Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

"Art. 24 - Assunzione di personale con contratto a tempo determinato

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati in posizione di comando presso l'A.R.P.A. ai sensi dell'articolo 23, comma 6.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

5. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di apposito disciplinare predisposto dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

6. Ai soli fini del reclutamento del personale di cui al comma 1 si fa riferimento alle graduatorie vigenti per l'assunzione del personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come integrato dall'articolo 22 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, e modificato dall'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 1997.

7. Ai fini dell'assunzione, il personale di cui al comma 1 deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 6, fatta eccezione per il limite di età."

Dalla redazione