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L. R. Lazio 10/08/2016, n. 12

Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione.
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CAPO I - Disposizioni in materia di trasparenza, organizzazione e semplificazione amministrativa
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Art. 1 - Disposizioni per la trasparenza

1. N25

2. I soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società controllata o partecipata dalla Regione, di ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione non possono svolgere l'incarico per un intero mandato per più di due volte, consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del servizio sanitario regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione. N26

3. Gli incarichi

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Art. 2 - Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" e successive modifiche

1. Alla L.R. n. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo, dopo le parole: "di sicurezza" sono inserite le seguenti: ", la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile" e dopo la parola: "regionale" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie";

b) all'articolo 1, dopo la parola: "territorio" sono inserite le seguenti: "della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e dopo le parole: "in ambito regionale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso";

c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Giornata regionale della memoria, della legalità e dell'impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie) — 1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria, della legalità e dell'impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie" da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.";

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Art. 3 - Disposizioni per la semplificazione amministrativa

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Accesso ai dati territoriali e ai servizi cartografici regionali) — 1. La Regione, al fine di liberare i dati della pubblica amministrazione per renderli riusabili e favorire l'interoperabilità fra pubbliche amministrazioni nonché di migliorare il controllo e la gestione del territorio, in armonia con la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 (Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) e con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nell'

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Art. 4 - Omissis

 

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Art. 5 - Programmazione negoziata regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche

1. Dopo l'articolo 23 della L.R. n. 14/1999 sono inseriti i seguenti:

"Art. 23-bis (Altri strumenti della programmazione negoziata) — 1. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, della Regione e degli enti locali possono essere regolati sulla base dei seguenti ulteriori strumenti della programmazione negoziata regionale:

a) l'accordo quadro di sviluppo territoriale;

b) il programma integrato di sviluppo locale;

c) il contratto di recupero produttivo;

d) il patto locale per il turismo e per l'artigianato.

2. Possono partecipare agli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1, enti locali singoli e associati, amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed aziende pubbliche, forze sociali ed associazioni, imprese ed altri soggetti pubblici e privati interessati dagli interventi previsti.

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3023270 11949688
CAPO II - Omissis

 

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CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente
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3023270 11949690
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 in materia di aree naturali protette, alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 istitutiva dell'ARSIAL, alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 istitutiva dell'IRViT, alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 14 sul rischio da gas radon, alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 in materia di attività faunistico-venatoria, e successive modifiche. Disposizioni sul piano di risanamento della qualità dell'aria e sul piano stralcio per l'assetto idrogeologico

1. Alla L.R. n. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3:

1) alla lettera c) dopo le parole: "agro-silvo-pastorali tradizionali" sono aggiunte le seguenti: "e ad esse connesse e compatibili";

2) alla lettera g) dopo la parola: "turismo" è inserita la seguente: "rurale.";

b) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai monumenti naturali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 28.";

c) all'articolo 8:

1) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola: "autoctona" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui all'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal D.M. 8 agosto 1999, n. 350 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173)”;

2) alla lettera g) del comma 3 le parole: "e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche" sono sostituite dalle seguenti: "e per i mezzi utilizzati dai conduttori per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;";

3) il numero 2) della lettera q) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"2) interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991";

4) al numero 3) della lettera q) del comma 3 la parola: "ampliamenti" è sostituita dalle seguenti: "ampliamenti previsti dall'articolo 15, comma 4, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modifiche";

5) dopo il numero 4) della lettera q) del comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis) interventi strutturali e attività di cui al comma 4, lettera d);";

6) alla lettera r) del comma 3 le parole da: "manutenzione ordinaria" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della L. 394/1

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Art. 10 - Disposizioni concernenti la Riserva naturale del "Lago di Canterno" e del Parco naturale - archeologico dell'Inviolata. Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche

1. Omissis

2. All'

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3023270 11949692
Art. 11 - Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica" e successive modifiche

1. La Regione, salvaguardati i presidi locali, provvede alla definizione dei comprensori di bonifica e al riordino dei Consorzi di bonifica, in conformità ai criteri definiti nell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche, in modo da garantire la tutela e la valorizzazione delle specificità e dell'omogeneità territoriale dal punto di vista geografico, idrografico e orografico.

2. I Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia Superiore", "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino", "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora" sono estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione di cui al comma 11, con la contestuale istituzione dei seguenti Consorzi di bonifica:

a) Consorzio di bonifica "Etruria meridionale e Sabina", il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica "Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reat ina" salvo quanto previsto dal comma 4; N28

b) Consorzio di bonifica "Litorale Nord", il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" salvo quanto previsto dal comma 4;

c) Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest" il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino";

d) Consorzio di bonifica "Lazio Sud Est", il quale succede a titolo universale ai Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora". N27

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, nomina, con decreto:

a) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica "Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reatina";

b) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";

c) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica "Agro Pontino" e "Sud Pontino";

d) un Commissario straordinario e due sub commissari per i Consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 3, lettera b), individua nell'esercizio delle attività di cui al comma 8, d'intesa con il Commissario straordinario di cui al comma 3, lettera a), i rapporti giuridici relativi ai comuni di Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Salisano, Montopoli

