Articolo modificato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 29/12/2023, n. 23, così recitava:

“Art. 51 - Utilizzazione dei proventi regionali

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico-venatorie, per aziende agro-turistico-venatorie per allevamenti di fauna selvatica, per centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione trattiene un massimo del 15 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione dell'ambiente, per il finanziamento delle attività di studio ricerca e promozione, nonché, per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge e delle altre leggi concernenti la materia faunistico-venatoria.

3. La Regione riserva una quota non inferiore ad 1/5 del fondo di cui al comma 2 in favore di iniziative promozionali da parte delle associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute e prevalentemente operanti nel Lazio sulla base di programmi presentati dalle stesse, finalizzati al miglioramento ambientale ed approvati dalla Giunta regionale.

4. La restante quota 85 per cento delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, viene così ripartita:

a) nella misura del 60 per cento a favore dei comitati di gestione degli A.T.C., in rapporto alla superficie del territorio ed al numero degli iscritti di ogni singolo ambito, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale prevista dall'articolo 30, comma 1;

b) nella misura del 7 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 41, comma 5 e all'articolo 42;

c) nella misura del 4 per cento a favore delle province quale concorso nelle spese sostenute per l'attuazione dei compiti previsti nell'articolo 5;

d) nella misura del 4 per cento a favore delle province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dalla presente legge;

e) nella misura del 4 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni delegate;

f) nella misura del 6 per cento alle associazioni venatorie riconosciute operanti nel Lazio, quale concorso per le spese connesse ai servizi di vigilanza, di cui il 3 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 3 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa in sede regionale.

5. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui ai commi precedenti in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

6. Le province presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sulla attività svolta sul risultato conseguito e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio nonché, ai sensi della L.R. 12 aprile 1977, n. 15, il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

7. Abrogato.”

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