L. R. Lazio 26/02/2014, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 26/02/2014, n. 2

Sistema integrato regionale di protezione civile.
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Premessa

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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e successive modifiche,

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Art. 2 - (Tipologia di eventi calamitosi e ambiti di intervento istituzionale)

1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo, gli eventi emergenziali si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi

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Art. 3 - (Attività di protezione civile)

1. Sono attività di protezione civile:

a) la previsione, consistente nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;

b) la prevenzione, consistente nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che

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CAPO II - SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
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Sezione I - Definizione del Sistema integrato regionale di protezione civile
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Art. 4 - (Componenti del Sistema integrato regionale)

1. Il Sistema integrato regionale è costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, anche in forma associata, da Roma capitale, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato che sv

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Sezione II - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali del Sistema integrato regionale di protezione civile
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Art. 5 - (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione è competente in materia di protezione civile nelle funzioni non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti funzioni e compiti relativi a:

a) la partecipazione all’organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l’adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all’articolo 13, sulla base degli indirizzi nazionali;

c) l'approvazione e l'attuazione del Piano regionale di protezione civile che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 1/2018, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi; N8

d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale;

e) l'adozione degli in

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Art. 6 - (Individuazione e funzioni degli ambiti territoriali ottimali)

N10

1. Gli ambiti territoriali ott

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Art. 7 - (Funzioni e compiti dei comuni)

N10

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 1/2018 e successive modifiche l'attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, svolta dai comuni, è funzione fondamentale.

2. I comuni, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di emergenza adottata, in osservanza della presente legge e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, e in particolare provvedono con continuità:

a) alla predisposizione e all'attuazione del piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civ

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Art. 8 - (Funzioni dei Sindaci)

N27

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 1/2018 e successive modifiche, i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.

2. I Sindaci sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

a) del recepimento deg

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Art. 9 - (Funzioni e compiti di Roma capitale)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 7, Roma capitale esercita le funzioni ed

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Sezione III - Volontariato di protezione civile
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Art. 10 - (Organizzazione del volontariato di protezione civile)

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e successive modifiche e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 d.lgs. 112/1998 e successive modifiche in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del Sistema integrato regionale.

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Art. 11 - (Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della l. 266/1991, è istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominata Consulta, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coo

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Art. 12 - (Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, in coerenza con il Programma regionale di cui all'articolo 13, ove adottato, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'articolo 10, comma 5:

a) concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 5, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), mediante bando pubblico, finalizzati al potenziamento, alla manutenzione, alle spese di gestione delle attrezzature

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CAPO III - STRUMENTI ED ATTIVITA’ DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
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Sezione I - Programmazione di protezione civile e attuazione
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Art. 13 - (Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile)

N10

1. Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, la Regione adotta il Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di seguito denominato Programma regionale, che promuove uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile, l'incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio e la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell'autoprotezione.

2. Il Programma regionale ha validità triennale e definisce l'insieme degli indirizzi programmatici finalizzati a garantire lo sviluppo e l'efficacia del sistema integrato regionale di protezione civile al fine di adeguarne ed incrementarne la capacità di risposta alle emergenze.

3. Il Programma regionale indica gli obiettivi da perseguire, i criteri per l'individuazione degli interventi da realizzare nonché le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'iscrizione nel bilancio plurien

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Art. 14 - (Procedure per l'adozione del Programma regionale)

N10

1. La direzione regionale competente in materia di protezione civile predispone, sentite le strutture di coordinamento degli ambiti territoriali ottimali e la

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Art. 14-bis - (Piano regionale di protezione civile)

N13

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di protezione civile che, nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'

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Sezione II - Interventi volti ad affrontare lo stato di calamità e di emergenza
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Art. 15 - (Stato di calamità e stato di emergenza nel territorio regionale. Competenze del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 1/2018, coordina le politiche di protezione civile, avvalendosi del Sistema integrato regionale. N34

1-bis. Qualora la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità di cui al comma 1 sia avanzata da parte dei comuni colpiti da eventi calamitosi, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25, comma 2, del d.lgs. 1/2018, questi la trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso, corredata da una dettagliata descrizione degli eventi e da una descrizione e quantificazione di massima del danno, articolata secondo le seguenti voci:

a) oneri re

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Art. 16 - (Interventi per il superamento dell’emergenza)

