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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 23 - (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche))
1. La lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione Liguria (di seguito Regione)”.
3. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 46 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dall’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
4. All’articolo 47 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”;
b) al comma 5, le parole: “L’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.
5. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 49 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “l’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.
6. Ai commi 2, 4 e 7 dell’articolo 53 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
7. Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 54 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
8. All’articolo 55 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1, le parole: “l’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”;
b) al comma 2, le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
9. All’articolo 56 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: “L’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”;
b) al comma 2, le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
10. All’articolo 57 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”;
b) al comma 4, le parole: “dall’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.
11. Il comma 2 dell’articolo 57-bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono inserire sull’apposita piattaforma informatica i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti secondo le modalità e i termini definiti con apposita delibera della Giunta regionale.”.
12. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
13. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c), le parole: “dall’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”;
b) alle lettere e) ed f), le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
14. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 66 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all’Ente competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.
15. L’articolo 66-bis della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 66-bis (Sanzioni relative alle comunicazioni dei movimenti turistici)
1. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di struttura ricettiva, nonché il locatore di appartamento ammobiliato ad uso turistico, che ometta l’inserimento sull’apposita piattaforma informatica regionale dei dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti.
2. La sanzione di cui al comma 1 è riferita ad ogni singola omissione dell’inserimento di cui sopra.”.
16. Dopo l’articolo 69 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 69-bis (Norma transitoria in materia di comunicazioni dei movimenti turistici)
1. Fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 57 bis, comma 2, per i titolari delle strutture ricettive continua ad operare la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1565 e trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.
2. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi ai movimenti turistici di cui all’articolo 57-bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri.”.”
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