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Deliberaz. G.R. Lazio 29/12/2017, n. 942

Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e

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Allegato 1 - Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie (legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6)

Finalità, principi e disposizioni generali


Art. 1 - Generalità

1. La Regione Lazio, su richiesta dei soggetti interessati di cui al comma 2, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in conformità con le previsioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale ed entro i limiti di territorio agro-silvo-pastorale previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, autorizza:

a) la concessione di Aziende Faunistico Venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, soggette a tassa di concessione regionale, senza fini di lucro e finalizzate alla conservazione, al ripristino, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali per l'incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica regionale, alla fauna europea ed a quella acquatica;

b) la concessione di Aziende Agri-turistico-Venatorie di cui all'art. 32 comma 1, lettera b) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, soggette a tassa di concessione regionale, a fini di impresa agricola nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento;

c) la trasformazione di aziende faunistico-venatorie in aziende agro-turistico venatorie; nonché dispone il trasferimento della concessione durante il periodo di validità temporale nei casi previsti al successivo art. 6 comma 3 e la revoca delle concessioni. La concessione di azienda faunistico venatoria e azienda agri turistico venatoria ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile alla scadenza. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell'anno solare, scade comunque alla data del 31 dicembre.

c) nel rilascio di nuovi concessioni è necessario attenersi ad un'equa distribuzione, anche comprensoriale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, destinato a caccia riservata a gestione privata.

2. Possono richiedere l'istituzione e la concessione di aziende faunistico-venatorie i soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, in pieno godimento dei diritti civili, nonché, nelle forme consentite dalle norme vigenti, gli Enti pubblici compresi gli enti locali territoriali.

3. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie è consentita al titolare della concessione ed alle persone da lui autorizzate nel rispetto delle norme della legge 11 febbraio 1992, n. 157, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e delle disposizioni previste dal presente disciplinare.

4. L'abbattimento della fauna selvatica, comunque, non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio.


Art. 2 - Ripartizione territoriale, dimensioni e tabellazione delle aziende faunistico-venatorie

1. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia o Città metropolitana di Roma Capitale destinato alle aziende venatorie, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, è riservato, preferibilmente, nella misura dell'8% alle aziende faunistico venatorie e nella misura del 6% alle aziende agro turistico venatorie.

in caso di costituzione di nuova azienda faunistico venatoria deve essere mantenuta una distanza di almeno 1000 metri da confini di altre strutture faunistiche in atto, ad eccezione delle zac.

2. Le aziende faunistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 400 ettari.

3. Il perimetro delle aziende faunistico venatorie deve essere delimitato, a cura del titolare della concessione, con tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, rispettivamente la scritta "Azienda faunistico venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati. (Articoli 32 e 33 della L.R. n. 17/95)". Le suddette tabelle debbono essere collocate lungo tutto il perimetro dell'azienda e negli accessi delle strade interne ad un'altezza di almeno metri 2 ed a distanza tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva e, comunque, a distanza non superiore a 150 metri l'una dall'altra. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e non devono essere apposte su sostegni vivi.


Art. 3 - Struttura giuridica A.F.V.

1. L'A.F.V. è una struttura di diritto privato, senza finalità di lucro, la cui attività si svolge in conformità al provvedimento di concessione; è costituita dal complesso dei beni materiali e immateriali organizzati dal concessionario per l'esercizio dell'attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche stabilite dalla L.R. n. 17/95.

2. Il destinatario della concessione, denominato concessionario, è una persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di persona giuridica o di associazione.

3. Il concessionario dell'A.F.V. al fine dell'ottenimento della concessione, deve avere la disponibilità ai fini venatori dei terreni su cui insiste l'azienda. I proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati possono costituire a tal fine un consorzio o conferire altrimenti i terreni destinati all'esercizio venatorio nell'azienda, mediante appositi consensi.

4. Nel caso di stipula di appositi consensi, tali atti, necessariamente di uguale contenuto, devono contenere almeno:

- durata del consenso, pari alla durata della concessione;

- modalità di eventuale rinnovo o revoca del consenso (non può essere prevista la revoca anticipata durante il periodo di validità della concessione, );

- Può essere previsto il vincolo anche per gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini previsti.

5. In caso di sostituzione del concessionario, salvo contrarie disposizioni dello statuto o delle convenzioni intervenute tra le parti, il nuovo direttore-concessionario subentra in tutti i rapporti vigenti con il consorzio e/o i singoli proprietari, conduttori o possessori dei terreni conferiti.


Art. 4 - Modalità per l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie

1. La domanda di concessione di azienda faunistico venatoria, sottoscritta dal soggetto interessato alla richiesta, deve essere presentata, in carta legale o legalizzata unita ad una copia di valido documento di riconoscimento firmata in calce, alla Regione - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, nel caso l'azienda faunistico venatoria interessa il territorio di due province la domanda di concessione deve essere presentata all'Area Decentrata Agricoltura dove ricade la maggior parte del territorio aziendale, corredata dei seguenti documenti da prodursi in tre copie di cui una in originale:

a) quadro d'unione delle planimetrie catastali;

b) rappresentazione cartografica, su base carta tecnica regionale in scala 1:10.000 dei terreni che s'intende vincolare con specificata l'esatta superficie territoriale della costituenda azienda. Nella rappresentazione cartografica su carta tecnica regionale in scala 1:10000 devono essere evidenziati i confini dei fogli catastali riguardanti la costituenda azienda e la stessa deve essere accompagnata da fogli di stralcio catastale in scala 1:4.000. Alla cartografia devono essere allegati le "interrogazioni per foglio catastale" dei fogli ricadenti nell'azienda e un elenco firmato dal concessionario che riporti il foglio e il numero di ogni singola particella, l'estensione di ciascuna particella, il proprietario attuale, le qualità colturali e la superficie complessiva della costituenda azienda;

c) atti notori o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a firma dei proprietari e/o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda (secondo il modello allegato al presente atto) da cui risultino:

