Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 15/12/1998, n. 16 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

"Art. 26 - Attribuzione di beni e attrezzature.

1. All'A.R.P.A. sono trasferiti in proprietà:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature già in uso alla data del 4 dicembre 1993, nonché quelle acquisite e/o finanziate successivamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i P.M.P. e presso le Aziende per i Servizi sanitari, adibiti alle attività spettanti all'A.R.P.A. ai sensi della presente legge;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature eventualmente assegnati dalla Regione, dalle province e dai comuni.

2. Sono altresì trasferiti i contratti e le convenzioni in atto relativi alle finalità previste dalla presente legge.

3. Entro il 31 marzo 1999 la Regione, nell'ambito dell'organico riassetto funzionale delle attività ambientali svolte nel territorio regionale, promuove il trasferimento all'A.R.P.A. delle attrezzature, delle dotazioni mobiliari ed immobiliari, nonché dei mezzi operanti nelle strutture degli enti locali e degli enti strumentali e regionali, individuati sulla base di specifica ricognizione da effettuarsi da parte degli enti medesimi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Dalla redazione