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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2022, n. 21
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/10/2023, n. 14
- L.R. 10/08/2023, n. 13
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Art. 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili.1. - 2. Omissis 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale |
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Art. 2 - Attività produttive1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia-SviluppoImpresa), con i decreti 30 novembre 2021, n. 2998/PROTUR, 26 gennaio 2022, n. 80/PROTUR, 10 febbraio 2022, n. 174/PROTUR, 23 marzo 2022, n. 416/PROTUR, 9 aprile 2022, n. 636/PROTUR, 12 maggio 2022, n. 848/PROTUR, 10 giugno 2022, n. 1070/PROTUR, 13 luglio 2022, n. 1303/PROTUR e 19 luglio 2022, n. 1376/PROTUR, a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, per un importo massimo non superiore a 5.000 euro. |
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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna1. Il secondo periodo della lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituito dal seguente: "L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dal 15 marzo al 15 giugno di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e secondo quantitativi annuali finalizzati a perseguire un prelievo sostenibile della risorsa;". 2. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente: "d-bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale"; b) il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "6. Il PFIT è lo strumento facoltativo di indirizzo per la gestione selvicolturale di complessi boscati a scala sovraziendale di livello locale, redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del PFR e fornisce indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PFIT è predisposto anche per specifiche esigenze settoriali quali la pianificazione della viabilità forestale."; c) al comma 7 dell'articolo 11 dopo le parole "I PGF" sono inserite le seguenti: "e i PFIT"; d) al comma 10 dell'articolo 11 dopo le parole "del PGF" sono inserite le seguenti: ", dei PFIT". 3. Omissis 4. Alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente: "p-bis |
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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile1. All'articolo 33 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo la parola "Comuni" sono inserite le seguenti: "e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)"; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con prio |
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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole "rendicontabili per intero" sono inserite le seguenti: "anche se già sostenuti al momento della domanda". 2. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 2-bis) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola "installazione" sono inserite le seguenti ", con qualunque modalità,"; b) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 16 è abrogata; c) dopo il comma 3-sexies dell'articolo 61 è inserito il seguente: "3-septies. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, trova generale e automatica applicazione la proroga di un a |
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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le risorse concesse al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO per ciascuna annualità, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento. |
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Art. 8 - Salute e politiche sociali1. Omissis 2. Al comma 6 dell'art |
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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione1. - 2. Omissis 3. In via transitoria, per il solo esercizio 2023, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1-quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La discipli |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi1. All'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7 le parole "Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a istituire", sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale competente in materia di archivi gestisce" e le parole ", apposito archivio storico", sono sostituite dalle seguenti: "e all'interno dell'archivio storico, il fondo denominato terremoto e ricostruzione"; b) al comma 7-bis le parole "il Comitato per l'istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "un apposito Comitato per la gestione" e le parole "Direzione centrale infrastrutture e territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale competente in materia di |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2023.
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