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L.R. Friuli Venezia Giulia 03/03/1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
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Capo I - A.R.P.A.: Funzioni e assetto organizzativo
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Sezione I - Istituzione dell'A.R.P.A.
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli-Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il

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Art. 2 - Istituzione, natura giuridica e finalità dell'A.R.P.A.

1. È istituita l'A.R.P.A. quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, all'esercizio delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.

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Art. 3 - Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica

1. L'A.R.P.A., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 496 del 1993, come inserito dalla legge di conversione n. 61 del 1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:

a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;

b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetic

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Art. 4 - Controllo e vigilanza

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:

a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;

b) i bilanci di esercizio;

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Art. 5 - Rapporti con gli enti istituzionali.

1. L'A.R.P.A. svolge per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della Regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.

2. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali e le Aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'A.R.P.A. per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

2-bis. La Regi

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Sezione II - Ordinamento dell'A.R.P.A.
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Art. 6 - Organi dell'A.R.P.A.

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

a) il Direttore

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Art. 7 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;

b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;

c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;

d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezion

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Art. 8 - Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale espressa con voto limitato.

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Art. 9 - Direttore tecnico-scientifico e Direttore amministrativo

1. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo che sono preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10.

2. Il Direttore tecnico-scientifico ed il Direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore general

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Art. 10 - Regolamento di organizzazione

1. Il Direttore generale adotta, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo, i Direttori dei Dipartimenti provinciali ed i dirigenti preposti ai settori tecnici di cui all'articolo 14, il regolamento dell'A.R.P.A. entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto di cui all'articolo 7, comma 4. Il regolamento può essere modificato con la medesima procedura. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore adotta il regolamento, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed i responsabili dei Presidi Multizonali di Prevenzione. N13

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'A.R.P.A. ed in particolare definisce:

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Art. 11 - Processo di programmazione e controllo

N14

1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell’ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell’articolo 13.

2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.

3. Costit

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Art. 12 - Convenzioni con enti pubblici

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 142 del 1990 le province si avvalgono delle strutture provinciali dell'A.R.P.A. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le province, sentito il Direttore gen

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Sezione III - Organizzazione del sistema della prevenzione
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Art. 13 - Comitato di indirizzo e verifica

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'A.R.P.A., nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di indirizzo e di verifica composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente;

b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;

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Art. 14 - Articolazione organizzativa dell'A.R.P.A.

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'A.R.P.A. è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal regolamento di cui all'articolo 10, e articolata in Dipartimenti provinciali a livello territoriale.

2. L'organizzazione centrale, retta dal Direttore generale, deve svolgere almeno le seguenti funzioni:

a) le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività utile al fine di dare omogeneità ed unitarietà ai ser

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Art. 15 - Comitati tecnici provinciali di coordinamento

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A. con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ciascuna Provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

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Art. 16 - Attività di vigilanza dell'A.R.P.A.

1. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge n. 496 del 1993, come aggiunto dalla legge d

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Sezione IV - Rapporti istituzionali e consultivi dell'A.R.P.A.
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Art. 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra l'A.R.P.A. e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari

1. L'A.R.P.A. ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono in modo coordinato ed integrato le rispettive funzioni ed attività secondo le disposizioni conten

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Art. 18 - Consulenza e collaborazioni

1. L'A.R.P.A. stabilisce, secondo le modalità individuate dallo Statuto, rapporti di collaborazione ed interscambio con le Università, con altri enti

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Art. 19 - Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'A.N.P.A. e gli altri istituti operanti nel settore

1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, con l'A.N.P.A., di cui al decreto-legge n

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21969 8842300
Art. 20 - Consultazioni e diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione

1. Il regolamento dell'A.R.P.A. disciplina le forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tut

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21969 8842301
Capo II - Gestione finanziario-contabile
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Art. 21 - Dotazione finanziaria dell'A.R.P.A.

Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

a) un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

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21969 8842303
Art. 22 - Gestione economico-patrimoniale

1. L'A.R.P.A. ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

2. Per la gestione economico-patrimoniale si appl

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21969 8842304
Capo III - Norme transitorie e finali
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Art. 23 - Attribuzione di personale all'A.R.P.A.

N23

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21969 8842306
Art. 24 - Assunzione di personale con contratto a tempo determinato

N24

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21969 8842307
Art. 25 - Acquisizione di personale

N25

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Art. 26 - Attribuzione di beni e attrezzature.

N26

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Art. 27 - Trattamento giuridico ed economico del personale

N27

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Art. 28 - Aggiornamento del personale

N28

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Art. 29 - Verifica delle dotazioni assegnate all'A.R.P.A.

N29

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Art. 30 - Norme transitorie

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 23, fino al

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Art. 31 - Norma finale

1. Dall'entrata in vigore della presente legge cessa la competenza del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.) a svolgere le fu

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Art. 32 - Sede dell'A.R.P.A.

1. La sede dell'A.R.P.A. sarà individuata dallo Statuto, come approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, in base a criteri di economicità, baricent

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21969 8842315
Art. 33 - Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a), nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 è istituito per memoria, a decorrere dal 1999, alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - il capitolo 2255 [1.1.155.2.08.29] con la denominazione «Finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) per le spese di funzionamento e l'attività istituzionale».

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Art. 34 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato 1 - Riparto delle competenze già delle unità sanitarie locali, in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali, tra aziende per i servizi sanitari e A.R.P.A.

(riferito all'articolo 17)

 

Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari

ARPA

- Igiene e sanità pubblica:

 

malattie infettive e diffusive

 

igiene edilizia

 

medicina legale

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