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3023270 11949693
Art. 12 - Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modifiche

1. Nel Capo III, dopo l'articolo 21 della L.R. n. 27/1998 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis (Tariffazione

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3023270 11949694
CAPO IV - Disposizioni per lo sviluppo e la competitività
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Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Locali, botteghe e attività storiche

N3

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3023270 11949697
Art. 15 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva - DURC - nonché di lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Modifiche a disposizioni legislative relative alla concessione di agevolazioni alle imprese

1. Omissis

2. All'articolo 4 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) sono apportate le se

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3023270 11949698
Art. 16 - Disposizioni in materia di agriturismo e turismo rurale e di multifunzionalità delle aziende agricole. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale" e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche

1. Alla L.R. n. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Definizione e modalità di attuazione delle attività di turismo rurale";

2) al comma 1 dopo le parole: "del territorio" è inserita la seguente: "rurale";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:

a) l'ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e le strutture ed i servizi ad essi complementari;

b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di prodotti agricoli;

c) l'attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;

d) la concessione onerosa a soggetti terzi di parcelle da poter coltivare per la produzione orticola di autoconsumo, la produzione di piante ornamentali o di quant'altro sia nella volontà del coltivatore, compatibilmente con le norme di sicurezza e igiene esistenti.";

4) al comma 2 le parole: "L'attività ricettiva e la ristorazione sono svolte in immobili già esistenti, " sono sostituite dalle seguenti: "Le attività di turismo rurale sono svolte nell'intero ambito regionale in immobili";

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le attività di turismo rurale sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con una azienda agricola nelle modalità previste dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.";

6) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dalla L.R. n. 38/1999.";

b) al comma 1 dell'articolo 4:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

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3023270 11949699
Art. 17 - Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie" e successive modifiche

1. La Regione provvede alla legittimazione delle occupazioni senza titolo o con titolo non valido dei terreni di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di proprietà collettiva frazionali, alle università agrarie e alle associazioni agrarie, di seguito denominati enti gestori, ove ricorra congiuntamente, nel rispetto delle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), quanto stabilito dal presente articolo.

2. Il procedimento amministrativo di legittimazione avviene d'ufficio nell'ambito delle operazioni di accertamento demaniale, qualora gli enti gestori siano in possesso di atti e documenti dai quali risulti l'appartenenza al patrimonio civico dei terreni di cui al comma 1.

3. Il terreno oggetto di legittimazione non può essere oggetto di destinazione edificatoria e deve essere mantenuto nella piena proprietà del beneficiario e dei suoi eredi per dieci anni dalla data del provvedimento regionale di cui al comma 9.

4. Gli aventi diritto di uso civico, che hanno usufruito del provvedimento di affrancazione del canone enfiteutico, qualora abbiano alienato il terreno successivamente al termine previsto dalla presente legge, non possono più accedere a concessione di terreni da parte degli enti gestori.

5. Costituiscono condizioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:

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3023270 11949700
Art. 18 - Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 2, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, individua l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare con le modalità e le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2 e 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire, su istanza degli affittuari o loro aventi causa, il rinnovo, previo censimento, dei contratti di affitto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali, ivi compresi quelli rinnovati ai sensi della Delib.G.R. 30 ottobre 1997, n. 6796 con l'applicazione di quanto previsto ai commi 2 e 3, del medesimo articolo 17. La richiesta di rinnovo contrattuale da parte dei conduttori, ove non ancora presentata, deve essere trasmessa alla Direzione regionale competente, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022. La Regione rientra nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti di affitto siano scaduti e per i quali non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente periodo. Al fine di favorire il consolidamento delle

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3023270 11949701
Art. 19 - Disposizioni in materia di beni immobili regionali. Modifica alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativa all'alienazione dei "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito"

1. La stipula dei contratti di locazione ad uso non abitativo di cui all'articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche, ovvero il rilascio dei provvedimenti di concessione per uso non abitativo di cui all'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 "Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25") e successive modifiche, nei confronti degli occupanti senza titolo di beni immobili acquisiti al patrimonio regionale con legge statale o regionale, sono subordinati alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi mediante la corresponsione di un indennizzo calcolato in base al canone ricognitorio determinato dalla Giunta regionale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 52 della L.R. n. 9/2005 e dell'articolo 20 della L.R. n. 4/2006, ferme rimanendo acquisite al bilancio regionale le somme già corrisposte a qualsiasi titolo per importo superiore a quello de

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3023270 11949702
Art. 20 - Disposizioni in materia urbanistica

1. All'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, prioritariamente mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi." sono sostituite dalle seguenti: "alle attività agricole tradizionali, connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.";

b) al comma 2, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "nella L.R. n. 38/1999".

2. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54 (Trasformazioni urbanistiche in zona agricola) — 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:

a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;

c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57-bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

a) le attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvi-coltura, nonché le ulteriori attività connesse con l'attività agricola nel rispetto della vigente normativa di settore;

b) le seguenti attività integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola:

1) ricettività e turismo rurale;

2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole;

3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole;

4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeuticoriabilitative;

5) accoglienza ed assistenza degli animali.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57-bis.";

b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55 (Edificazione in zona agricola) — 1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57-bis.

