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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 29/04/2005, n. 9
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Art. 1 ‐ (Finalità)1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'Amministrazio |
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Art. 2 ‐ (Definizione di prati stabili naturali)1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della |
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Art. 3 ‐ (Ambito di applicazione)1. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che: a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento; |
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Art. 4 ‐ (Misure di conservazione)1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo |
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Art. 5 ‐ (Deroghe)1. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali autorizza la riduzione della superficie dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nei seguenti casi: a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative; b) interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1). |
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Art. 6 ‐ (Inventario dei prati stabili naturali)1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale codifica in una banca dati i prati stabili naturali di pianura e, sentiti gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee di cui all'articolo 3. Nell'inventario e nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili. L'inventario riporta, altresì, le misure di tutela insistenti su ciascun prato stabile. N6 |
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Art. 6 bis ‐ (Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3: |
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Art. 7 ‐ (Interventi di recupero e rinverdimento)1. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione |
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Art. 8 ‐ (Disposizioni in materia di contributi)1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per l |
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Art. 9 ‐ (Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali)1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l'utilizzo di seme di prato stabile naturale, l'Amministrazione regionale, anche mediante l'ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all'approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di pr |
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Art. 10 ‐ (Adempimenti attuativi)1. N24 |
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Art. 11 ‐ (Sanzioni e vigilanza)1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati. N13 2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanz |
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Art. 13 ‐ (Norme finanziarie)1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno |
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Allegato A |
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Allegato B
Riferito all’articolo 3 Elenco dei Comuni che ai sensi della presente legge estendono il proprio territorio entro la pianura limitatamente alle aree pianeggianti, come individuate nella tavola grafica 1. AIELLO DEL FRIULI AQUILEIA ARBA ARTEGNA ATTIMIS AVIANO AZZANO DECIMO BAGNARIA ARSA BASILIANO BERTIOLO BICINICCO BRUGNERA BUDOIA BUJA BUTTRIO CAMINO AL TAGLIAMENTO CAMPOFORMIDO CAMPOLONGO TAPOGLIANO CANEVA CAPRIVA DEL FRIULI CARLINO CASARSA DELLA DELIZIA CASSACCO CASTELNOVO DEL FRIULI CASTIONS DI STRADA CAVASSO NUOVO |
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Allegato C
1. Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali (Riferito all’articolo 4) Non è ammessa la concimazione con liquami di qualsiasi origine, con deiezioni palabili avicole o cunicole, con concimi chimici o ammendanti nonché con digestati. Per i soli prati concimati (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 6510) delle tipologie indicate nell’allegato A come b1-arrenatereti e b2-poo-lolieti è ammessa la fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando, nel rispetto dell’equazione di bilancio di cui all’allegato B del “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006” emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 e successive modificazioni, quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento).
2. Modalità di esecuzione degli interventi compensativi (Riferito all’articolo 5) Salvo diverso parere |
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