LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l’individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II della Direttiva stessa;
Visto l’articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE (cd. Habitat) ai sensi del quale la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
Vista la legge regionale 29 aprile 2005 n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) con la quale la Regione ha dettato norme per tutelare i prati stabili di pianura e, in particolare:
- l’articolo 2 che definisce i prati stabili naturali come quelle formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell’Allegato A alla legge, nonché le formazioni erbacee di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE descritte ai codici del gruppo 6 e del gruppo 7 e al codice 5130 (formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli);
- l’articolo 3, ai sensi del quale la legge regionale 9/2005 si applica alle formazioni erbacee di cui all’articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all’Allegato B alla legge;
- l’articolo 4, ai sensi del quale sulle formazioni erbacee di cui all’articolo 3 è ammessa,