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L. R. Lazio 13/02/2009, n. 1

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 22/10/2018, n. 7
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Art. 1 - Omissis



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Art. 2 - (Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 42 bis - (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica)

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Art. 3 - (Disciplina dell’abbattimento e dell’espianto degli alberi di olivo)

1. Nel territorio della Regione è vietato l’abbattimento e l’espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo.

2. L’abbattimento e l’espianto degli alberi di olivo secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale può essere autorizzato esclusivamente per motivi di pubblica utilità.

3. Può essere autorizzato l’abbattimento o l’espianto di alberi di olivo, diversi da quelli di cui al comma 2, nei seguenti casi:

a) accertata morte fisiologica della pianta

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Art. 4 - Art. 7 Omissis


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Art. 8 - (Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio)

1. “Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituita l’anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL) che raccoglie i dati relativi a tutte le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche” N4, svolte nel territorio regionale, nel rispetto dei contenuti informativi minimi previsti dalla normativa st

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Art. 8 bis - (Registro unico regionale dei controlli in agricoltura - RUCA)

N3

1. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle aziende agricole, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro unico reg

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Art. 9 - Omissis


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Art. 10 - (Parchi agricoli)

1. Si definiscono parchi agricoli le aree rurali ed agricole, al di fuori delle aree naturali protette, riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico paesaggistico, storico-archeologico, antropologico ed architettonico da tutelare e valorizzare.

2. La Giunta regionale promuove, valorizza e sostiene i parchi agricoli perseguendo i seguenti obiettivi:

a) preservazione e rafforzamento delle attività agricole, anche mediante la commercializzazione locale dei prodotti e la formazione di giovani agricoltori;

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Art. 11 - Art. 15 Omissis



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Dalla redazione