L. R. Lazio 02/05/1995, n. 17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 02/05/1995, n. 17

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 17
- L.R. 29/12/2023, n. 23
- L.R. 30/12/2021, n. 20
- L.R. 11/08/2021, n. 14
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 14/08/2017, n. 9
- L.R. 10/08/2016, n. 12
- L.R. 16/03/2015, n. 4
- L.R. 24/08/2012, n. 13
- L.R. 13/02/2009, n. 1
- L.R. 28/12/2007, n. 26
- L.R. 13/09/2004, n. 11
- L.R. 06/02/2003, n. 2
- L.R. 16/04/2002, n. 8
- L.R. 30/01/2002, n. 3
- L.R. 18/05/1998, n. 14
- L.R. 06/10/1997, n. 29
- L.R. 28/10/1995, n. 53
- Avviso di rettifica in B.U. 30/06/1995, n. 18
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TITOLO I - Finalità, principi, disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso d

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Art. 2 - Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244

1. La Giunta regionale sentito il comitato tecnico faunistico venatorio regionale, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvede ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), zone di protezione finalizzate al mantenimento

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Art. 3 - Fauna selvatica e specie protette

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilme

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Art. 4 - Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi

1. Sono vietate in tutto il territorio regionale tutte le forme di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici ed il prelievo di uova

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Art. 5 - Disciplina attività catture ed inanellamento

1. La Giunta regionale, su parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), autorizza esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche ed i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, ai fini delle attività di tutela della fauna e di gestione venatoria di cui alla presente legge, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. N65

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata e coordinata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) d'intesa con l'Osservatorio faunistico di cui all'articolo 18. N66

3. L'attività di cattura

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Art. 6 - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di pro

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Art. 7 - Regolamentazione tassidermia - Modifiche ed integrazioni della L.R. 2 dicembre 1988, n. 81

1. L'attività di tassidermia od imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazione tassidermiche e trofei di cui all'articolo 6 della L. n. 157 del 1992 è regolamentata dalla L

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Art. 8 - Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale

1. Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca è istituito il C.T.F.V.R..

2. Al C.T.F.V.R. sono conferiti i compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge ed in particolare per quanto attiene la gestione faunistico-venatoria e ambientale.

3. Il C.T.F.V.R. è composto da:

a) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca con funzioni di presidente;

b) l'assessore regionale all'ambiente od un suo delegato;

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Art. 9 - Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione regionale e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto. Individua, altresì

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TITOLO II - Pianificazione del territorio. Istituti per l'incremento della fauna selvatica e per il miglioramento ambientale
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Art. 10 - Piano faunistico-venatorio regionale

N6

1. Le finalità di cui all'articolo 10 della L. n. 157 del 1992 sono realizzate attraverso la pianificazione faunistico-venatoria effettuata tramite il piano faunistico-venatorio regionale (PFVR). N40

2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanen

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Art. 11 - Pianificazione territorio, destinazioni

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi

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Art. 12 - Elementi provinciali del PFVR

N44

1. Il PFVR contiene, su base provinciale, i seguenti elementi:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le aziende faunistico-venatorie

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Art. 13 - Piani di miglioramento ambientale

1. Gli ATC predispongono programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la ca

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Art. 14 - Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti, ed alla promozione della ricerca faunistica.

2. Il territorio delle oasi deve presentare particolare valenza ecologica dell'habitat in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per le realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservaz

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Art. 15 - Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni

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Art. 16 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui l'articolo 12, comma 1, lettera c), sono istituiti dalla provincia e fanno parte integrante del piano faunistico venatorio provinciale. Hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e reintroduzione.

2. I centri pubblici di produzione di fauna selvatica, costituiti di preferenza su terreni demaniali, hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in

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Art. 17 - Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, il recupero dei terreni, preferibilmente se marginali, e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate ad imprenditori agricoli singoli o associati, alle associazioni venatorie ed agricole riconosciute a livello nazionale, ai gruppi cinofili dell'E.N.C.I., limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico. N7

2. La superficie complessiva delle zone addestramento cani non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-forestale provinciale; quello di una zona non può essere superiore a trecento ed inferiore a venti ettari. Nelle zone con superficie inferiore a cento ettari è consentito l'addestramento dei cani da ferma, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con l'azione di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purché di allevamento ed appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa. Tale attività è consentita nel solo periodo 1° giugno - 15 settembre ed unicamente a coloro che abbiano cani in regola con l'anagrafe canina e il tesserino o permesso firmato dal gestore della zona addestramento cani (ZAC). Nelle zone con superficie fino a 100 ettari, purché deli

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Art. 18 - Osservatorio faunistico venatorio regionale

N17

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Art. 19 - Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare

1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;

b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;

c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.

3. G

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TITOLO III - Disciplina attività venatoria, mezzi di caccia, gestione programmata ed aziende venatorie
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Art. 20 - Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è disciplinata dall'articolo 12 della L. n. 157 del 1992 e ai sensi della presente legge.

