L. R. Lazio 05/07/2001, n. 15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 05/07/2001, n. 15

Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie.
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel prop

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Art. 1-bis - (Giornata regionale della memoria, della legalità e dell'impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie)

N21

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Art. 1-ter - (Istituzione del premio regionale "Legalità contro tutte le mafie")

N21

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Art. 2 - (Interventi)

N6

1. Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1:

a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;

b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti e

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Art. 3 - (Soggetti beneficiari dei finanziamenti e iniziative dirette della Regione)

N32

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:

a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b)

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Art. 3-bis - (Formazione professionale)

N21

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Art. 4 - (Finanziamenti)

N7

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Art. 5 - (Indirizzi per la concessione dei finanziamenti)

N6

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale

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Art. 6 - (Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni)

N8

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Art. 7 - (Procedure per la concessione dei finanziamenti)

N9

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Art. 8 - (Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione)

N24

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza "la legalità e la lotta alla corruzione"N20, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza "la legalità e la lotta alla corruzione"N20 "e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza "la legalità e la lotta alla corruzione"N20 tra le istituzioni e le parti sociali “rappresentative delle categorie di settore” N12. N6

1-bis. L'Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti "dalle commissioni consiliari permanenti e speciali competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose" N23 e dall'assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e "dei presidenti delle commissioni di cui al primo periodo"N23 svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni. N6

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

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Art. 8-bis - (Clausola valutativa)

N21

1. L'Osservatorio rende con

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Art. 9 - (Norme transitorie)

Relativamente alla prima applicazione della presente legge:

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Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)

N31

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8, si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel p

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