Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 1, della L.R. 13/02/2009, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 11, comma 2, della L.R. 16/03/2015, n. 4, fatto salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 2 e dalla data di esecutività della deliberazione di cui all’art. 8 della medesima legge, così recitava:

"Art. 42-bis - Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica

1. È istituito il "Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica" non ricompresi nell'articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della L. 157/1992 e successive modifiche, con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle province.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica", nell'ambito dell'UPBB11, con lo stanziamento, per l'esercizio 2009, di 50 mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge di bilancio."

Dalla redazione