2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

3. L'attività venatoria può essere esercitat

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Art. 21 - Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. È, altresì, cons

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Art. 22 - Disciplina per l'uso dei falchi

1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente con esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'articolo 21, comma 2, e provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington ai sensi della L. 19 dicembre 1975, n. 874.

2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la pr

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Art. 23 - Appostamenti di caccia fissi e temporanei

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altro materiale solido con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché stabilmente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero in esercizio di caccia della selvaggina ferita.

3. Gli appostamenti fissi di caccia possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 150 da quello principale preventivamente indicato.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, ha validità per cinque anni e la domanda deve essere corredata da planimetria a scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto, con firma autenticata, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, nonché dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

5. La provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi che non richiedono l'opzione per

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Art. 24 - Detenzione ed uso dei richiami

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R. regolamenta, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. N91

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Art. 25 - Gestione programmata della caccia.

1. La Regione, su indicazione delle province e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce attraverso il piano faunistico venatorio il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sub-provinciali, ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 1, lettera b) ed a termini dell'articolo 14, comma 1 della L. n. 157 del 1992 e secondo i criteri di omogeneità e congruenza previsti dall'articolo 10, comma 11, della legge stessa, in quanto compatibili con la situazio

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Art. 26 - Aree contigue alle aree naturali protette

N19

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Art. 27 - Attività operative e funzioni

N20

1. La Regione controlla che gli A.T.C. attraverso i loro organismi di gestione, provvedano a:

a) regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle po

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Art. 28 - Organi degli ambiti territoriali di caccia - A.T.C.

1. L'A.T.C. si configura come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente interessati e dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste. L'ATC, stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa. N92

A) sono organi dell'A.T.C.:

1) il presidente;

2) il consiglio direttivo;

3) l'assemblea;

4) il collegio dei revisori dei conti.

B) Lo statuto disciplina:

1) il comitato direttivo composto da dieci membri, nel rispetto delle proporzioni previste dall'articolo 14, comma 10, della L. 157/1992; N21

2) le modalità per la designazione dai rappresentanti dell'

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Art. 29 - Compiti dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia

1. Il comitato di gestione, entro sei mesi dal suo insediamento, approva, nei limiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

a) i piani triennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità-organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture per l'ambientamento in libertà;

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare;

d) censimenti annuali e piani di prelievo come elementi conoscitivi di programmazione del prelievo ven

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Art. 30 - Forme esclusive di caccia

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

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Art. 31 - Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/1996, con la legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche e alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente. Tale contributo è gestito dagli organi direttivi degli A.T.C. competenti per territorio.

1-bis. Entro il 30 settembre 2021 la Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari a stabilire la quota di onere per l'erogazione del contributo per la servitù venatoria di cui al comma 1, al quale si provvede con il gettito derivante dalla tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Entro il 31 dicembre 2021 la Giunta regionale adotta, altresì, il reg

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Art. 32 - Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie

1. La Giunta regionale su richiesta degli interessati, sentito l'ISPRA, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale, previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale, di cui all'articolo 12 della presente legge, autorizza:

a) la concessione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla fauna europea e a quella acquatica, secondo le vocazioni ambientali. Le richieste devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale ed indicare le specie da produrre, al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende si applica la normativa vigente di tutela ambientale. La caccia è conse

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Art. 33 - Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31, è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 30, comma 1.

2. I danni causati all'interno delle

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TITOLO IV - Esercizio dell'attività venatoria. Tasse di concessione
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Art. 34 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Strepto pelia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della virginia (Colinus Virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Orjctolagus cuniculus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelcs); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canipiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaioia (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris graeca); capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon);

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Art. 35 - Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Giunta regionale sentito il C.T.F.V.R. può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede ad approvare, verificandone l'adeguatezza, gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, proposti ed attuati, rispettivamente, dagli ATC e dai titolari di concessione e autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell'ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza, nonché dai comuni territorialmente competenti, per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale. Gli interventi di controllo, esercitati selettivamente, sono praticati, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora da parte dell'ISPRA venga comprovata l'inefficaci

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Art. 35-bis - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE

N27

1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e degli articoli 9 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche, nonché dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la Regione disciplina il prelievo in deroga in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

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4477086 11941697
Art. 35-ter - (Disposizioni in materia di Centri di lavorazione della selvaggina)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità di istituzione dei Centri di lavorazione della selvaggina (CLS) e di attuazione di quanto disposto dai commi da 3 a 7.

2. I CLS devono essere costituiti dagli ATC entro ventiquattro mesi dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, in numero di due per ogni ATC.

3. I CLS devono essere dislocati in modo territorialmente omogeneo, in relazione agli indici di densità venatoria. Ai fini del loro riconoscimento, devono soddisfare i requisiti generali e specifici previsti in materia di igiene dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del P

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4477086 11941698
Art. 36 - Importazione di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, è disciplinata dall'

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Art. 37 - Divieti

1. A norma dell'articolo 21 della L. n. 157 del 1992, è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nei parchi suburbani e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano, individuate con deliberazione del Consiglio regionale;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'ISPRA, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; N96

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia c

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Art. 38 - Divieto bruciatura stoppie

1. Nel territorio della Regione, dal 1° marzo al 30 novembre, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture gramina

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Art. 39 - Custodia dei cani

1. I cani di ogni razza, compresi quelli a guardia delle abitazioni, delle cose e del bestiame, non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame.

