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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 08/11/2021, n. 19
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/10/2023, n. 14
- L.R. 28/12/2022, n. 21
- L.R. 05/08/2022, n. 13
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. Al fine di promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli-Venezia Giulia, nonché per l'assolvimento degli obblighi assunti a seguito dell'assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, la presente legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori cult |
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CAPO II - Disposizioni per il sostegno a Gorizia capitale europea della cultura 2025 |
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Art. 2 - Individuazione degli interventi per Gorizia Capitale della Cultura 20251. Al fine di supportare le iniziative di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 20 |
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Art. 3 - Norme in materia di GECT GO1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT G |
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Art. 4 - Criteri premianti e priorità1. Al fine di favorire i progetti culturali che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, sono previsti criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi |
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Art. 5 - Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione |
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Art. 6 - Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche1. Al fine di promuovere lo sviluppo nel territorio degli enti di cultura cinematografica e di un sistema regionale di mediateche quali soggetti qualificat |
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CAPO III - Modifiche alla legge regionale n. 16/2014 |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/20141. Al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 16/20141. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16/2014 |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 16/20141. All'articolo 22 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16/20141. All'articolo 26 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 27-quater della legge regionale n. 16/2014 |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 16/20141. All'articolo 31 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "e delle imprese di spettacolo" e le parole ", anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, " sono soppresse; |
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CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 23/2015 |
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Art. 16 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/20151. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 |
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Art. 17 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 23/20151. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regio |
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Art. 18 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 23/20151. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015 |
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CAPO V - Modifiche alla legge regionale n. 2/2016 |
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Art. 20 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 2/20161. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 2/2016 |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 2/20161. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/201 |
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Art. 22 - Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 2/20161. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 2/2016 è inserito il seguente: "Art. 4-bis - (Scuola Merletti) |
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Art. 23 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 2/20161. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2/2016 |
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Art. 24 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 2/20161. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge region |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2/20161. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2/2016 |
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Art. 26 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 2/20161. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2/2016 |
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Art. 27 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 2/20161. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2/2016 |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 2/20161. All'articolo 16 della legge regionale n. 2/2016 sono apportate le |
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CAPO VI - Modifiche alla legge regionale n. 25/2020 e alla legge regionale n. 13/2021 |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 25/20201. All'articolo 6 della legge regionale n. 25/2020 sono appor |
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Art. 30 - Omissis
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CAPO VIII - Disposizioni finali |
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Art. 31 - Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG1. Sono inseriti nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del D.P.Reg. 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres. (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozio |
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Art. 34 - Norme transitorie1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilità 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento per spese di investimento. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Con il |
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Art. 35 - Disposizioni finanziarie1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per g |
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Art. 36 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato - Omissis
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