2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al 15 per cento.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 8, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, e a condizione che l'azienda agricola sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolarità delle superfici e degli edifici aziendali in proprietà o in affitto ai sensi della vigente normativa di settore;

b) possesso dei requisiti giuridico amministrativi e del fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore.

5. L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30.000 metri quadri. L'azienda agricola, al fine del raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere costituita da più lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua. Qualora i piani urbanistici comunali, i piani territoriali o la pianificazione di settore prevedano una dimensione del lotto minimo superiore a 30.000 metri quadrati, ai fini del raggiungimento della dimensione del lotto minimo, l'azienda agricola può comprendere anche lotti non contigui purché ricadenti all'interno dello stesso territorio comunale. Per le strutture a scopo abitativo resta fermo quanto previsto all'articolo 57, comma 3.

6. Gli annessi agricoli, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadri e non devono superare il rapporto di 0,004 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

7. Nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

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Art. 21 - Art. 22 - Omissis

 

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Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e successive modifiche

1. Dopo l'articolo 26 della L.R. n. 2/2014 è inserito il seguente:

"Art. 26-bis (Misure finalizzate alla razionalizzazione del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta") — 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in materia di istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative realizzate in ambito regionale, il "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione, approvato con Delib.G.R. 7 luglio 2015, n. 334, è incardinato presso l'Agenzia, Area "112 N.U.E. - Numero Unico dell'Emergenza".

2. Per assicurare le predette attività, per il "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di ris

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CAPO V - Disposizioni varie
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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 39-bis nella legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport"

1. Dopo l'articolo 39 della L.R. n. 15/2002 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis (Eccellenze sportive territoriali) — 1. La Regione promuove e valorizza le società e/o le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o alle discipline sportive associate riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e/o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che svolgono attività sportiva agonistica nel territorio regionale e che si siano distinte per aver determinato la crescita e l'affermazione di giovani tal

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3023270 11949707
Art. 25 - Catasto regionale dei geositi del Lazio

1. La Regione istituisce il "Catasto regionale dei geositi del Lazio" al fine di consentire un monitoraggio costante degli oggetti geologici che testimonino in modo chiaro ed evidente determinati eventi legati alla storia della terra.

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3023270 11949708
Art. 26 - Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

1. La Regione riconosce l'importanza ed il ruolo della diffusione del verde nel contesti urbani e promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il benessere urbano, fa

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3023270 11949709
Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche

1. Alla L.R. n. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11:

1) alla lettera d) del comma 1 le parole: ", sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità" sono soppresse;

2) al comma 2 le parole: "ed in costanza di rapporto." sono sostituite dall

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3023270 11949710
Art. 28 - Comitato permanente per lo sviluppo e la competitività dei territori del Lazio

1. Al fine di sostenere la programmazione degli interventi volti a garantire un compiuto e

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Art. 29 - Disposizioni per lo sviluppo delle attività termali

1. La Regione al fine di valorizzare le potenzialità e peculiarità dell'industria termale presente sul territorio, promuove azioni volte a consolidare e sistematizzare la presenza nel mercato turistico delle strutture termali in un'ottica di salute della popolazione e di valorizzazione economica delle risorse naturali ed ambientali

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Art. 30 - Art. 31 - Omissis

 

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Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in materia di interventi di edilizia agevolata

1. All'articolo 2 della L.R. n. 7/2014 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 134-bis le parole: "La Giunta region

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3023270 11949714
Art. 33 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria

1. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi

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Art. 34 - Disposizioni per i commissari di nomina regionale

1. Fatte salve le disposizioni che prevedono espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale, il presente articolo detta specifiche disposizioni per la nomina da parte della Regione dei commissari straordinari di enti pubblici regionali o di enti sui quali la Regione stessa esercita un potere di nomina, vigilanza o controllo.

2. La nomina dei commissari di cui al comma 1 avviene, in particolare, nei seguenti casi:

a) in caso di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente;

b) in caso di inerzia o inadempienza dell'ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge;

c) nel caso di organi decaduti, disciolti o comunque impossibilitati a svolgere il regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;

d) nel caso che la leg

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CAPO VI - Disposizioni finali
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Art. 35 - Modifiche ed abrogazioni

1. Sono apportate le seguenti modifiche:

a) omissis

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche:

1) alla lettera a), le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole: "ed impegno di spesa" sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

c) omissis

d) all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 (Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio) e successive modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole: "da cinque comuni, " sono inserite le seguenti: "o altro soggetto giuridico ad esso sostituito, composto dall'aggregazione dei medesimi comuni";

2) al comma 2-bis, dopo le parole: "Il consorzio Teverina" sono inserite le seguenti: "o altro soggetto giuridico ad esso sostituito, compos

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Art. 36 - Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

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Art. 37 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bolle

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Allegato A - Allegato B - Omissis

 

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Allegato C - Cartografia dei comprensori dei consorzi di bonifica

N20

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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  • Redazione Legislazione Tecnica