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità e/o di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all’articolo 15, comma

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Art. 17 - (Interventi indifferibili ed urgenti)

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza di cui all'articolo 15, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore regionale competente in materia di protezione civile, sentito il Pres

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CAPO IV - STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

N50

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Sezione I - Strutture operative di protezione civile
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Art. 18 - (Individuazione delle strutture operative e costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile)

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede la direzione regionale competente in materia di protezione civile, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d’interesse della protezione civile. N51

2. La direzione regionale competente in materia di protezione civile,

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Sezione II - Direzione regionale competente in materia di protezione civile. Centro funzionale regionale multirischio e sale operative

N53

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Art. 19 - (Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile)

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Art. 20 - (Compiti della direzione regionale competente in materia di protezione civile)

N55

1. La direzione regionale competente in materia di protezione civile è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile nell’ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all’articolo 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse. N57

2. La direzione regionale competente in materia di protezione civile svolge i compiti previsti dal regolamento di organizzazione della Giunta regionale e, in particolare:

a) predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all’attività di protezione civile di

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Art. 21 - (Direttore dell’Agenzia)

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Art. 22 - (Organizzazione e personale dell’Agenzia)

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Art. 23 - (Risorse finanziarie)

N62

1. Le risorse finanziarie per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di protezione civile sono costituite da:

a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati

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Art. 24 - (Programmazione dell’attività dell’Agenzia)

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Art. 25 - (Vigilanza e controllo)

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Art. 26 - (Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente)

1. Presso la direzione regionale competente in materia di protezione civile è istituito il Centro funzionale regionale multirischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e all’articol

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Art. 26-bis - (Misure finalizzate alla razionalizzazione del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta")

N4

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Art. 26-ter - (Misure finalizzate alla razionalizzazione del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta")

N19

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in materia di istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative realizzate in ambito regionale, il "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione, approvato con Delib.G.R. 7 luglio 2015, n. 334, è incardinato presso la direzione regionale soccorso pubblico e 112 NUE.

2. Per assicurare

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CAPO V - ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
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Sezione I - Organismi di coordinamento e partecipazione
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Art. 27 - (Comitato regionale di protezione civile - COR)

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato COR, per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema.

2. Il COR è composto dai seguenti membri:

a) il Presidente della Regione che lo convoca e lo presied

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Art. 28 - (Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell’emergenza)

1. Al fine del concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale volto ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi s

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Art. 29 - (Comitato operativo regionale per l’emergenza - COREM)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito presso la direzione regionale competente in materia di protezione civile, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l’emergenza, di seguito denominato COREM. N70

2. Il COREM è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a) i direttori delle direzioni regionali di volta in volta interessate;

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Art. 30 - (Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi)

1. È istituita, presso la Regione, e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. N41

2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed è composta da:

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CAPO VI - CONVENZIONI, CONTRIBUTI, BENEMERENZE E FORMAZIONE
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Art. 31 - (Convenzioni e contributi)

1. Per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, la direzione regionale competente in materia di protezione civile può stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile. N74

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Art. 32 - (Conferimento di benemerenze)

1. Ai componenti del Sistema integrato regionale ed alle persone fisiche che partecipano a

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Art. 33 - (Formazione permanente)

N10

1. La Regione promuove, mediante specifici corsi, attività di formazione e aggiornamento continuo del personale tecnico e amministrativo impegnato istitu

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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 34 - (Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della po

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Art. 35 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 133 è sostituito dal seguente:

“Art. 133 (Oggetto) — 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione civile" attengono alla previsione, alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla preparazione all’emergenza, al soccorso e all’assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza, nonché alla pianificazione degli interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.”;

b) l’articolo 134 è sostituito dal seguente:

“Art. 134 (Funzioni e compiti della Regione) — 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all’organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l’adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali;

c) l’approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza;

d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale di protezione civile;

e) l’emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;

f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;

g) le intese di cui all’articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche;

h) la promozione, la formazione, l’organizzazione, l’addestramento e l’impiego del volontariato, la tenuta dell’Elenco territoriale regionale del volontariato di

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Art. 36 - (Disposizioni transitorie)

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Art. 37 - (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 36, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni;

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Art. 38 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'eser

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1146440 10661191
Art. 39 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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