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Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 18/12/2020, n. 1923

LR 9/2005, art. 10, comma 2, lettera c) - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali: sostituzione dell’allegato C.
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l’individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II della Direttiva stessa;

VISTA la legge regionale 29 aprile 2005 n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e successive modificazioni, con la quale la Regione ha dettato norme per tutelare i prati stabili di pianura e, in particolare:

- l’articolo 4, comma 2, lettera a) (Misure di conservazione) ai sensi del quale sulle formazioni erbacee di cui all’articolo 3 è ammessa, tra le altre, anche la concimazione purch&eac

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Allegato A


Allegato C


1. Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali (Riferito all’articolo 4)

Non è ammessa la concimazione con liquami di qualsiasi origine, con deiezioni palabili avicole o cunicole, con concimi chimici o ammendanti nonché con digestati.

Per i soli prati concimati (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 6510) delle tipologie indicate nell’allegato A come b1-arrenatereti e b2-poo-lolieti è ammessa la fertilizzazione con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando, nel rispetto dell’equazione di bilancio di cui all’allegato B del “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006” emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 e successive modificazioni, quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origin

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