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4477086 11941702
Art. 40 - Commissione esami e materie per abilitazione venatoria

1. Il Direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso l'area regionale decentrata competente in materia di agricoltura, di seguito denominata area decentrata. Ogni commissione rimane in carica tre anni. N29

2. Gli esami, in particolare, riguardano nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria:

legislazione venatoria nazionale e regionale;

regolamenti locali di caccia: calendario venatorio ed altre disposizioni;

b) zoologia applicata alla caccia:

cenni sulla classificazione di uccelli e mammiferi;

cenni di ecologia ed etologia, concetto di mimetismo e di migrazione; definizione di selvaggina stanziale e migratoria;

riconoscimento degli uccelli e dei mammiferi italiani, con particolare riferimento alle specie cacciabili e particolarmente protette, elementi dell'habitat e della biologia delle specie più significative, soprattutto quelle cacciabili;

gestione della fauna: concetto di conservazione faunistica, organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica; zone protette, di produzione e di caccia, capacità recettiva del territorio, rapporti tra agricoltura e fauna selvatica, introduzioni, reintro

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4477086 11941703
Art. 41 - Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge ed in conformità alla L. n. 157 del 1992 istituisce una tassa di concessione regionale non inferiore al 50% e non superiore al 100% della tassa erariale, ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. Sono, inoltre, soggetti a tassa di rilascio e alla tassa annuale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie ed agro-t

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Art. 42 - Risarcimento dei danni alle produzioni agricole

N35

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Art. 42-bis - Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica

N36

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Art. 43 - Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle province. Gli agenti di vigilanza delle province, fermo restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

2. Gli agenti di vigilanza della provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e compiere gli altri atti indicati dall'articolo 45 anche fuori dall'orario di servizio.

3. La vigilanza è altresì affidata alle guardie volontarie delle associazioni nazionali venatorie riconosciute dalla L. n. 157 del 1992, dalle organizzaz

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4477086 11941707
Art. 44 - Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie.

1. Il direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il rilascio dell’attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria con sede presso l’area regionale decentrata competente in materia di agricoltura. N41

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Art. 45 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 43 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 20, comma 4, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nel caso di violazioni di cui all'articolo 30 della L. n. 157 del 1992

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TITOLO V - Procedimenti sanzionatori
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Art. 46 - Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della L. n

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Art. 47 - Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della L. n. 157 del 1992, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) caccia nelle zone di rifugio: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

b) mancata autorizzazione all'immissione e/o mancato controllo sanitario o mancato certificato di origine della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

c) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

d) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 200.000 a L. 1.200.000;

e) omessa comunicazione alla provincia della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

f) violazione dell'obbligo di comunicazione alla provincia dell'accesso ad A.T.C. di altre province e regioni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

g) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'A.T.C.: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

h) ai titolari di licenza di caccia trovati sprovvisti di tesserino si applica oltre alla sanzione prevista dalla lettera m) dell'articolo 31 della L. n. 157 del 1992, la sospensione di giorni trenta dall'attività venatoria;

i) caccia in A.T.C. diverso da quello assegnato: sospensione dell'esercizio venatorio per giorni trenta e sanzione amministrativa da L. 300.000

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Art. 48 - Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 30 della

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Art. 49 - Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmette al Minis

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TITOLO VI - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

 

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Art. 50 - (Disposizioni finanziarie)

1. I proventi derivanti dalla presente legge, stimati in euro 1.200.000,00, a decorrere dall’anno 2024, sono versati nella voce di entrata denominata: “Entrate relative alla l.r. n. 17/1995 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio)”, da iscriversi nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ripartite in misura percentuale e per gli importi di seguito indicati, a valere sulle voci di spesa da istituirsi nel programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”:

a) nella misura del 60 per cento e per una quota pari a euro 720.000,00, a decorrere dall’anno 2024, quali contributi in favore degl

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Art. 51 - Utilizzazione dei proventi regionali

N38

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Art. 52 - Relazione sullo stato di attuazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157

1. Al termine dell'annata venatoria 1994/1995 la Giunta regionale trasmette al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero

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Art. 53 - Norma transitoria

1. In via provvisoria ed in prima applicazione della presente legge i comitati di gestione, nelle more del regolamento attuativo dell'articolo 28, sono nominati dal presidente della provincia su designazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello n

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Art. 54 - Servizi tecnici

1. In sintonia con le direttive dell'ISPRA, al fine di supportare tecnicamente gli enti operanti nel territorio regionale destinati alla gestione faunistico-venatoria ed alla tutela della fauna, presso la Regione e presso ciascuna amministrazione provinciale sono istituiti i servizi tecnici faunistici-venatori. N2

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Art. 55 - Abrogazioni di norme

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

L.R. 9 aprile 1979, n. 22;

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Art. 56 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Sta

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