- le indicazioni catastali necessarie alla identificazione dei terreni stessi;

- il titolo di proprietà o possesso;

- il consenso al richiedente l'istituzione dell'azienda per l'utilizzazione dei terreni per 10 anni rinnovabile;

d) nel caso di persone giuridiche: atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale si incarica il legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; per gli Enti pubblici provvedimento dell'organo competente per statuto con la quale si approva l'iniziativa e si dà incarico al legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

e) programma di conservazione e di ripristino ambientale e di produzione faunistica, di cui all'art. 13;

f) piano di prelievo per il primo anno di attività delle aziende faunistico-venatorie, elaborato dal richiedente la concessione sulla scorta della stima delle specie stanziali presenti in azienda, effettuata dallo stesso in deroga alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera e);

g) si considerano montani i territori classificati tali ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche e/o integrazioni; si considerano svantaggiati i territori classificati tali ai sensi Regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005, ovvero le zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e/o integrazioni. nonché Aree Rete Natura 2000;

h) pronunciamento relativo alla procedura di valutazione di incidenza reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 dalla struttura regionale competente, per le aziende faunistico venatorie ricadenti anche solo in parte nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS).

2. La documentazione, di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato che asseveri la veridicità dei dati e delle informazioni forniti nonché definisca l'estensione del territorio aziendale interessato ai benefici di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

3. Il consenso, di cui al comma 1, lettera c), è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata della concessione e per gli eventuali successivi rinnovi, salvo disdetta da parte del proprietario e/o conduttore del fondo, da comunicare almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, con firma autenticata, da rimettere a mezzo raccomandata A/R o PEC al titolare della concessione ed all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Le disdette non presentate nei termini e nei modi sopra riportati non saranno ritenute valide.

4. Qualora non tutti i proprietari e/o conduttori dei terreni abbiano dato il proprio consenso è ammessa l'inclusione coattiva di territori fino ad un massimo del 10% della superficie complessiva dell'azienda. Sui terreni coattivamente inclusi operano sia il divieto assoluto di caccia, sia le garanzie e le procedure di rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche con le modalità della legge 4\2015. La tabellazione relativa al divieto di caccia nell'area inclusa coattivamente è posta a carico del titolare della concessione dell'azienda. Le inclusioni coattive sono ammesse solo per terreni la cui mancata inclusione potrebbe impedire la costituzione dell'azienda in modo omogeneo. Dette superfici fanno parte integrante della base territoriale aziendale. Non sono comunque ammesse inclusioni coattive di terreni posti a confine dell'azienda.

5. Nei comuni montani, nel caso in cui il titolare della richiesta di istituzione di azienda sia un Ente pubblico, per le finalità di cui all'art. 8 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il consenso di cui al comma 1, lettera c), in considerazione della frammentazione particellare e del diffuso stato di abbandono della proprietà contadina, può essere omesso. In luogo dello stesso, l'Ente pubblico, mediante affissione all'albo pretorio della deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare ad azienda alla quale è consentita azione "ad opponendum" entro il termine di 60 giorni trascorso il quale, senza manifestazione formale di volontà contraria da parte dei proprietari dei terreni interessati al progetto, il consenso s'intende validamente accordato. Di detta procedura, sostitutiva all'acquisizione dei singoli consensi, viene data formale comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio a cura dell'Ente pubblico.


Art. 5 - Modalità per il rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione, nel caso di nuova istituzione di azienda, è rilasciato, a colui che ne ha richiesto l'istituzione senza ulteriore documentazione oltre a quella già presentata per la richiesta d'istituzione stessa.

2. Al fine di tutelare il patrimonio faunistico venatorio aziendale esistente, in caso di impossibilità da parte del titolare della concessione a perseguire le finalità per la quale la concessone è rilasciata, la stessa può essere trasferita per un arco temporale su volontà del concessionario a procuratori, direttori e altre figure in possesso delle capacità tecniche di gestione dell'azienda faunistico venatoria, dandone immediata comunicazione all'ADA competente. In caso di variazione del rappresentante legale dell'azienda durante il periodo di validità temporale della concessione, la stessa dovrà essere intestata al nuovo rappresentante legale tramite l'adozione del relativo provvedimento da parte della direzione regionale, su proposta dell'ADA. La designazione del nuovo concessionario avverrà secondo le norme statutarie. Ove non appositamente regolato la proposta di nuova designazione verrà formulata dal proprietario del fondo più esteso, in un incontro pubblico tra gli interessati. In ogni caso sarà ritenuta valida la designazione che otterrà non meno della maggioranza della superficie dei fondi agricoli conferiti.


Art. 6 - Mo

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