N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 16/03/2015, n. 4, così recitava:

"Art. 18 - Osservatorio faunistico venatorio regionale

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico venatorio regionale.

2. L'osservatorio faunistico venatorio regionale ha lo scopo di:

a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;

b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;

c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

3. La Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., il C.T.F.V.R., su conforme parere della commissione consiliare permanente agricoltura, stabilisce le modalità di funzionamento dell'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio. In dette modalità la Giunta regionale può prevedere l'articolazione dell'osservatorio a livello provinciale."

Dalla redazione