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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 09/04/2009, n. 10
L. R. Liguria 09/04/2009, n. 10
- L.R. 19/05/2020, n. 9
- L.R. 06/10/2009, n. 39
- L.R. 06/08/2009, n. 33
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TITOLO I - COMPETENZE E PROCEDURE |
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Art. 3 - (Siti di interesse regionale)1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale: a) i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e quantità degli inquinanti presenti, all’impatto rilevante sull&rsqu |
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Art. 4 - (Competenze della Regione)1. Sono di competenza della Regione: a) la predisposizione e l’approvazione del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all’articolo 7; |
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Art. 5 - (Competenze delle Province)1. Sono di competenza delle Province: a) la gestione delle conferenze di servizi nell’ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovracomunali nonché di quelli localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti; |
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Art. 6 - (Competenze dei Comuni)1. Sono di competenza dei Comuni: a) la gestione delle conferenze di servizi nell’ambito dei proce |
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Art. 7 -(Piano regionale di bonifica dei siti contaminati)1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, può essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati. 2. Relativamente alla messa in si |
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Art. 8 - (Anagrafe dei siti da bonificare)1. L’Anagrafe dei siti da bonificare contiene: a) l’elenco dei siti per i quali è stata approvata l’analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all’articolo 240, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006; b) l’elenco dei siti oggetto di bonifica “e di ripristino ambientale”N1 anche con procedura semplificata, fatta esclusione del pri |
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Art. 9 - (Procedure amministrative ordinarie)1. Il responsabile dell’inquinamento, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell’evento contaminante, dà comunicazione dello stesso e delle misure di prevenzione adottate a Regione, Provincia, Comune ed al Prefetto. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve necessariamente contenere: a) le generalità del responsabile dell’inquinamento; b) la localizzazione geografica dell’evento; c) la tipologia ed estensione della contaminazione; d) le misure di prevenzione adottate. 3. Una volta adottate le misure di prevenzione, il responsabile dell’inquinamento svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione. 4. Nel caso in cui l’indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all’articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006, non sono state superate, il responsabile d |
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Art. 10 - (Siti industriali dismessi) |
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Art. 12 - (Acque di falda) |
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Art. 13 - (Accordi di programma)1. Gli enti territoriali competenti, i soggetti obbligati agli interventi di cui alla presente legge ed i soggetti altrime |
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Art. 13 bis - (Inquinamento di corpi idrici superficiali) |
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TITOLO II - PROCEDURE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 242, COMMA 13, E 248, COMMA 2, DEL D.LGS. 152/2006 |
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Art. 14 - (Oggetto)1. La Provincia rilascia la certificazione di cui all’articolo 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma |
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Art. 15 - (Certificazioni)1. La certificazione di avvenuta bonifica è l’atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità |
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Art. 16 - (Compiti di ARPAL)1. Gli accertamenti di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, sono effettuati dalla Provincia sulla base di una relazione |
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Art. 17 - (Istanza di certificazione)1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla Provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine |
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Art. 18 - (Atto di certificazione)1. La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell’intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAL, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest’ultima, l’atto di certificazione. 2. L’atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante: a) nel caso di interventi di bonifica, l&rs |
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Art. 19 - (Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie)1. L’efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un’area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, è |
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Art. 20 - (Certificazione in presenza di trattamento della falda)1. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda |
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Art. 21 - (Costi di certificazione)1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento o di altro s |
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TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 22 - (Norme transitorie)1. I Comuni e le Province concludono i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione gli atti adottati. 2. Entro novanta giorni dalla d |
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Art. 25 - (Sanzioni) |
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Art. 26 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’Area IV “Ambiente” all’U.P.B. 4.201 “Interventi nel Settore dell’Ambiente”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi s |
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