. La Regione, al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave contigue o vicine e un miglioramento delle condizioni di sicurezza ovvero garantire una omogeneità nel recupero ambientale dei siti interessati, può costituire consorzi coattivi per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di opere e attrezzature al servizio dell’attività estrattiva. |
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CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI RICERCA |
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Art. 19 - (Permesso di ricerca)1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2, volto ad accertare la qualità, consistenza ed economicità di un giacimento per un possibile sfruttamento, è subordinato al rilascio da parte della Regione di un permesso di ricerca N35. 2. Il soggetto interessato alla ricerca presenta apposita domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca, “compresa la tempistica, dal” N7 progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da cui risulta la disponibilità giuridica d |
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Art. 20 - (Obblighi del ricercatore)1. Nell’esercizio dell’attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. |
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CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 21 - (Garanzie patrimoniali)1. L’efficacia dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 ovvero del permesso di ricerca di cui all’articolo 19 sono subordinate alla prestazione da parte dell’istante, a favore del Comune competente, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall’attività estrattiva o di ricerca, il cui importo è: a) non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 80.000,00 per i permessi di ricerca; b) non inferiore a euro 60.000,00 e non superiore a euro 500.000,00 per la coltivazione di cave e per le strutture di deposito a servizio dell’attività estrattiva. N71 |
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Art. 22 - (Direttore responsabile dell’esercizio dell’attività estrattiva)1. La direzione dei lavori per l’attività di cava, di ricerca, di riempimento di vuoti estra |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
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Art. 23 - (Patrimonio indisponibile della Regione)1. Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l’esercizio di cave inserite nel Piano, la Giunta regionale può, per motivi di pubblica utilità, fissare al |
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Art. 24 - (Concessione per l’esercizio dell’attività estrattiva)1. Le concessioni per l’esercizio di cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile regionale sono disciplinate dal presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale e, in quanto appl |
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TITOLO IV - VIGILANZA E CONTROLLO |
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Art. 25 - (Vigilanza)1. Fatta salva la competenza regionale al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 296, comma 2, del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavorat |
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Art. 26 - (Sanzioni)1. Chiunque svolge attività di cava in assenza dell’autorizzazione di cui all'articolo 8 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale, la sanzione è maggiorata di euro 1,00 a metro cubo. 2. Lo svolgimento dell’attività di cava in difformità dall’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero l'inosservanza delle disposizioni em |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 27 - (Verifica di impatto della regolazione)1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, presenta, ai sensi dell’arti |
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Art. 28 - (Disposizioni transitorie)1. Fino all’entrata in vigore del Piano di cui all’articolo 4 conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni. N31 1-bis. Fatte salve le procedure ordinarie di variante di cui all’articolo 12, ove applicabili, fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 4, le cave in attività il cui programma di coltivazione presenti uno stato di avanzamento prossimo all’esaurimento possono essere autorizzate, previa presentazione di apposita domanda di variante al programma medesimo, a continuare la coltivazione oltre il quantitativo di materiale già autorizzato, fino ad un limite massimo pari ad un terzo del quantitativo estratto negli ultimi dieci anni, a condizione che non vengano oltrepassati i confini degli areali previsti nel Piano vigente e ferme restando |
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Art. 28-bis - (Disposizioni transitorie in materia di permessi di ricerca di minerali solidi sulla terraferma)1. Fino all’emanazione di una normativa organica regionale in materia di ricerca mineraria, ai permessi di ricerca di materiali solidi sulla terraferma appartenenti alla categoria miniere di cui all’articolo 2, primo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. La ricerca di sostanze minerali solide sulla terraferma di cui al comma 1 è consentita solo a chi sia munito di permesso di ricerca rilasciato dalla Regione. 3. La Regione rilascia i permessi di ricerca applicando, per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale), valutando l’effettiva rilevanza dell’interesse pubblico rappresentato dalla presenza di un giacimento, in rapporto all’innovatività delle conoscenze conseguibili con la ricerca programmata, alla tutela degli insediamenti esistenti, alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio e alla tutela delle risorse naturali e del paesaggio, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalle normative in materia ambientale e paesaggistica. 4. L’istanza di rilascio di permesso di ricerca deve contenere: a) i dati identificativi del richiedente; b) i requisiti tecnico professionali in base ai quali il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda; c) idonee referenze bancarie; d) i |
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Art. 29 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere); b) l’articolo 24, quinto comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati); |
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