Articolo modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 15 dicembre 1998, n. 16 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

"Art. 29 - Verifica delle dotazioni assegnate all'A.R.P.A.

1. La Giunta regionale, entro tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'A.R.P.A. a favore degli enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari. Su tale base la Giunta regionale conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali o finanziarie assegnate all'A.R.P.A."

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