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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 05/07/2001, n. 15
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- L.R. 13/08/2011, n. 12
- L.R. 28/12/2007, n. 26
- L.R. 06/08/2007, n. 15
- L.R. 28/04/2006, n. 4
- L.R. 14/01/2005, n. 5
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel prop |
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Art. 1-bis - (Giornata regionale della memoria, della legalità e dell'impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie) |
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Art. 1-ter - (Istituzione del premio regionale "Legalità contro tutte le mafie") |
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Art. 2 - (Interventi)1. Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1: a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale; b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti e |
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Art. 3 - (Soggetti beneficiari dei finanziamenti e iniziative dirette della Regione)1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge: a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) |
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Art. 3-bis - (Formazione professionale) |
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Art. 4 - (Finanziamenti) |
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Art. 5 - (Indirizzi per la concessione dei finanziamenti)1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale |
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Art. 6 - (Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni) |
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Art. 7 - (Procedure per la concessione dei finanziamenti) |
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Art. 8 - (Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione)1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza "la legalità e la lotta alla corruzione"N20, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza "la legalità e la lotta alla corruzione"N20 "e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza "la legalità e la lotta alla corruzione"N20 tra le istituzioni e le parti sociali “rappresentative delle categorie di settore” N12. N6 1-bis. L'Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti "dalle commissioni consiliari permanenti e speciali competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose" N23 e dall'assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e "dei presidenti delle commissioni di cui al primo periodo"N23 svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni. N6 2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da: |
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Art. 8-bis - (Clausola valutativa)1. L'Osservatorio rende con |
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Art. 9 - (Norme transitorie)Relativamente alla prima applicazione della presente legge: |
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Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8, si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel p |
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