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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 18/09/2007, n. 16
L.R. Lazio 18/09/2007, n. 16
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Principi1. La Regione, in conformità all'articolo 4, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto, riconosce la fu |
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Art. 2 - Finalità e obiettivi1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni dirette a: a) contrastare il lavoro non regolare e non sicuro; b) favorire l'emersione del lavoro non regolare e, più in generale, dell'econo |
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Art. 3 - Ruolo della Regione1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, esercita direttamente le funzioni di programmazione e di indirizzo, stipula appositi protocolli di intesa finalizzati al contrasto al lavoro non regolare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché provvede a promuovere forme di collaborazione ed azioni sinergiche con gli altri organi competenti dell'amministrazione statale, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza in |
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Capo II - Disposizioni per la trasparenza e la legalità e misure dirette al contrasto del lavoro non regolare |
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Art. 4 - Requisiti delle imprese per la concessione delle agevolazioni1. La concessione ai datori di lavoro, imprenditori e non, di agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziar |
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Art. 5 - Revoca dei finanziamenti ed esclusione1. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui all'articolo 4, previo accertamento da parte degli organi competenti come individuati dal regolamento di attuazione ed integrazione previsto dall'articolo 18, comporta la revoc |
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Art. 6 - Responsabilità sociale delle imprese1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, sentita la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiorm |
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Art. 7 - Tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture (5) |
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Art. 8 - Campagne di informazione1. La Regione promuove ed organizza, in particolare nelle scuole, campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza n |
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Capo III - Sostegno all'emersione del lavoro non regolare e misure di stabilizzazione |
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Art. 10 - Interventi in favore dell'emersione1. La Regione, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 20, promuove, ad integrazione di quanto previsto dalla normativa statale, il sostegno all'emersione del lavoro no |
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Art. 11 - Beneficiari degli interventi1. Sono beneficiari degli interventi regionali di cui all'articolo 12 in favore dell'emersione, coloro che, ai sensi della normativa statale vigente e dell'articolo 13, intraprendono un percorso di emersione e precisamente: |
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Art. 12 - Tipologia degli interventi1. Gli interventi regionali a favore dell'emersione riguardano in particolare: a) affiancamento, per la redazione e lo svolgimento del progetto per l'emersione, di un tutore iscritto in apposito elenco, con il compito di: 1) assistere il beneficiario nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale in materia di emersione; |
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Art. 13 - Modalità di accesso agli interventi regionali1. I beneficiari, come individuati dall'articolo 11, per accedere agli interventi regionali, presentano, al centro per l'impiego territorialmente competente, la dichiarazione di emersione con allegata copia della dichiarazione di emersione presentata all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) corredata dalla relativa documentazione a norma dell'articolo 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti, della L. n. 296/2006. 2. La dichiarazione di emersione può essere presentata, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche decorsi i termini fissati per le dichiarazioni di emersione da presentarsi all'INPS ai sensi dell'articolo 1, commi 1192 e 1202, della L. n. |
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Art. 14 - Progetto per l'emersione1. Il progetto per l'emersione di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b), è di durata non superiore a cinque anni o ridotta a trentasei mesi nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2. 2. Il progetto per l'emersione viene suddiviso in obiettivi annuali. |
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Art. 15 - Programmazione annuale degli interventi1. La Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive per il lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche, individua, previa consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative sul territorio delle imprese e dei lavoratori, la programmazione annuale degli |
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Capo IV - Organismi e attività di supporto all'emersione del lavoro non regolare |
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Art. 16 - Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare1. La commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare costituita, ai sensi dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge istitutiva, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: |
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Art. 17 - Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione1. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, istituito dall'articolo 28 della L.R. n. 38/1998 e successive modifiche, nell'ambito d |
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 18 - Regolamento di attuazione ed integrazione1. Con un regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da adottare previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di la |
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Art. 19 - Fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale1. È istituito il fondo regionale per la tutela del lavoro, per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare e per la stabilizzazione occupazionale, di seguito denominato fondo, d |
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Art. 20 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, di un nuovo capitolo denominato: "Fondo regionale per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare" con la dotazione di 1 mili |
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